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~DA seguito della valutazione del rischio dovuto ai fulmini (secondo la Norme CEI 81-10/2 ) risulta che R1< RT. Quindi non è necessario installare alcun LPS esterno /interno, poichè la struttura e gli impianti interni sono autoprotetti. Per quanto sopra , si chiede come posso dimostrare agli organi di vigilanza e/o verifica ( ASL – INAIL ) che gli impianti elettrici installati in un capannone di metalmeccanica, sono protetti anche da sovratensioni di origine interna?

mail firmata

~RLa valutazione del rischio dovuta al fulmine prescritta dall’art. 84 del D.Lgs. 81/08

Articolo 84 – Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

è redatta secondo le indicazioni della norma CEI EN 62305-2 Fascicolo 12773 in vigore dal  primo marzo 2013. Precisamente la procedura di valutazione del rischio è indicata al Cap. 5.4. Devono essere, in rapporto alla tipologia e specificità della struttura in esame, valutati obbligatoriamente i rischi:
R1: rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
R2: rischio di perdita di servizio pubblico;
R3: rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile;
Rapportando gli stessi con il livello di Rischio tollerabile (RT) per i diversi tipi di perdita indicati nella Tabella 4 della stessa norma:

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Per quanto riguarda il Rischio di tipo R4Rischio di perdita economica” la valutazione relativa per l’adozione di eventuali misure di protezione è a discrezione del proprietario della struttura e/o del datore di lavoro, e può essere svolta secondo i criteri indicati nell’ Allegato D alla Norma CEI 62305-2 e la procedura indicata nello schema di flusso di cui alla Figura 2 della medesima norma che per sintesi riportiamo:

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Solitamente gli Organi di Vigilanza richiedono, per strutture del tipo da Lei indicato, che sia verificato l’adempimento di cui all’art. 84 per il Rischio di tipo 1. Nulla osta ad installare specifiche protezioni contro le sovratensioni di origine esterna atmosferica o temporanee di linea (TOV) utilizzando le valutazioni riferite al costo economico con le procedure sopra indicate.
Altro aspetto riguarda gli obblighi di valutazione del rischio elettrico indicati nell’ Art. 80 comma 1 del D.Lgs. 81/08 per le “sovratensioni di origine interna“, per i quali La invitiamo a consultare la nostra risposta al quesito del 16 novembre 2015.