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~DMi trovo in una situazione dove il cliente chiede di ottenere la dichiarazione di rispondenza per impianti installati prima del 12 marzo 1990 e senza documentazione inerente, per ottenere la SCIA di I° livello.
Ora, oltre a dover adeguare laddove non fossero garantite le condizioni minime di sicurezza (protezione da contatti diretti/indiretti, coordinamento delle protezioni, rispetto delle condizioni di sovraccarico o cortocircuito, tensione di isolamento delle linee ecc.) dell’impianto o di parte di esso, dove verrà redatta dichiarazione di conformità, come mi dovrei comportare se in alcune zone gli standard fossero rispettati? Devo far riferimento alla norma dell’ epoca di installazione (ammesso che non ci siano modifiche) e fare la dichiarazione di rispondenza o come già specificato in altri quesiti (28 febbraio 2017) per impianti realizzati prima del 2008 non la si può emettere?

Filippo

~RLa dichiarazione di rispondenza è stata introdotta dall’articolo 7 comma 6 del decreto 37/08 in questi termini:

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

La dichiarazione di rispondenza è un documento “che sostituisce” la dichiarazione di conformità. In un impianto realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 la dichiarazione di conformità non può essere stata rilasciata (non esisteva!) e quindi non può essere sostituita.
Nel Suo caso non può rilasciare una dichiarazione di rispondenza come la intende il 37/08, ma può redigere una relazione tecnica che attesti il rispetto delle condizioni di sicurezza laddove non sono necessari interventi (se ce ne sono… stiamo parlando di un impianto che ha almeno una trentina di anni). L’impresa installatrice che eseguirà eventuali lavori di adeguamento dovrà rilasciare normale dichiarazione di conformità.