Secondo il Decreto 37/08 il progetto di una nuova installazione, una trasformazione (ad esempio per un aumento di potenza o cambio di destinazione d’uso) o un ampliamento (ad esempio con l’inserimento di un nuovo circuito) di un impianto posto al servizio di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso, o collocato all’interno degli stessi o delle relative pertinenze è sempre obbligatorio, anche in caso di impianto semplice.
Per gli impianti semplici il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (non è una novità , anche la 46/90 richiedeva all’installatore di allegare alla dichiarazione di conformità uno schema dell’impianto con un elenco e la descrizione dei materiali utilizzati).
Il 37/08 non richiede più un semplice “schema” bensì un “progetto” redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Secondo l’articolo 7, comma 2, “nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera”.
Anche se non è cambiato nulla dal 1990, il termine “progetto” inganna spesso la struttura pubblica. Gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP) dei comuni spesso richiedono indebitamente un progetto firmato da un professionista iscritto all’albo professionale per impianti sotto i limiti dimensionali previsti dal Decreto.
Quando è richiesto il progetto del professionista iscritto all’albo
Il progetto dell’impianto elettrico da parte di un professionista è richiesto nei seguenti casi:
Per le utenze condominiali aventi potenza impegnata superiore a 6 kW (la potenza impegnata è quella contrattuale oppure, per i nuovi impianti, la potenza di progetto per la quale è dimensionato l’impianto. Nel caso di autoproduttore, come potenza impegnata si considera la maggiore fra la potenza autoprodotta e quella contrattuale);
Per le unità abitative di superficie superiore a 400 metri quadri oppure con potenza impegnata superiore a 6 kW;
Per le unità immobiliari destinate ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o qualora la superficie superi 200 m² o quando le utenze sono alimentate a bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;
Per gli impianti elettrici inerenti ad unità immobiliari provviste, anche solo in parte, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, ovvero in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o per ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Nelle parti comuni dei condomini il progetto da parte del professionista iscritto all’albo è previsto se l’autorimessa è soggetta a CPI o se la centrale termica è un ambiente a maggior rischio in caso di incendio (carico di incendio superiore a 450 MJ / m² secondo la nuova Norma CEI 64-8) o se alimentata a gas, esistono luoghi con pericolo di esplosione.
Per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto, e comunque per gli impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
Quando il progetto non è richiesto
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio la sostituzione di un componente con uno equivalente) non è richiesto un progetto. Non è richiesto un progetto nemmeno per gli impianti a servizio dei cantieri edili, anche è consigliabile fornire adeguata documentazione nel caso di impianti estesi.
Si ricorda inoltre che gli impianti interamente all’aperto (ad esempio gli impianti di pubblica illuminazione) non sono compresi nel campo di applicazione del DM 37/08.
Il diagramma di flusso seguente sintetizza nel modo più semplice possibile quanto descritto.
Ing. Luca Vitti
Direttore tecnico di Consted.com
Verificatore di impianti elettrici
Membro del Comitato AIAS C.3.3 Prevenzione Rischio Elettrico