La figura di “institore” può essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell’impresa, che costituisce il presupposto fondamentale – ai fini abilitativi – ai sensi dell’art.3 del DM 37/08 ?
Si fa riferimento all’e-mail datata 10 maggio 2011 con la quale è stato presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.
In particolare la S.V. ha chiesto di conoscere se la figura di “institore” [Nel diritto civile l’institore è una figura ausiliaria dell’imprenditore, di norma un dipendente con la qualifica di dirigente, preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.
La figura dell’institore è normata in Italia dal codice civile al libro V, articoli 2203 e seguenti: essa ha poteri di rappresentanza e dipende gerarchicamente direttamente dall’imprenditore, senza figure intermedie (art. 2203). La sua rappresentanza è esercitata sempre nei limiti dei poteri ad egli conferiti dalla procura (art. 2204). La procura institoria non implica necessariamente l’insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che la procura può essere conferita in base ad un rapporto di varia natura. N.d.R.] possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell’impresa, che costituisce il presupposto fondamentale – ai fini abilitativi – ai sensi dell’art.3 del d.m. 37/2008, tenuto conto che nell’impresa di installazione interessata al presente quesito, costituita nella forma giuridica di una s.p.a., l’amministratore unico non possiede i requisiti tecnico-professionali (art.4).
In caso di valutazione favorevole, la S.V. ha altresì richiesto se gravi a carico dell’institore, l’incompatibilità di cui all’art.3, comma 2 del d.m. medesimo.
In proposito, occorre rappresentare che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio competente per territorio, in quanto responsabile del procedimento.
Al riguardo si rappresenta che l’argomento in esame è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte di questa Amministrazione con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che “considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l’institore può rappresentare l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell’imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell’imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge”.
La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, si può considerare idonea a disciplinare anche il caso in esame.