L’AEEG – Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – ha pubblicato la Delibera 522/2014/R/eel “Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – 9 giugno 2014, n. 2936”, che definisce le modalità di applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, a seguito della sentenza 2936/14 del Consiglio di Stato.
Ecco il testo della Delibera:
1. all’articolo 40, comma 40.3, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, le parole: “Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un’unità non abilitata è pari” sono sostituite dalle parole: “Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo a unità non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili è pari”;
2. all’articolo 40, comma 40.4, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, le parole: “Fatto salvo quanto previsto al comma 40.5, per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, nonché per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati”, sono sostituite dalle parole: “Per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati,”;
3. all’articolo 40 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, il comma 40.5 è sostituito dai seguenti: “40.5. Ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di ciascun punto di dispacciamento relativo a unità non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, Terna applica la somma algebrica dei seguenti corrispettivi:
a) il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo eccedentario rispetto alle bande di cui al comma 40.5bis e il prezzo di cui al comma 40.3;
b) il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo rientrante all’interno delle bande di cui al comma 40.5bis e il prezzo di cui al comma 30.4, lettera b);
c) il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo rientrante all’interno delle bande di cui al comma 40.5bis espresso in valore assoluto e il valore unitario della componente perequativa zonale di cui al comma 40.5ter.
40.5bis. Ai fini dell’applicazione del comma 40.5 la banda, differenziata per fonte, è pari a:
i. 49% del programma vincolante modificato e corretto, in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte eolica;
ii. 31% del programma vincolante modificato e corretto, in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte solare fotovoltaica;
iii. 8% del programma vincolante modificato e corretto, in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte idrica ad acqua fluente;
iv. 8% del programma vincolante modificato e corretto, in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione non rilevanti;
v. 1,5% del programma vincolante modificato e corretto, in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalle altre fonti rinnovabili non programmabili.
40.5ter. Terna, per le finalità di cui al comma 40.5 e in relazione a ciascuna zona di mercato e ai rispettivi punti di dispacciamento relativi a unità non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, quantifica il valore unitario della componente perequativa zonale come rapporto tra:
– la differenza tra il totale dei corrispettivi di sbilanciamento che sarebbero stati ottenuti applicando il comma 40.3 e il totale dei corrispettivi di sbilanciamento già allocati agli utenti del dispacciamento per effetto del comma 40.5, lettere a) e b) e
– la somma dei valori assoluti degli sbilanciamenti rientranti all’interno delle bande di cui al comma 40.5bis.
40.5quater. Gli utenti del dispacciamento, in relazione a punti di dispacciamento relativi a unità non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in alternativa a quanto previsto al comma 40.5, possono optare, su base annuale solare, per l’applicazione di un prezzo di sbilanciamento pari a quello di cui al comma 40.3. A tal fine ne danno comunicazione a Terna secondo modalità dalla medesima definite e positivamente verificate dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.”;
4. l’articolo 78 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 è soppresso;
5. il GSE, previa pubblica consultazione, aggiorna le proprie “Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero” per l’attribuzione, ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva, dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi, in applicazione alle deliberazioni 280/07 e 343/2012/R/efr, per dare tempestiva attuazione al presente provvedimento per quanto di propria competenza;
6. l’articolo 40, commi 40.4 e 40.5, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 nella versione precedente alla deliberazione 281/2012/R/efr trova applicazione in relazione agli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili nei giorni dall’1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014. Terna, entro il 31 dicembre 2014, completa i necessari conguagli relativi ai corrispettivi di sbilanciamento già fatturati;
7. i punti 1., 2. e 3. della presente deliberazione si applicano dall’1 gennaio 2015. Nei primi mesi di applicazione di tali punti, Terna può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, previa informativa al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità;
8. Terna aggiorna il Codice di rete in tempo utile per dare tempestiva attuazione al presente provvedimento.