Riceviamo da Mirko Gaetano Bognanni, coordinatore della commissione specialistica elettrotecnica ed automazione elettronica e telecomunicazioni del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Alessandria, Asti e Torino, e pubblichiamo per alimentare il dibattito, il presente documento dal titolo “Classificazione locali ad uso estetico ai fini della corretta scelta nell’installazione degli impianti elettrici“:
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1.Premessa
Oggetto della presente è la classificazione dei locali ad uso estetico presenti all’interno delle attività, in particolare per quanto riguarda l’installazione degli impianti elettrici a servizio degli stessi.
Per locale ad uso estetico si può intendere un ambiente ove opera almeno un operatore estetico qualificato secondo la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, o comunque un locale/zona in cui si utilizzano apparecchi elettromeccanici per uso estetico, come definiti dalla stessa Legge ed elencati e descritti agli Allegati 1 e 2 del D.M. 15 Ottobre 2015 n. 206. Il cliente è equiparabile ad un paziente, secondo art. 710.2.2 della Norma CEI 64-8/7 V2: 2015, in buone condizioni di salute e che può essere sottoposto a trattamenti di tipo estetico per i quali non sussiste il pericolo di microschock.
I locali ad uso estetico sono oggetto delle seguenti normative tecniche e disposizioni legislative:
Norma CEI 64-8/7 sez. 710, variante V2: 2015 – (per quanto riguarda gli impianti elettrici);
Guida CEI 62-39 [in abrogazione]– (per quanto riguarda gli apparecchi ad uso estetico con parti applicate);
Guida CEI 64-56;
Legge 4 gennaio 1990 n. 1, modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
D.M. 12 maggio 2011 n. 110, modificato dal D.M. 15 Ottobre 2015 n. 206.
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2.Analisi normativa tecnica di competenza
Alla Norma CEI 64-8/7 sez. 710, variante V2: 2015
art. 710.2.1: “Locale medico – locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici)”.
art. 710.1.1 “Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano agli impianti elettrici nei locali medici, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e del personale medico. Queste prescrizioni si riferiscono principalmente ad ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro”.
La parte commento dell’articolo su citato della stessa Norma:
“Più locali medici possono costituire un gruppo di locali (assimilabile a locale medico) purché funzionalmente collegati anche quando non sono direttamente comunicanti.
Per i trattamenti estetici vedere la Guida CEI 62-39.
Per apparecchio elettrico per uso estetico si intende un apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di alimentazione, destinato al trattamento estetico utilizzato dall’operatore estetico, e che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato.
Si ricorda che è in vigore il DM n. 110 del 12 maggio 2011 “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma1, della legge 4 gennaio 1990, n.1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.”
Si precisa che la Guida CEI 62-39 è in abrogazione, e che il D.M. 110/2011 è stato modificato dal D.M. 206/2015 entrato in vigore nel mese di Gennaio 2016, sostituendo in particolare gli Allegati 1 e 2. Tali variazioni al commento su citato verrano evidenziate nella futura Variante V3 della Norma CEI 64-8.
La Guida CEI 62-39, all’art. 1.1:
“La presente Guida riguarda la sicurezza degli apparecchi elettrici per uso estetico il cui normale utilizzo, da parte di un operatore estetico, prevede una o più parti applicate al soggetto da trattare e che entra/entrano in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce/trasferiscono energia verso o dal soggetto trattato. Devonsi intendere esclusi tutti gli altri apparecchi, per uso estetico, che non prevedono una parte applicata al soggetto da trattare”
Secondo l’art. 2.1.5 della Guida CEI 62-39 per parte applicata si intendeva:
“Complesso di tutte le parti dell’apparecchio, compresi i conduttori collegati al soggetto trattato, che vengono intenzionalmente messe in contatto con il soggetto trattato. Per alcuni tipi di apparecchi, le Guide Particolari possono considerare le parti in contatto con l’operatore estetico come parti applicate. Per alcuni apparecchi, una parte applicata di tipo F si estende, vista dalla parte del soggetto trattato verso l’apparecchio, fino al/ai punto/i dove l’isolamento e/o impedenza di protezione sono realizzati come prescritto”.
Ad oggi per parte applicata si deve intendere, secondo l’art. 710.2.5 della Norma CEI 64-8/7 sez. 710 variante V2: 2015 “parte di un apparecchio elettromedicale che nell’uso normale viene necessariamente in contatto fisico con il paziente affinché l’apparecchio elettromedicale o il sistema elettromedicale possa svolgere la sua funzione” (definizione ripresa dall’art. 3.8 della Norma CEI EN 60601-1 ovvero CEI 62-5). Si ribadisce comunque che ove si legge “apparecchio elettromedicale” si deve intendere l’ ”apparecchio elettromeccanico per uso estetico”.
Ove sono utilizzati apparecchi per uso estetico con parti applicate, i locali sono classificabili come GRUPPO 1 secondo la Norma CEI 64-8/7 sez. 710 variante V2: 2015 con accorgimenti particolari, quale il nodo equipotenziale e gli interruttori differenziali di tipo A o B.
In tutti gli altri casi quindi si applicano le norme generali della CEI 64-8, classificando i locali come GRUPPO 0.
Art. 710.2.3 CEI 64-8/7 sez. 710 variante V2: 2015 – Apparecchio elettromedicale
apparecchio elettrico, dotato di una parte applicata o che trasferisce energia verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e che è:
a) dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete; e
b) previsto dal suo fabbricante per essere impiegato:
– nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure
– per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni.
Tale definizione dovrà essere modificata agli articoli relativi della Norma CEI 62-5 e Guida CEI 64-56.
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3. Analisi legislazione vigente in materia
Le apparecchiature utilizzate nei locali ad uso estetico e quindi classificate dalla legislazione vigente sono elencate nell’Allegato 1 del Decreto 15 Ottobre 2015 n. 206 e, all’Allegato 2 dello stesso, sono elencate le caratteristiche tecnico-informative e dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli stessi.
Per comprendere quali apparecchi sono dotati di parti applicate occorre leggere le caratteristiche descritte all’Allegato 2 del D.M. 206/2015 e notare se tra l’elenco delle norme tecniche di prodotto da applicare viene citata la Norma CEI 62-5 (con il vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 veniva riportata la Guida CEI 62-39).
Negli altri casi si citano le relative norme di prodotto come CEI 61-150, oppure CEI 61-158 che riguardano la sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare; inoltre il D.M. su citato riporta la seguente frase: “Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e’ possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate”.
Esempio:
Il vaporizzatore è classificato al punto 1 dell’allegato 2 del Decreto su citato e tra l’elenco delle normative tecniche di prodotto applicabili non compare la Norma CEI 62-5 (nel vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 non si menzionava invece la Guida CEI 62-39, ormai abrogata) e tra le caratteristiche tecniche non si parla di parti applicate.
Lo scaldacera è classificato al punto 10 dell’Allegato 2 del Decreto su citato e tra l’elenco delle normative tecniche di prodotto applicabili non compare la Norma CEI 62-5 (nel vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 non si menzionava invece la Guida CEI 62-39, ormai abrogata) e tra le caratteristiche tecniche non si parla di parti applicate.
La sauna e il bagno di vapore, rientrano al punto 22 dell’Allegato 2 del Decreto e tra l’elenco delle normative tecniche di prodotto applicabili non compare la Norma CEI 62-5 (nel vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 non si menzionava invece la Guida CEI 62-39, ormai abrogata) e tra le caratteristiche tecniche non si parla di parti applicate.
Il laser estetico defocalizzato per la depilazione è classificato al punto 21b dell’Allegato 2 del Decreto e tra l’elenco delle normative tecniche di prodotto applicabili compare la Norma CEI 62-5 (nel vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 si citava invece la Guida CEI 62-39, ormai abrogata), inoltre si parla di parti applicate.
L’elettrostimolatore ad impulsi, è classificato al punto 19 dell’Allegato 2 del Decreto e tra l’elenco delle normative tecniche di prodotto applicabili compare la Norma CEI 62-5 (nel vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 si citava invece la Guida CEI 62-39, ormai abrogata), inoltre si parla di parti applicate.
Tabella 1 – Riepilogo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in aiuto per la classificazione degli ambienti ai fini dell’installazione degli impianti elettrici.
4. Conclusioni
Stando a quanto riportato precedentemente, ripreso dalle Normative tecniche e dalla legislazione vigente in materia, possiamo identificare come locali ad uso estetico i locali in cui si utilizzano apparecchi elettrici compresi nell’elenco degli allegati al DM 15 ottobre 2015 n. 206. Gli impianti elettrici a servizio di locali ad uso estetico sono soggetti alle prescrizioni particolari previste dalla Norma CEI 64-8/7 sez. 710, variante V2: 2015. Per quanto riguarda la loro classificazione possiamo assimilarli a locali medici di GRUPPO 0 se le apparecchiature per uso estetico (viste ovviamente le caratteristiche tecniche fornite dai produttori) sono prive di parti applicate oppure, se dotate di parti applicate, a locali medici di GRUPPO 1.
Per quanto riguarda il “Dermografo per micropigmentazione”, quale apparecchio aggiunto all’Allegato 2 del D.M. 206/2015 e precisamente al punto 23 (nel vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 non era invece preso in considerazione) si può dire che ad oggi, essendo uno strumento utilizzato anche dai tatuatori professionisti, pur non qualificati come estetisti professionali secondo la Legge 1/1990, sia opportuno trattare i locali/zone/ambienti ove esso viene utilizzato, alla stessa maniera dei centri estetici, dal punto di vista del rischio elettrico, in quanto i dermografi a questo punto vengono classificati come apparecchi elettromeccanici per uso estetico. In questi ambienti il rischio elettrico per il cliente che si sottopone a tali trattamenti è lo stesso; inoltre gli altri apparecchi dello stesso tipo utilizzati dai tatuatori sono più invasivi sulla pelle (es.: elettrodermografo).
Alla luce di quanto esposto, in presenza di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, è sempre bene effettuare una valutazione del rischio indipendentemente che ci si trovi in un centro estetico o meno.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il nuovo decreto cita la Norma CEI 62-5: 2007 e relative Varianti come norma applicabile agli apparecchi elettromedicali e non menziona più la Guida CEI 62-39 (che erroneamente nel vecchio Decreto veniva chiamata Norma). Quest’ultima, in fase di abrogazione, trattava la sicurezza degli apparecchi elettromeccanici (giustamente così chiamati) per uso estetico.
Il Decreto 206/2015 richiama la su citata CEI 62-5, anche se dovrebbe essere specificato che è di attinenza solo per le caratteristiche costruttive e di regolazione, in quanto la destinazione d’uso non è medica (il vecchio Decreto 110/2011 non citava la CEI 62-5, ma le norme specifiche collegate di prodotto della serie CEI EN 60601 specificando appunto quanto sopra sottolineato e posto in evidenza).
Bognanni per. ind. Mirgo Gaetano