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Il GSE, in relazione ai quesiti pervenuti in merito all’applicabilità della Legge 1° agosto 2012, n. 122 e successivi aggiornamenti, ha predisposto un documento con il quale sono forniti agli operatori di impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici localizzati nei territori colpiti dal sisma, il 20 e il 29 maggio 2012, alcuni chiarimenti circa l’ammissione agli incentivi. Il GSE invita pertanto gli operatori interessati a consultare il documento “Impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici: interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici“.

Con riferimento alle disposizioni normative emanate in merito agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, si rappresenta che:

1) gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto al 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
2) gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (meccanismo di incentivazione del DM 18 dicembre 2008), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, si precisano nel seguito i concetti di impianto “realizzato”, “già autorizzato” e “in fase di realizzazione”:
• per impianto “realizzato” si intende un impianto che, alla data del sisma, risultava essere entrato in esercizio e che, alla stessa data, risultava ammesso agli incentivi o per il quale ricorrevano i presupposti per l’ammissione agli incentivi;
• per impianto “già autorizzato” si intende un impianto che, alla data del sisma, non era ancora entrato in esercizio e per il quale, al 30 settembre 2012, erano stati conseguiti i rispettivi titoli autorizzativi;
• per impianto “in fase di realizzazione” si intende un impianto “già autorizzato”.

Di seguito si riportano alcune precisazioni riguardanti le diverse fattispecie disciplinate dalle norme.

Impianti realizzati, ubicati nei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero
Gli impianti realizzati, ubicati nei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero:
• qualora già incentivati dal GSE, mantengono gli incentivi per la durata del periodo di diritto degli incentivi, calcolata al netto del periodo di incentivazione già fruito, a partire dalla data di ripristino dell’impianto;
• accedono alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 18 dicembre 2008, se non ancora incentivati dal GSE, previo ottenimento della qualifica IAFR.

Impianti già autorizzati alla data del 30 settembre 2012
Gli impianti già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, previo ottenimento della qualifica IAFR, accedono alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 18 dicembre 2008, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
Al riguardo, si rappresenta che i Soggetti Responsabili degli impianti ”già autorizzati” sono tenuti, come previsto dall’art. 30, comma 4 del Decreto, a:
a. comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla stessa mediante la dichiarazione di cui al presente link:
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (per gli impianti ubicati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
b. presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR (art. 4 del D.M. 18 dicembre 2008) entro il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.
Infine, tutti gli impianti contemplati nel presente documento, che rispondono alle definizioni di impianti realizzati o già autorizzati o in fase di realizzazione, non hanno l’obbligo di iscriversi ai Registri o alle procedure d’Asta per accedere agli incentivi e, pur concorrendo al costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, sono comunque ammessi agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 anche qualora sia stato raggiunto il limite di costo di 5,8 miliardi di euro stabilito dal D.M. 6 luglio 2012.
La lista dei Comuni, rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente documento è disponibile in Allegato.