Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il “nuovo conto termico“: il Decreto 16 febbraio 2016 “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili“. Il nuovo documento (previsto nella legge di conversione dello Sblocca Italia), che ha l’obiettivo di favorire gli interventi di efficienza energetica, sostituisce il “timido” Decreto 28 dicembre 2012. Il nuovo schema di incentivi beneficia di un “portafoglio” 900 milioni di euro l’anno (di cui 700 per privati e imprese).
Agli incentivi già previsti dal Decreto 28 dicembre 2012 il nuovo meccanismo aggiunge, per le PA, la trasformazione in “edifici a energia quasi zero”, la sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti e l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Inoltre viene esteso il campo di applicazione del conto termico per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: potranno accedere agli incentivi impianti di potenza fino a 2 MW (prima era 1 MW).
L’incentivo erogato, che sostanzialmente copre il 40% dell’investimento, passa al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e al 55% se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale. Per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti e per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” l’incentivo sale ancora: 65%. Le spese relative alle diagnosi energetiche e la redazione APE, richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivati al 50% per i privati e al 100% per le PA. È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW e dimezzato il termine per l’erogazione dell’incentivo: ora è 90 giorni, al posto dei 180 del vecchio documento.