Negli ambienti di lavoro, per la valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche c’è un limite di altezza dell’edificio al di sotto del quale il calcolo non è obbligatorio?
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Non esistono limiti dimensionali. Il riferimento legislativo è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro):
Art. 84 – Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.