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Nelle ultime settimane ci sono stati, presso il Ministero del Lavoro, alcuni incontri in cui, a seguito degli avvicendamenti avvenuti nelle responsabilità delle varie direzioni generali, è stato fatto il punto sullo stato di preparazione dei provvedimenti attuativi del TU Sicurezza sul lavoro.
In tali occasioni la CNA ha avuto modo di ribadire la propria contrarietà alla istituzione del meccanismo della patente a punti sulla base della bozza di avviso comune che era stata predisposta un paio d’anni fa dalle organizzazioni industriali e sindacali del settore edile, ma che non era stata sottoscritta da CNA Costruzioni e dalle altre organizzazioni che rappresentano le imprese artigiane e le piccole imprese del settore (Si parlava di una patente a punti obbligatoria per l’imprenditore edile, corsia preferenziale per ottenere appalti pubblici, decurtata in caso di «accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro» N.d.R.).
Le confederazioni artigiane, viste recenti notizie di stampa che davano per imminente il varo de provvedimento hanno ritenuto necessario ribadire formalmente al nuovo Ministro la propria comune posizione, che è di assoluta contrarietà alla patente a punti, come impostata nei documenti di ispirazione ANCE.

Secondo Rinaldo Incerpi, Presidente nazionale di CNA Costruzioni, «Con la patente a punti si duplicano in maniera costosa e inutile strumenti già previsti nel Testo unico. La continua verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese è già prevista e deve essere effettuata, sempre, dai committenti o dai responsabili dei lavori, con le modalità indicate dall’allegato XVII° del D.Lgs. 81/2008 (TU Sicurezza); mentre gravi e reiterate violazioni da parte dell’impresa in materia di salute e sicurezza (ex allegato I° al suddetto TU), nonché la presenza di lavoratori sommersi o irregolari, è già sanzionata dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, che, in tali casi, dà agli Organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro, oltre al potere sanzionatorio ordinario, anche quello di adottare provvedimenti di sospensione dell’attività.
Non crediamo che la “patente a punti” sia lo strumento idoneo per supplire ad una mancanza di regolamentazione dell’accesso alla professione di “imprenditore edile”, come indurrebbero a pensare i requisiti (onorabilità, responsabile tecnico, etc.) che si tenta di istituire con questa nuova normativa.
La regolamentazione del mercato è materia di competenza del Parlamento, che, fra l’altro, da tempo, sta discutendo un disegno di legge in merito alla regolamentazione dell’accesso al settore edile, che oggi riprende un testo già approvato, nell’altra legislatura, dalla Camera dei Deputati, quasi all’unanimità.
Siamo fermamente convinti che siano sufficienti e si debbano rendere applicabili ed efficaci gli strumenti già previsti dal Testo Unico, magari rendendo le norme più chiare e semplificando gli oneri burocratici che, spesso, sono utili solo a giustificare l’applicazione di sanzioni; in tal senso avevamo apprezzato i propositi espressi dal Governo e dal Ministro del Lavoro.
Crediamo che un’efficace gestione della prevenzione dei rischi nei cantieri non si ottenga con la semplice duplicazione di costosi obblighi documentali a carico delle imprese ma solo con un serio impegno di tutto il Sistema della Prevenzione.
In una situazione come quella attuale, poi, in cui si assiste alla progressiva destrutturazione del settore edile, determinata dalla crisi, introdurre appesantimenti burocratici ed economici confusi ed inutili, quali quelli ipotizzati da taluno, significa dare il colpo di grazia a migliaia di imprese, senza alcun risultato sul piano della prevenzione; aggravando ulteriormente la situazione del Paese.
Ciò senza contare che in alcuni dei testi che sono circolati sino ad un anno fa -che c’è il rischio vengano oggi presi a riferimento-, vi è una gran confusione in merito ai soggetti (imprese e lavoratori autonomi) ed ai settori (coinvolti o che si vorrebbero coinvolgere); con il rischio concreto che dalla emanazione di un nuovo provvedimento derivino, per le imprese, ulteriori problemi di incertezza, a causa delle possibili impugnative contro il provvedimento, facilmente prevedibili in questo quadro.»