In un’area classificata zona 2 per la presenza di gas, l’ impianto elettrico è soggetto a omologazione da parte dell’ ASL?
Santo via form
No, gli impianti elettrici installati unicamente in zone 2, così come quelli nelle zone 22 (polveri) non sono soggetti a omologazione. Così si esprime il Decreto Legislativo 81/08 in materia di verifiche:
Articolo 296 – Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Riportiamo il capo III e il capo IV del DPR 462 per comodità:
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosioneArt. 5 – Messa in esercizio e omologazione
1 . La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2 . Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.Art. 6 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3 . Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedentiArt. 7 – Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2 . Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore di lavoro.Art. 8 – Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.