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Il GSE comunica ai titolari di unità di produzione a fonte rinnovabile programmabile e non programmabile che nella sezione web FAQ > Dispacciamento Rinnovabili sono disponibili le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova disciplina introdotta dalle deliberazioni AEEG 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr. Le FAQ sono disponibili anche nella sezione web Dispacciamento Rinnovabili, e comprendono domande come:

Cosa si intende per unità di produzione rilevante e non rilevante?
​Le unità di produzione si differenziano in base alla potenza. Si definiscono:
• Rilevanti le unità di produzione con potenza pari o superiore a 10 MVA.
• Non Rilevanti le unità di produzione con potenza inferiore a 10 MVA.

Cosa si intende per unità di produzione programmabile e non programmabile?
​Nell’ambito della produzione di energia elettrica e, in riferimento alla normativa vigente, le fonti rinnovabili vengono classificate in “fonti programmabili” e “fonti non programmabili”, a seconda della disponibilità della fonte di alimentazione dell’unità di produzione. Nel primo gruppo rientrano le unità di produzione idroelettriche a serbatoio e bacino, rifiuti solidi urbani, biomasse, unità di produzione assimilate che utilizzano combustibili fossili, combustibili di processo o residui, mentre nel secondo gruppo (non programmabili) si trovano le unità di produzione idroelettriche fluenti, eoliche, geotermiche, fotovoltaiche, biogas.

A chi si applica la nuova disciplina sul dispacciamento delle rinnovabili?
​La nuova disciplina (deliberazioni 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr) si applica:
• alle unità di produzione aderenti al regime di Ritiro Dedicato, comprese le unità di produzione miste CIP6/RID per la quota parte RID
• alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Fissa Onnicomprensiva con il DM 5 Luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) e il DM 6 luglio 2012 (“DM FER Elettriche”)
• alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Onnicomprensiva con il DM 18 dicembre 2008 e il DM 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) esclusivamente per la quota parte dell’energia elettrica non incentivata
Pertanto non si applica alle unità di produzione in regime di Scambio sul Posto, a quelle titolari di convenzioni CIP6 e alle unità di produzione operanti in regime di Tariffa Onnicomprensiva con il DM 18 dicembre 2008 e il DM 5 maggio 2011, limitatamente alla quota parte di energia incentivata.

Saranno apportate modifiche alla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete dal produttore e alle modalità attuali di incentivazione a seguito della deliberazione 281/2012/R/efr?
​La nuova disciplina (deliberazioni 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr) non produce effetti sulla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete dal produttore e sulle modalità di incentivazione in essere.

Con quali tempistiche si dovrà procedere all’aggiornamento del programma di immissione relativo alle unità di produzione a fonte rinnovabile programmabile?
​Nel caso di unità di produzione di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW alimentate da fonti rinnovabili programmabili, il Produttore è tenuto a trasmettere per il Mercato del Giorno Prima (MGP) il proprio programma di immissione al GSE tramite apposita sezione del portale informatico con la possibilità di modificarlo entro le ore 06:00 del giorno antecedente a quello cui il programma è riferito. L’aggiornamento del programma di immissione, riferito ad una o più ore, comporta il caricamento del programma stesso per tutte le 24 ore della singola giornata. Per l’eventuale partecipazione ai Mercati Infragiornalieri (MI) sarà disponibile, previa comunicazione da parte del GSE sul proprio sito internet, la funzionalità per l’aggiornamento del programma di immissione secondo le tempistiche sotto indicate:
per MI1: ore 10:30 del giorno D-1
per MI2: ore 13:30 del giorno D-1
per MI3: ore 06:30 del giorno D
per MI4: ore 10:30 del giorno D
Il caricamento di un nuovo programma di immissione, riferito al singolo giorno, comporta la sostituzione del programma precedente caricato per il medesimo giorno.

Cosa si intende per indisponibilità?
​Deve essere considerata come indisponibilità ogni limitazione, di qualsiasi durata temporale, della potenza nominale dell’unità di produzione che non sia dovuta ad ordini di dispacciamento in tempo reale impartiti da Terna.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano indisponibilità tutti i periodi, più o meno lunghi, in cui l’unità di produzione, nella sua globalità e/o nelle sue singole componenti (aerogeneratori, trasformatori, linee elettriche interne d’utenza, dispositivi di manovra e/o protezione delle unità di produzione, ecc.), sia interessata da malfunzionamenti, guasti, manutenzioni ordinarie o straordinarie, fermi dovuti a fenomeni atmosferici intensi o ad altre cause esogene.

Per quali unità di produzione dovranno essere comunicate le indisponibilità?
​Gli operatori titolari delle sole unità rilevanti a fonte rinnovabile non programmabile, devono fornire al GSE le indisponibilità totali o parziali delle unità di produzione utilizzando il portale GPP.