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Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (Gazzetta n. 95 del 26 aprile 2011)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti;
Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2010;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Considerato altresi’ che il presente regolamento non incide sulla responsabilita’ estesa del produttore del prodotto di cui all’articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, ne’ apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiamate specificatamente nell’articolo 16 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010;
Considerata l’esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;
Ritenuto, a seguito dell’avvio dell’operativita’ del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, di raccogliere, nell’ottica della certezza del diritto e dell’uniformita’ della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni – ivi inclusi gli allegati – che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010;
Ritenuto, in base all’articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalita’ operative semplificate per la trasmissione dati;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al SISTRI, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti – SISTRI

1. La data di avvio dell’operativita’ del SISTRI e’ il 1 ottobre 2010.
2. Il SISTRI e’ gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante:
“Norme in materia ambientale”, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Si riporta il testo del comma 1116, dell’articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
“1116. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5
milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti
per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e’ riservata in sede
di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per
il controllo e la tracciabilita’ dei rifiuti, in funzione
della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di
prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di
criminalita’ organizzata nell’ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti.”

Si riporta il testo del comma 2-bis, dell’articolo 2,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante: “Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
nonche’ misure urgenti di tutela ambientale.” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2008, n. 260,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210.
“2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilita’ dei rifiuti, al fine di ottimizzare la
gestione integrata dei rifiuti stessi.”

Si riporta il testo dell’articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante: “Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini.”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2009, n. 150 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

“Art. 14-bis Finanziamento del sistema informatico di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti – 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
uno o piu’ decreti adottati in attuazione delle previsioni
contenute nell’ articolo 1, comma 1116, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell’ articolo 189, comma
3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dall’articolo 2, comma 24, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche’ ai sensi
dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e relativi all’istituzione di un
sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo
differenziato in relazione alle caratteristiche
dimensionali e alle tipologie delle attivita’ svolte,
eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati
attraverso modalita’ operative semplificate, in particolare
i tempi e le modalita’ di attivazione nonche’ la data di
operativita’ del sistema, le informazioni da fornire, le
modalita’ di fornitura e di aggiornamento dei dati, le
modalita’ di interconnessione e interoperabilita’ con altri
sistemi informativi, le modalita’ di elaborazione dei dati,
le modalita’ con le quali le informazioni contenute nel
sistema informatico dovranno essere detenute e messe a
disposizione delle autorita’ di controllo che ne facciano
richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema
e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie
interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un
apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato,
nonche’ l’entita’ dei contributi da porre a carico dei
soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri
derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del
sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu’ regolamenti, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni,
ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152
del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operativita’
del sistema informatico, come definita dai decreti di cui
al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di
quanto stabilito dal presente articolo.”

Si riporta il testo del comma 3, dell’articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti:
a) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;
b) delegato: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, e’ delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e’ attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa;
c) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unita’ locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita’ lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore piu’ vicino;
d) dispositivo/i: i dispositivi di cui all’articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box;
e) operatore/i: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;
f) SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
g) siti di distribuzione: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri operatori non iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, nonche’ le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; 2) le sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori tenuti all’iscrizione al predetto Albo;
h) titolare del/i dispositivo/i: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
i) titolare della firma elettronica: la persona fisica cui e’ attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo USBper la creazione della firma elettronica;
l) unita’ locale: l’impianto o l’insieme delle unita’ operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o piu’ attivita’ economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

Note all’art. 2:
Si riporta il testo dell’articolo 183 del citato
decreto legislativo 152/2006:

“Art. 183. Definizioni. – 1. Ai fini della parte quarta
del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo
di disfarsi;
b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o
piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) oli usati: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche’ gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) autocompostaggio: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) produttore di rifiuti: il soggetto la cui
attivita’ produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
g)produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e’ in possesso;
i) commerciante: qualsiasi impresa che agisce in
qualita’ di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) intermediario: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita’ dei rifiuti;
m) prevenzione: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita’ dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull’ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche’ le operazioni effettuate in
qualita’ di commerciante o intermediario;
o) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) raccolta differenziata: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e’ tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita’ per la quale erano
stati concepiti;
s) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) recupero: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) rigenerazione degli oli usati: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) stoccaggio: le attivita’ di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche’ le attivita’ di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) deposito temporaneo: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo
non puo’ avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita’ di gestione
del deposito temporaneo;
cc) combustibile solido secondario (CSS): il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e’ classificato come rifiuto speciale;
dd) rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita’;
La legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante “Norme sul
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.” e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3.

Si riporta il testo dell’articolo 188-ter del citato
decreto legislativo 152 del 2006, come modificato dal
citato decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:

“Art. 188-ter. Sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI). – 1. Sono tenuti ad
aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2,
lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212,
comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere
c), d) e g) con piu’ di dieci dipendenti, nonche’ le
imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento
o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale
attivita’ rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal
numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei
consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di
trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di
cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli
adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore
medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai
quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o
ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo
trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere
c), d) e g) che non hanno piu’ di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo
212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del codice civile che producono rifiuti speciali non
pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di
cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di
regioni diverse dalla regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei
dipendenti e’ calcolato con riferimento al numero delle
persone occupate nell’unita’ locale dell’ente o
dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto
di apprendistato o contratto di inserimento), anche se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia,
sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni,
eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come
frazioni di unita’ lavorative annue con riferimento alle
giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania.
5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo’ essere
esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di
soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o di impresa, nonche’ ai soggetti
di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
modalita’ semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte
dei distributori e degli installatori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE), nonche’ dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
6. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme
comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive
modificazioni, ivi compresa l’adozione di un sistema di
interscambio di dati previsto dall’articolo 26, paragrafo
4, del predetto regolamento. Nelle more dell’adozione dei
predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti
dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi
alla tratta del territorio nazionale interessata dal
trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e’ effettuata la ricognizione
delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente
decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente,
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita’
con le quali il sistema di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per
quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa
e del Ministro dell’interno, da adottare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare potranno essere
individuate modalita’ semplificate per l’iscrizione dei
produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti
pericolosi il produttore e’ tenuto a procedere alla
richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
dall’accertamento della pericolosita’ dei rifiuti.”

Art. 3
Iscrizione obbligatoria al SISTRI

1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno piu’ didieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimo;
g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
i) i soggetti di cui all’articolo 5.

Note all’art. 3:
Si riporta il testo del comma 8, dell’articolo 212, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

“8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche’ i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita’ non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell’Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta
sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo
21della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai
quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita’ di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Si riporta il testo del comma 3, dell’articolo 184, del
citato decreto legislativo 152/2006:

“3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita’ agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita’ di demolizione,
costruzione, nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’
di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo
184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita’ commerciali;
f) i rifiuti da attivita’ di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita’ di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie;
i) – n).”

La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: “Disciplina
della professione di raccomandatario marittimo.” e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.

Si riportano i testi degli articoli 16 e 18 della legge
28 gennaio 1994, n. 84 recante: “Riordino della
legislazione in materia portuale.”, Pubblicata nella Gazz.
Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.

“Art. 16. Operazioni portuali. – 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
autorita’ portuali, o, laddove non istituite, dalle
autorita’ marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita’ dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le autorita’ portuali o, laddove non istituite, le
autorita’ marittime disciplinano e vigilano
sull’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche’ sull’applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e’ soggetto ad
autorizzazione dell’autorita’ portuale o, laddove non
istituita, dell’autorita’ marittima. Detta autorizzazione
riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al
comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
o piu’ servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono
iscritte in appositi registri distinti tenuti
dall’autorita’ portuale, o laddove non istituita,
dall’autorita’ marittima e sono soggette al pagamento di un
canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
dalle medesime autorita’.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall’articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell’autorita’ competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita’ finanziaria, di
professionalita’ degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita’ da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita’ e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell’atto
autorizzatorio, nonche’ ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita’ dell’autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita’ da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l’esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all’arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche’ per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all’autorita’ portuale o, laddove
non istituita, all’autorita’ marittima le tariffe che
intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche’
ogni successiva variazione.
6. L’autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall’impresa ovvero, qualora l’impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell’articolo 18, durata identica a quella della
concessione medesima; l’autorizzazione puo’ essere
rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a
seguito del rinnovo della concessione. L’autorita’ portuale
o, laddove non istituita, l’autorita’ marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L’autorita’ portuale o, laddove non istituita,
l’autorita’ marittima, sentita la commissione consultiva
locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che
possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in
relazione alle esigenze di funzionalita’ del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della
concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato libero, nonche’ di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le autorita’ portuali o, laddove non istituite,
le autorita’ marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di
diniego motivato, la richiesta si intende accolta.”
“Art.18. Concessione di aree e banchine. – 1.
L’Autorita’ portuale e, dove non istituita, ovvero prima
del suo insediamento, l’organizzazione portuale o
l’autorita’ marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle
imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita’ marittime e
portuali. E’ altresi’ sottoposta a concessione da parte
dell’Autorita’ portuale, e laddove non istituita
dall’autorita’ marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita’ marittime e portuali
collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni
alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine
ambito portuale, purche’ interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell’articolo 4,
comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all’entita’ dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
idonee forme di pubblicita’, stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi’ indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita’ concedenti, le modalita’ di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita’ portuali
relativi a concessioni gia’ assentite alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita’
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
di riservare nell’ambito portuale spazi operativi allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell’autorita’ portuale puo’ concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita’ di cui al
comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell’articolo 11della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e’ richiesto che i destinatari dell’atto
concessorio:
a) presentino, all’atto della domanda, un programma di
attivita’, assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla
produttivita’ del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita’ di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area
demaniale deve esercitare direttamente l’attivita’ per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo’ essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l’attivita’ per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia’ esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo’ svolgere attivita’ portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorita’
concedente puo’ autorizzare l’affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16,
dell’esercizio di alcune attivita’ comprese nel ciclo
operativo.
8. L’autorita’ portuale o, laddove non istituita,
l’autorita’ marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l’attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita’ di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche’ di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita’, di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l’autorita’ portuale o, laddove non
istituita, l’autorita’ marittima revocano l’atto
concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche’ di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.”

Art. 4
Iscrizione facoltativa al SISTRI

1. Possono aderire su base volontaria al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno piu’ di dieci dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti gia’ tenuti ad aderire in base all’articolo 3, comma 1, lettera b);
c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Note all’art. 4:
Il comma 3, dell’articolo 184 del citato decreto
legislativo 152/2006 e’ citato nelle note all’articolo 3.

Il comma 8, dell’articolo 212 del citato decreto
legislativo 152/2006 e’ citato nelle note all’articolo 3.

Si riporta il testo dell’articolo 2135 del codice
civile:

“Art. 2135. Imprenditore agricolo
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita’: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita’ connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita’, esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le
attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola
esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge.”

Art. 5
Rifiuti urbani della regione Campania

1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Note all’art. 5:
Si riporta il testo del comma 2-bis, dell’articolo 2,
del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 recante “Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
nonche’ misure urgenti di tutela ambientale.”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2008, n. 260, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210:
“2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilita’ dei rifiuti, al fine di ottimizzare la
gestione integrata dei rifiuti stessi.”

Art. 6
Iscrizione al SISTRI

1. Le modalita’ di iscrizione dell’operatore al SISTRI sono descritte nell’allegato IA. Il modulo di iscrizione e’ reso disponibile sul sito internet https://www.sistri.it/.
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita’ o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l’obbligo di iscrizione.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita’ locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall’unita’ locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unita’ locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita’ locale con piu’ di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita’ locali.
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantita’ di rifiuti urbani gestiti.

Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, e’ assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e’ versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita’ di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita’ locale. In caso di unita’ locali per le quali e’ stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo e’ versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo e’ versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e’ modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, e’ possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L’importo e le modalita’ di versamento dei contributi sono indicati nell’Allegato II. L’ammontare del contributo puo’ essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e’ conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet https://www.sistri.it/.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Note all’art. 7:
Il comma 8 dell’articolo 212 del citato decreto
legislativo 152/2006 e’ riportato nelle note all’articolo
3.

Il testo dell’articolo 14-bis del citato decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e’ riportato nelle note alle
premesse.

Art. 8
Consegna dei dispositivi USB e black box

1. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, agli operatori iscritti vengono consegnati:
a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. e’ necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita’ locale dell’ente o impresa e per ciascuna attivita’ di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita’ locale. In caso di unita’ locali nelle quali sono presenti unita’ operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e’ facolta’ richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa. Per le attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti, e’ necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell’ente o impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo’ contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate, durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui al presente regolamento. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l’identificativo utente, username, la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. E’ necessario dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all’ente o impresa. La consegna e l’installazione del dispositivo black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e’ fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul sito internet www.sistri.it/. I costi di installazione e per l’acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori. Le modalita’ di individuazione delle officine autorizzate e le modalita’ di ritiro ed installazione del dispositivo black box sono indicate nell’Allegato IB.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita’ di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonche’ per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.
4. Le imprese e gli enti di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita’ locale, fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita’ locale, il contributo e’ versato per ciascuna di esse, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

Note all’art. 8:
Si riporta il testo dell’articolo 21 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante:”Codice
dell’amministrazione digitale”pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

“Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica. – 1. Il documento informatico, cui e’ apposta
una firma elettronica, sul piano probatorio e’ liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza,
integrita’ e immodificabilita’.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20,
comma 3, che garantiscano l’identificabilita’ dell’autore,
l’integrita’ e l’immodificabilita’ del documento, ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le
scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma,
numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita’, con
firma elettronica qualificata o con firma digitale.
3. L’apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia’
a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica e’ basata su un certificato
qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed e’ accreditato in uno Stato
membro;
b) il certificato qualificato e’ garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e’
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita’ definite con uno
o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie.”

Si riporta il testo del comma 1, dell’articolo 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”,
pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

“Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio. – 1.
Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita’ e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull’attivita’ certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.”

Si riporta il testo dell’articolo 212 del citato
decreto legislativo 152/2006:

“Art. 212. Albo nazionale gestori ambientali. – 1. E’
costituito, presso il Ministero dell’ambiente e tutela del
territorio, l’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con
sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali
e provinciali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita’
soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell’Albo
ha potere deliberante ed e’ composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell’interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita’ di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e’ nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all’uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall’Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio;
e) ;
f).
4.
5. L’iscrizione all’Albo e’ requisito per lo
svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all’attivita’ di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa’ di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l’iscrizione all’Albo e’ effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e’ valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia’ effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l’esercizio delle attivita’ di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita’ l’iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita’ medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le
attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attivita’
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita’ non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche’ i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita’ non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell’Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta
sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo
21della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai
quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita’ di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all’adempimento
degli obblighi stabiliti dall’articolo 3, comma 6, lettera
c), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009.
La Sezione regionale dell’Albo procede, in sede di prima
applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, alla sospensione d’ufficio
dall’Albo degli autoveicoli per i quali non e’ stato
adempiuto l’obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l’autoveicolo e’ di diritto e con
effetto immediato cancellato dall’Albo.
10. L’iscrizione all’Albo per le attivita’ di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attivita’ di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e’ subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita’ sono stabiliti con uno o piu’ decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita’ e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell’ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita’ di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o
dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e’ delegato dall’armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a). L’iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e’ subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell’iscrizione, nonche’ l’accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell’Albo della regione ove ha sede legale
l’impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell’Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell’Albo.
15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita’ organizzative
dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita’ di iscrizione, i diritti annuali
d’iscrizione. Fino all’adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell’Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull’autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita’ di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all’Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita’ con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell’Albo e delle cause di
cancellazione dell’iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita’
del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l’Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e’ differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita’ di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Fino all’adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1� marzo 1995. Le somme di cui
all’articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro
dell’ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo
XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del
Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, al Capitolo
7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali
dell’Albo sono determinati ai sensi dell’articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l’esercizio di un’attivita’ privata puo’ essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell’attivita’ non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell’Albo.
20.- 28.”

Art. 9
Dispositivi USB e black box

1. I dispositivi restano di proprieta’ del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d’uso.
2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unita’ o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne faccia richiesta.

Art. 10
Videosorveglianza

1. Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonche’ gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L’installazione, la manutenzione e l’accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.
3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita’ dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal personale del SISTRI, puo’ decidere di non procedere all’installazione delle stesse apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l’obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l’obbligo di cui all’articolo 11, comma 3, e’ tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita’ di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e’ effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell’evento che comporta tale variazione.

Note all’art. 10:
Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante:
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti” e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O.

Art. 11
Informazioni da fornire al SISTRI

1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita’ e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita’ utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI e’ riportata nelle Schede SISTRI di cui all’allegato III e pubblicate sul sito internet https://www.sistri.it/. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul sito internet https://www.sistri.it/.
2. La persona fisica, cui e’ associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e’ il titolare della firma elettronica ed e’ responsabile della veridicita’ dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3. Esclusi i casi previsti dall’articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita’ di accesso ai servizi di rete,elettrica o di connettivita’ ad internet,, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell’ente o impresa. In questo caso il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell’impianto di gestione. Una copia rimane a quest’ultimo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

Art. 12
Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenza

1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e’ effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

Art. 13
Produttori di rifiuti – disposizioni specifiche

1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all’attivita’ di microraccolta di cui all’articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato pdf, portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di destinazione o, per i rifiuti dell”Elenco verde’, l’Allegato VII, del medesimo regolamento.

Note all’art. 13:
Si riporta il testo del comma 10 dell’articolo 193 del
citato decreto legislativo 152/2006, come modificato dal
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:

“10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu’ produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu’ breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.”

Il Regolamento CE n. 1013/2006 del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti, e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 190/1 del 12
luglio 2006.

Art. 14
Particolari tipologie

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che e’ tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilita’. In conformita’ al disposto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all’obbligo di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilita’. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonche’ al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di cui all’articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE contenente l’indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e’ tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al fine di attestare l’assolvimento della responsabilita’ del produttore del rifiuto per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE confermando l’arrivo a destinazione del rifiuto.
4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell’unita’ locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

Note all’art. 14:
Si riporta il testo del comma 1, dell’articolo 11,
della legge 25 gennaio 2006, n.29, recante “Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria
2005.”pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, S.O.:

“Art. 11. Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi.
– 1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa
adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico di cui all’articolo 12del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle
copie del formulario proprie del detentore, di cui
all’articolo 15del citato decreto legislativo n. 22 del
1997.”
Si riporta il testo dell’articolo 190 del citato
decreto legislativo 152/2006:

“Art. 190. Registri di carico e scarico. – 1. I
soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e
b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio’ risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all’autorita’ di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e’ quella di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: in litri la congiunzione: e e’
sostituita dalla disgiunzione: o.
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai
rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti
stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse
dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai
rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo’ essere
effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei
rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera
cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.”
L’articolo 2135 del codice civile e’ riportato nelle
note all’art. 4.

Il comma 3, dell’articolo 184 del citato decreto
legislativo 152/2006 e’ citato nelle note all’art. 3.

Il testo dell’articolo 212 del citato decreto
legislativo 152/2006 e’ riportato nelle note all’art. 8.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante:
“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura” e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1992, n. 38, S.O.

Art. 15

Rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione e da attivita’
sanitaria – disposizioni specifiche

1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione o da altra attivita’ svolta fuori dalla sede dell’unita’ locale, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e’ compilata dal delegato della sede legale dell’ente o impresa o dal delegato dell’unita’ locale che gestisce l’attivita’ manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita’, qualora dall’attivita’ di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’unita’ locale dell’ente o impresa effettuata dal manutentore e’ accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall’attivita’ del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Note all’art. 15:
Si riporta il testo del comma 1, dell’articolo 230, del
citato decreto legislativo 152/2006:

“Art. 230. Rifiuti derivanti da attivita’ di
manutenzione delle infrastrutture. – 1. Il luogo di
produzione dei rifiuti derivanti da attivita’ di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente
dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per
l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
tramite terzi, puo’ coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l’attivita’ manutentiva o con la sede locale del
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra
il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il
materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento.”
La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione
del servizio sanitario nazionale” e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.

Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 recante
“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002,
n. 179”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2003, n. 211:

“Art. 4. Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da
altre attivita’ cimiteriali. – 1. Fatto salvo quanto
previsto dai seguenti articoli, alle attivita’ di deposito
temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei
rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti
provenienti da altre attivita’ cimiteriali si applicano, in
relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani,
assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non
pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui l’attivita’ del personale sanitario
delle strutture pubbliche e private che erogano le
prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni,
sia svolta all’esterno delle stesse, si considerano luogo
di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime,
ai sensi dell’articolo 58, comma 7-ter, del decreto
legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti
dal luogo in cui e’ effettuata la prestazione alla
struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita’
dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in
tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui
all’articolo 8.
3. Si considerano altresi’ prodotti presso le strutture
sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione
di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli
ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di
riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del
contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo
smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti
di termodistruzione con recupero energetico e per
assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari
alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e
i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti
privati interessati.
5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato
e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di
analisi dei costi e della congruita’ dei medesimi
relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti
sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma
informatica, al fine della loro elaborazione, i dati
risultanti da dette attivita’ all’Osservatorio nazionale
sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri
dell’ambiente e della tutela del territorio e della salute.
Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, puo’
stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti
prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a
raggiungere.”

Art. 16
Imprese e enti di recupero e smaltimento – disposizioni specifiche

1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Art. 17
Commercianti, intermediari e consorzi – disposizioni specifiche

1. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione stessa.

Art. 18
Trasportatori – disposizioni specifiche

1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno due ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all’attivita’ di microraccolta di cui all’articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni, nonche’ all’attivita’ di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all’impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l’obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.
3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.
4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall’impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato �pdf�, portable document format, alla Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.
5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.
6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.
7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita’ di carico e scarico, di trasbordo, nonche’ le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu’ breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

Note all’art. 18:
Si riporta il testo del comma 10, dell’articolo 193,
del citato decreto legislativo 152/2006:

“10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu’ produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu’ breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
Si riporta il testo dell’articolo 7-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante “Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell’esercizio dell’attivita’ di
autotrasportatore”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2006, n. 6:

“Art. 7-bis. Istituzione della scheda di trasporto. –
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell’attivita’ di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e’ istituito un documento, denominato:
scheda di trasporto, da compilare a cura del committente
e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita’,
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo’ essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all’articolo 6, o da altra documentazione equivalente,
che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasporto di merci a collettame, cosi’ come definito dal
decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita’ di cui all’articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive
del numero di iscrizione all’Albo nazionale degli
autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto
stesso, come definiti all’articolo 2, comma 1, nonche’
quelle relative alla tipologia ed al peso della merce
trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di
merci a collettame, ai fini dell’esenzione
dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, nonche’ i documenti di trasporto previsti dalle
norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla
scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la
scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo
incompleto o non veritiero, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto,
non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto
ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente, ovvero
equipollente ai sensi del comma 3, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 40 a 120 euro. All’atto dell’accertamento della
violazione, e’ sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo, che verra’ restituito al conducente, proprietario
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di
trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del
comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ovvero
equipollente deve essere esibita entro il termine di
quindici giorni successivi all’accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal
quale dipende l’organo accertatore provvede
all’applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214e
180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati
all’estero nello svolgimento di trasporti internazionali o
di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti
equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non
risultino compilati correttamente. In tali casi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 207del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.”
La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante:” Disciplina
della professione di raccomandatario marittimo”, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.

Art. 19

Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani –
disposizioni specifiche

1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all’obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTROCRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all’impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell’assolvimento della responsabilita’ del gestore dell’impianto comunale o intercomunale si applica l’articolo 20.

Note all’art. 19:
La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: “Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche’ per l’attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale”, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.

Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 recante
“Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina
dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276.

Art. 20
Responsabilita’ del produttore dei rifiuti

1. La responsabilita’ del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi e’ esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero o smaltimento.

Art. 21
Obblighi generali di comunicazione al SISTRI

1. In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attivita’ per il cui esercizio e’ obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un’unita’ locale, gli operatori iscritti devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere, nei successivi dieci giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e’ stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all’installazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attivita’ per le quali e’ obbligatorio l’uso dei dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell’azienda o del ramo d’azienda dovra’ iscriversi al SISTRI entro dieci giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell’atto di cessione dell’azienda o del ramo di azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all’utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all’iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all’apposita area del sito internet https://www.sistri.it/.
4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico e’ ritirato secondo la procedura indicata nell’Allegato IA.
5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche’ le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime. Resta fermo l’obbligo per l’operatore di provvedere all’eventuale integrazione dei contributi di cui all’articolo 7.

Art. 22

Modalita’ operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

1. Nelle modalita’ e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse:
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile;
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui all’articolo 4.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito internet https://www.sistri.it/, e’ firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un’associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una societa’ di servizi di diretta emanazione della stessa, per l’adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita’ delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all’anno, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
4. La Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorita’ di controllo che ne faccia richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e’ effettuata con la seguente procedura: il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

Note all’art. 22:
Il comma 8, dell’articolo 212 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ riportato nelle note
all’articolo 3.

L’articolo 2135 del codice civile e’ riportato nelle
note all’articolo 4.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)” e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Art. 23

Modalita’ operativa semplificata tramite gestore del servizio di
raccolta o piattaforma di conferimento

1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l’ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e’ accompagnato da tali Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita’ del produttore dei rifiuti e’ assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

Note all’art. 23:
L’articolo 212 del citato decreto legislativo 152/2006
e’ riportato nelle note all’articolo 8.

Art. 24

Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all’Albo nazionale
gestori ambientali e al SITRA

1. Il SISTRI e’ interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo le modalita’ di interoperabilita’ fra i sistemi informativi, cosi’ come definiti dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l’interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell’Albo.
5. Il SISTRI e’ interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita’ di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

Note all’art. 24:
Si riporta il testo dell’articolo 189 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

“Art. 189. Catasto dei rifiuti. – 1. Il catasto dei
rifiuti, istituito dall’articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e’ articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome
di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione
dell’ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e
delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della
pianificazione delle attivita’ di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita’ montane
comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo le modalita’ previste
dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni
relative all’anno precedente:
a) la quantita’ dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita’ dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita’ dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita’ di gestione
dei rifiuti, nonche’ i proventi della tariffa di cui
all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita’ raccolte, suddivise per materiali, in
attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le
informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse
all’ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto
dei rifiuti e il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti
nella regione Campania di cui all’articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210
(SITRA). Le attivita’ di cui al presente comma sono svolte
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione
per le informazioni di cui alla lettera d), non si
applicano altresi’ ai comuni di cui all’articolo 188-ter,
comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto
provvedono all’elaborazione dei dati di cui al comma
188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione,
entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla
Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all’invio alle
amministrazioni regionali e provinciali competenti in
materia rifiuti. L’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e
ne assicura la pubblicita’. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall’articolo 220,
comma 2.”
L’articolo 212 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e’ riportato nelle note all’articolo 8.

Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 2-bis del
decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 recante “Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
nonche’ misure urgenti di tutela ambientale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2008, n. 260, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210:

“2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilita’ dei rifiuti, al fine di ottimizzare la
gestione integrata dei rifiuti stessi.”

Art. 25
Disponibilita’ dei dati da parte delle autorita’ di controllo

1. Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche’ alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all’articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalita’ da definirsi mediante uno o piu’ accordi tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province.

Note all’art. 25:
Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 195, del
citato decreto legislativo 152/2006:
“5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell’accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche’ della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo’
altresi’ intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato.”

Art. 26
Catasto dei rifiuti

1. L’ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l’interconnessione diretta secondo le modalita’ previste dal comma 2 dell’articolo 24;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all’ISPRA, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autorizzata, l’attivita’ per la quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione, le quantita’ autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita’ dell’autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita’ dei rifiuti nella Regione Campania di cui all’articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L’ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Note all’art. 26:
Il testo dell’articolo 189 del citato decreto
legislativo 152/2006 e’ riportato nelle nota all’articolo
24.

Si riportano i testi degli articoli 208, 209, 211, 213,
214, 215 e 216 del citato decreto legislativo 152/2006:

“Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti. – 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e’ altresi’ allegata la comunicazione
del progetto all’autorita’ competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita’
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e
degli enti locali sul cui territorio e’ realizzato
l’impianto, nonche’ il richiedente l’autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e’ assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita’ del progetto con quanto previsto
dall’articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita’ ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed
indifferibilita’ dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall’interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita’ ai sensi della normativa vigente, ove
l’autorita’ competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L’autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei
principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita’ del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita’
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita’
dell’impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell’avvio effettivo
dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in
conformita’ con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ concessa per
un periodo di dieci anni ed e’ rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attivita’ puo’
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita’ ambientale,
tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
13. Ferma restando l’applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell’autorizzazione l’autorita’ competente
procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo’ essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede
legale o la societa’ straniera proprietaria dell’impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita’ sul territorio nazionale,
l’interessato, almeno sessanta giorni prima
dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita’,
allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali, nonche’ l’ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo’ adottare
prescrizioni integrative oppure puo’ vietare l’attivita’
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell’ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa autorizzata;
c) sede dell’impianto autorizzato;
d) attivita’ di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione;
f) quantita’ autorizzate;
g) scadenza dell’autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all’interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu’
conformi all’autorizzazione rilasciata.
20.”
“Art. 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
possesso di certificazione ambientale. – 1. Nel rispetto
delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle
procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni
all’esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo
dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le
imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o
certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita’
competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche’ da
una denuncia di prosecuzione delle attivita’, attestante la
conformita’ dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell’esperimento di prove a cio’ destinate,
ove previste.
3. L’autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio
delle attivita’ previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi’, le disposizioni
sanzionatone di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L’autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l’efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all’interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di
accertata falsita’ delle attestazioni contenute
nell’autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l’articolo 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l’applicazione del titolo II-bis della
parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell’amministrazione che
li rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all’articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.”
“Art. 211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione. – 1. I termini di cui agli articoli 208 e
210 sono ridotti alla meta’ per l’autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita’ di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita’ non superiore
a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate
dall’esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono pero’ essere
limitate alla durata di tali prove.
2. ha durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 e’
di due anni, salvo proroga che puo’ essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo’
comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
cui al comma 1, l’interessato puo’ presentare istanza al
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che
si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i
Ministri delle attivita’ produttive e dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. La garanzia finanziaria
in tal caso e’ prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,
l’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che
si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con
i Ministri delle attivita’ produttive, della salute e
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
5. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell’amministrazione che la
rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all’articolo 208, comma 16, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.”
“Art. 213. Autorizzazioni integrate ambientali. – 1. Le
autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono
ad ogni effetto, secondo le modalita’ ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all’articolo 216,
limitatamente alle attivita’ non ricadenti nella categoria
5 dell’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono
escluse dall’autorizzazione ambientale integrata, ferma
restando la possibilita’ di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
2.”
“Art. 214. Determinazione delle attivita’ e delle
caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure
semplificate. – 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita’ che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita’ le
norme, che fissano i tipi e le quantita’ di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita’ di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita’ di
recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all’aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita’ di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell’uomo e da non recare
pregiudizio all’ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita’ di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi
1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all’adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita’ di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L’adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all’Allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l’effettuazione dei
controlli periodici, l’interessato e’ tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell’ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All’attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e’ disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita’
dell’aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L’autorizzazione
all’esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita’
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,
altresi’, le disposizioni di cui all’articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano
rispettate le condizioni, le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e
3 dell’articolo 216, l’esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti puo’ essere intrapresa decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di inizio di attivita’ alla
provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura
l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle
imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa;
c) sede dell’impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attivita’ di
gestione;
e) relative quantita’;
f) attivita’ di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu’ decreti, emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l’utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita’ ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell’articolo 177,
comma 4, le opportune modalita’ di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l’alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell’ambito del sito dello stabilimento qualora non gia’
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.”
“Art. 215. Autosmaltimento. – 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in
considerazione le migliori tecniche disponibili, le
attivita’ di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita’ alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantita’ e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimento;
e) la qualita’ delle emissioni e degli scarichi idrici
nell’ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita’ ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita’, a firma del legale rappresentante dell’impresa,
e’ allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell’attivita’, salvo che
l’interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita’ di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.”
“Art. 216. Operazioni di recupero. – 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo’
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita’ alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all’articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all’articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l’avvio delle attivita’ e’ subordinato all’effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita’, prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita’ massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche’ le condizioni specifiche alle
quali le attivita’ medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita’ dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita’ massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita’ e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita’ di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita’ e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita’, a firma del legale rappresentante dell’impresa,
e’ allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita’ di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita’ di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche’ l’utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell’attivita’, salvo che
l’interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia’ fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita’ di recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui
all’articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell’impianto,
7. Alle attivita’ di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all’articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l’osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita’ produttive, determina modalita’, condizioni
e misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore
dell’utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche’ come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche’ dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita’ solo se effettuate presso l’impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche’ le modalita’ di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
9. – 15.”
L’articolo 212 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e’ riportato nelle note all’articolo 8.

Art. 27
Comitato di vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ne’ compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

Art. 28
Disposizioni transitorie

1. Entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l’apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita’ del SISTRI, fino al termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all’articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 2011

Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 72

Note all’art. 28:
Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 17 dicembre 2009 recante:”
Istituzione del sistema di controllo di tracciabilita’ dei
rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e successive modifiche, e dell’articolo
14-bis del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009″, e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario del 13
gennaio 2010, n. 9.
La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: “Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche’ per l’attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale”,
e’ riportata nelle note all’art. 19.
L’articolo 190 del citato decreto legislativo 152/2009
e’ riportato nelle nota all’articolo 14.
Si riporta il testo dell’articolo 193 del citato
decreto legislativo 152/2006:
“Art. 193. Trasporto dei rifiuti. – 1. Per gli enti e
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non
aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da’ atto di aver ricevuto i
rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e’ responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita’ riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita’ alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche’ per i
comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui all’articolo
188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico, ne’ ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183,
comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l’anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), il formulario di identificazione e’ validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo
alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e’ sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di
cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all’interno di aree private non e’
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu’ produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu’ breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche’ le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita’ di
stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v),
purche’ le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita’ di carico e scarico, di trasbordo, nonche’ le
soste tecniche all’interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita’ di stoccaggio
di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purche’ siano
effettuate nel piu’ breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita’ per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita’. Ove si prospetti l’impossibilita’ del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra’ adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l’impossibilita’ per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita’
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l’attivita’ di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara’ obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita’ agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 giugno 2009.”
Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 15 febbraio 2010, recante
“Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante: �Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive
modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n.
78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
102 del 2009”, e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale –
serie generale – del 27 febbraio 2010, n. 48.
Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 9 luglio 2010, recante “Modifiche
ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante
l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e
dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009”, e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale – serie
generale – del 13 luglio 2010, n. 161.

Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 settembre 2010 recante
“Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante l’Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti”, e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale – serie generale – del 01 ottobre 2010, n. 230.

Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 22 dicembre 2010 recante
“Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante l’Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti”, e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale – serie generale – del 28 dicembre 2010, n. 302.

Allegato IA

(articolo 6, comma 1) “PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI”
Per essere abilitati ad accedere al SISTRI, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei dispositivi, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta.
Ciascun operatore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un dispositivo USB per ciascuna unita’ locale, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unita’ locali nelle quali sono presenti unita’ operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e’ facolta’ richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa. Se nell’unita’ locale e’ esercitata piu’ di un’attivita’ di gestione dei rifiuti per la quale e’ obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’operatore dovra’ dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attivita’ esercitata nell’unita’ locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi delegati, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attivita’ di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unita’ locale, sara’ possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attivita’ attribuite a tali delegati.
L’operatore che svolge attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti dovra’ richiedere un dispositivo USB per la sola sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all’ente o impresa.
Gli operatori titolari di “cantieri temporanei”, salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come delegato il direttore del cantiere.
Il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano.
I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un dispositivo USB per localita’ nella quale sono abilitati a svolgere la propria attivita’.
Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.
Ciascuna articolazione territoriale dell’associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera a), o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell’articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l’elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunichera’ all’organizzazione, o la societa’ di servizi di diretta emanazione della stessa, l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operativita’.
Il certificato elettronico e le credenziali per l’accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di sblocco del dispositivo (PIN), PUK, e l’identificativo utente “user name”) sono associate al soggetto indicato come delegato . Qualora l’operatore non abbia indicato un delegato, il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell’operatore.
Qualora l’operatore abbia unita’ locali per una o piu’ delle quali non sia stato individuato un delegato, dovra’ dotarsi comunque di tanti dispositivi USB quante sono le unita’ locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l’accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e unita’ locale/i per la/e quale/i non sia stato individuato un delegato, al rappresentante legale dell’operatore.
Ciascun dispositivo USB puo’ contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali e’ associato ad un delegato.
La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi: I. PRIMA FASE – Iscrizione 1. Iscrizione al SISTRI
L’�operatore� dovra’ iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalita’: A. Modalita’ on line
In caso di iscrizione on line, l’�operatore� deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI (al seguente indirizzo web: www.sistri.it) ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalita’ di iscrizione on line comprende l’invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it. B. Modalita’ via fax
In alternativa alla modalita’ di iscrizione on line, l’�operatore� potra’ comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sara’ attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana. C. Telefonicamente
L’�operatore� potra’ comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sara’ attivo nei giorni feriali, dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
L’�operatore� dovra’ specificare anche le modalita’ (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonche’ i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.
Qualora l’�operatore� si avvalga, per le attivita’ previste dal presente regolamento, di un �associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale�, che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirera’ presso tale associazione, o la societa’ di servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e in tal caso dovra’ specificare al momento dell’iscrizione il nome e la sede di tale associazione o societa’ di servizi.
Il SISTRI comunichera’ a ciascun �operatore� entro 48 ore dalla ricezione dei dati l’avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalita’ ed ai recapiti da questi precedentemente indicati. 2. Verifica dei dati e personalizzazione dei �dispositivi�
I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo nazionale Gestori.
A seguito della predetta verifica, il SISTRI procedera’ alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.
Le Camere di Commercio, le �associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale�, o le societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell’Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalita’ ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB. SECONDA FASE – Consegna dei �dispositivi� 3. Siti di Distribuzione
La consegna dei dispositivi USB avverra’:
� per gli operatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui e’ iscritto l’�operatore�;
� per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove e’ ubicata la sede legale dell’�operatore�, oppure presso le sedi delle �associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale�, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio. Nel caso in cui l’�operatore� abbia anche una o piu’ unita’ locali, la consegna verra’ effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove e’ ubicata ciascuna �unita’ locale�. 4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro
Il ritiro dei dispositivi USB dovra’ essere effettuato dal legale rappresentante dell’�operatore�.
Il legale rappresentante dell’�operatore� potra’ delegare al ritiro un proprio incaricato.
Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sara’ necessario presentare la seguente documentazione:
1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell’Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna �unita’ locale�;
2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall’espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalita’ “on line”, il modulo di dichiarazione sara’ generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra’ essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalita’ dovranno redigere l’autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul sito internet https://www.sistri.it/;
3) fotocopia leggibile di un documento di identita’ del rappresentante legale dell’�operatore� in corso di validita’;
4) qualora siano stati individuati uno o piu’ �delegati�, occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identita’ del/i �delegato/i�;
5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;
6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l’incaricato al ritiro dovra’ presentarsi munito:
– del proprio documento di riconoscimento;
– della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito internet https://www.sistri.it/ e firmata dal legale rappresentante. 5. Procedura di ritiro
L’addetto del sito di distribuzione:
– verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell’autodichiarazione presentata dal richiedente;
– inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;
– verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalita’;
– verifica, altresi’, la completezza dei documenti presentati dall’incaricato al ritiro, ivi inclusa l’eventuale delega al ritiro.
Nel caso in cui dall’esame effettuato risultino documenti mancanti o necessita’ di rettifiche/integrazioni dei dati, l’addetto del �sito di distribuzione�, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l’�operatore� un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.
L’addetto del �sito di distribuzione� competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell’�operatore�) i seguenti documenti:
– la dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
– la dichiarazione di impegno all’uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.
Infine, l’addetto del �sito di distribuzione� consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:
– il/i dispositivo/i USB gia’ precedentemente personalizzato/i;
– la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
– nel caso in cui l’�operatore� sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell’Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l’avvenuto ritiro dei �dispositivi�.
Gli �operatori� dovranno utilizzare i �dispositivi� solo per le finalita’ previste nel regolamento e custodire i �dispositivi� medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita’ in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei �dispositivi� stessi che ne impedisca l’utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei �dispositivi� predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei �dispositivi� sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

———————————————————————
COSTI DI SOSTITUZIONE ———————————————————————
Anno solare | Dispositivo USB | Black Box di sostituzione | | —————–|———————–|—————————
2010 | € 60 | € 400 —————–|———————–|—————————
2011 | € 50 | € 350 —————–|———————–|—————————
2012 | € 45 | € 300 —————–|———————–|—————————
2013 | € 40 | € 250 ———————————————————————

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli �operatori� dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall’evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei �dispositivi� e richiedere la sostituzione dei �dispositivi� stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano istallati, il richiedente dovra’ anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorita’ di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l’originale o la copia conforme di tale denuncia.
Il SISTRI provvedera’ a predisporre i �dispositivi� sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potra’ provvedere al ritiro del dispositivo USB e l’elenco delle officine autorizzate presso cui sara’ possibile richiedere l’istallazione dei dispositivi black box sostitutivi.
Nel caso di malfunzionamento dei �dispositivi� dovuti a vizi dei �dispositivi� stessi, gli �operatori� dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvedera’ a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei �dispositivi�:
– entro ventiquattro ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l’hardware;
– entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software.
In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l’operatore e’ tenuto a versare un contributo di € 40 per due annualita’ consecutive a partire dal momento della richiesta.
Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sara’ attiva un’apposita sezione dedicata sul sito internet https://www.sistri.it/, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sara’ scaricabile dal predetto sito internet.

Allegato IB

(articolo 8, comma 1, lettera c))
“PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX.”
1. Individuazione delle officine autorizzate all’installazione dei dispositivi black box

L’installazione dei dispositivi black boxsui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti puo’ essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attivita’ di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresi’ essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.
Per essere autorizzati all’installazione dei dispositivi black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al sito internet https://www.sistri.it/, e compilando l’apposita sezione.
I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invitera’ i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul sito internet https://www.sistri.it/, in numero di due per ciascun anno solare.
L’attestazione di partecipazione al corso di formazione e’ requisito necessario per ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi black box.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco delle officine autorizzate, che sara’ pubblicato sul sito internet https://www.sistri.it/ e sara’ liberamente consultabile.
La perdita dei requisiti previsti per l’autorizzazione, nonche’ la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall’elenco delle officine autorizzate. La cancellazione e’ effettuata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all’interessato al quale e’ assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.
2. Attivita’ propedeutiche all’installazione
Ciascun �operatore� che effettua l’attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all’azienda.
Le Sezioni regionali dell’Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi black box. A tal fine:
– unitamente al dispositivo USB, forniscono agli �operatori� la lista delle officine autorizzate, con l’indicazione del periodo temporale entro cui procedere all’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box;
– contattano le officine autorizzate indicate dagli �operatori�, o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli �operatori� medesimi, per richiedere l’appuntamento per l’installazione, che potra’ essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.
Il SISTRI provvedera’ a consegnare i dispositivi black box direttamente alle officine autorizzate.
Per l’installazione dei dispositivi black box sara’ inoltre necessario:
– acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare;
– inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell’intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l’operatore puo’ consegnare all’officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell’acquisto, contenente i dati sopra indicati.
La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso l’officina potra’ essere effettuata dal legale rappresentante dell’operatore, che dovra’ presentarsi munito di un proprio documento di identita’ in corso di validita’. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell’operatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito internet https://www.sistri.it/, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega. 1. Installazione presso l’officina autorizzata.
L’operatore dell’officina autorizzata:
– verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l’installazione dei dispositivi black box, accerta l’identita’ del richiedente e l’eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;
– inserisce la SIM nel dispositivo black box;
– installa il dispositivo black box sul veicolo;
– al termine dell’installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;
– sigilla il dispositivo black box;
– fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell’operatore, attesta l’esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati. 2. Comunicazione al SISTRI dell’avvenuta installazione.
Completata l’installazione, l’operatore dell’officina invia alla Sezione regionale dell’Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonche’ l’attestazione dell’esito positivo delle verifiche e la presa d’atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro.
Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box risulti non funzionante, dovra’ essere restituito al SISTRI.
Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l’obbligo di restituzione del dispositivo black box, gli operatori dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest’ultimo.
L’operatore delle officine autorizzate provvedera’ a disinstallare il dispositivo black box, che sara’ restituito al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sara’ invece restituita all’operatore.
Al termine della procedura di disinstallazione, l’operatore dell’officina autorizzata comunichera’ alla Sezione regionale dell’Albo l’avvenuta disinstallazione, controfirmata dall’operatore precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo

Allegato II

(articolo 7, comma 4)

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Parte di provvedimento in formato grafico

Le quantita’ e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantita’ e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
I contributi da versare relativi alle quantita’ indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantita’ prodotte, smaltite e/o trattate nell’anno precedente.
Il contributo e’ versato da ciascun soggetto per ciascuna unita’ locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
Il pagamento dei contributi puo’ avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.
Modalita’ di pagamento dei contributi:
A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita’ degli stessi, e’ dovuto:
per ciascuna unita’ locale e per la sede legale, qualora quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti;
per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all’interno dell’unita’ locale o della sede legale, qualora quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti.
Per le unita’ locali in cui insistano piu’ unita’ operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), e’ stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita’ operativa, il calcolo dei contributi e’ effettuato per ciascuna unita’ operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e’ dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita’ di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita’ di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita’ di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).
Per le discariche il contributo e’ versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica “attivita’ di gestione dei rifiuti” (articolo 7, comma 2, del regolamento). Pertanto, una unita’ che effettua, nell’ambito dello stesso impianto, piu’ operazioni di recupero/smaltimento e’ tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le “attivita’ di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)” il contributo e’ dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’unita’ locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita’ di recupero e/o smaltimento svolte nell’unita’ locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e’ quello previsto per la specifica attivita’ svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall’impianto. Il contributo e’ versato sulla base della quantita’ dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e’ dovuto per la sede legale, per le eventuali unita’ locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e’ dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e’ dovuto unicamente per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.
E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo e’ dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.
Qualora l’impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo e’ determinato in base al numero degli abitanti.
G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e’ dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto e’ determinato con riferimento alla specifica categoria.
Il pagamento del contributo e’ effettuato mediante:
– un unico versamento comprendente l’importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita’ locali;
– in piu’ versamenti distinti per ciascuna unita’ locale;
– per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l’importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.
Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera’ un numero di pratica e, successivamente, nel piu’ breve tempo possibile, dovra’ effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.
Il pagamento potra’ avvenire nei seguenti modi:
presso qualsiasi ufficio postale:
mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma
In particolare, nella causale di versamento occorrera’ indicare:
– contributo SISTRI/anno di riferimento;
– il Codice fiscale dell’Operatore, come definito dall’art. 2 comma 1, lettera e);
– il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
CODICE FISCALE 97222270585
In particolare, nella causale di versamento occorrera’ indicare:
– contributo SISTRI /anno di riferimento;
– il Codice fiscale dell’operatore, come definito dall’art. 2 comma 1, lettera e);
– il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
– numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale e’ stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
– l’importo del versamento;
– il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
A seguito dell’invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l’operatore sara’ contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box.
In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potra’ procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Allegato III

(articolo 11, comma 1)
Nell’Allegato III e’ riportata la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relativa alle seguenti Categorie:
• SCHEDA SISTRI PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
• SCHEDA SISTRI – COMUNE REGIONE CAMPANIA
• SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI
• SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI – REGIONE CAMPANIA
• SCHEDA PRODUTTORE/TRASPORTATORE DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA CHILI/TRENTA LITRI AL GIORNO E RIFIUTI NON PERICOLOSI
• SCHEDA CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO
• SCHEDA SISTRI GESTORI:
– SCHEDA IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI
– SCHEDA IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE MOBILE
– SCHEDA IMPIANTO DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO
– SCHEDA GESTORE RAEE
– SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VERICOLI FUORI USO
– SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO
– SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
– SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA (D.M. 8 Aprile 2008)
• SCHEDA SISTRI COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE
• SCHEDA SISTRI CONSORZI ISTITUITI PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI
• DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETTERE G) ED H) DEL PRESENTE REGOLAMENTO DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI Area Registro Cronologico
I. Il produttore/detentore dei rifiuti speciali deve annotare nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
II. A seguito della movimentazione dei rifiuti e’ compilata la riga dell’Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata. Il produttore/detentore sottoscrive contestualmente con firma elettronica lo scarico. Nell’ipotesi in cui il trasportatore ritiri i rifiuti fuori dagli orari di lavoro del produttore/detentore, la firma elettronica dello scarico deve essere apposta dal produttore/detentore nella prima giornata lavorativa successiva, quale prima operazione da effettuare nel sistema SISTRI. Registro Cronologico Produttore/Detentore Rifiuti Speciali
III. Nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL’UNITA’ LOCALE: indicare la causa di produzione esterna del rifiuto;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Area Movimentazione Rifiuto
IV. Il produttore/detentore, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Produttore/Detentore Rifiuti Speciali
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa produttrice del rifiuto
– RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del Legale Rappresentante
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto
VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– CER: codice CER del rifiuto prodotto
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– QUANTITA’ : quantitativo di rifiuti che il produttore invia all’impianto di destinazione e unita’ di misura corrispondente espresso in kg
– N. COLLI: numero dei colli da inviare all’impianto di recupero/smaltimento
– PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

Informazioni Certificato Analitico (se richiesto)
– N.ID CERTIFICATO: numero identificativo del certificato di laboratorio che descrive le caratteristiche del rifiuto
– LABORATORIO: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto
– DATA: data del certificato
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali)
Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 6 – Rifiuti verso l’Estero
X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all’Estero
– QUANTITATIVO: quantita’ del rifiuto prodotto da inviare all’Estero espresso in kg
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall’impianto di destinazione ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde Sezione 7 – Trasportatore
XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di trasporto
– CODICE FISCALE dell’impresa
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali
– E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti
– E’ PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
– E’ PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IMPORTANTE: Nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell’impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO. Sezione 8 – Destinatario
I. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di destinazione
– CODICE FISCALE dell’impresa
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione, registrazione dell’impianto di destinazione Sezione 9 – Annotazioni
II. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – COMUNE REGIONE CAMPANIA
Area Registro Cronologico
I. Il Comune deve annotare mensilmente nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
II. A seguito della movimentazione dei rifiuti e’ compilata la riga dell’Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata. Registro Cronologico Comune Regione Campania
III. Nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
IV. Il Comune deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.
Sezione 1 – Identificativo Scheda
V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Comune Regione Campania
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– COMUNE: indicazione del Comune
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, CAP: indirizzo completo della sede
– FAX, TELEFONO, EMAIL, WEB: numero di fax, telefono, indirizzo di posta elettronica, sito web del Comune
– CODICE FISCALE del Comune Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto
VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– CER: codice CER del rifiuto prodotto
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– QUANTITA’ : quantitativo di rifiuti che il produttore invia all’impianto di destinazione e unita’ di misura corrispondente espresso in kg
– N. COLLI: numero dei colli da inviare all’impianto di recupero/smaltimento
– PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata Sezione 4 – Raccolta Multimateriale
VIII. Nella Sezione 4, raccolta multimateriale, deve essere suddivisa la quantita’ totale dei rifiuti raccolti (CER 15.01.06) nelle diverse frazioni merceologiche di imballaggi.
Specificare il totale di rifiuti oggetto di raccolta mutimateriale, comprensiva degli scarti, e le quantita’ delle singole frazioni al netto degli scarti. La suddivisione va effettuata mensilmente attraverso l’utilizzo di stime basate su analisi merceologiche e/o dati dell’impianto di selezione della frazione multimateriale.
I campi presenti sono:
– TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE CER 15.01.06: quantita’ totale di rifiuti raccolti
– CARTA E CARTONE – CER 15.01.01: quantita’ di imballaggi in carta
– PLASTICA – CER 15.01.02: quantita’ degli imballaggi in plastica
– LEGNO – CER 15.01.03: quantita’ degli imballaggi in legno
– METALLI – CER 15.01.04: quantita’ degli imballaggi in metallo
– VETRO – CER 15.01.07: quantita’ degli imballaggi in vetro Sezione 5 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 6 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 7 – Rifiuti verso l’Estero
XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all’Estero
– QUANTITATIVO: quantita’ del rifiuto prodotto da inviare all’Estero espresso in kg
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall’impianto di destinazione ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde. Sezione 8 – Trasportatore
XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di trasporto
– CODICE FISCALE dell’impresa
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali
– E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti
– E’ PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
– E’ PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Sezione 9 – Destinatario
XIII. Nella Sezione 9 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di destinazione
– CODICE FISCALE dell’impresa
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi dell’autorizzazione/registrazione dell’impianto di destinazione Sezione 10 – Annotazioni
XIV. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali deve essere compilato:
– nella fase di “carico” nel momento in cui il conducente del mezzo, all’arrivo all’impianto di produzione del rifiuto
– nella fase di “scarico” nel momento in cui il delegato dell’azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.
II. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), deve essere inserita nel campo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta. Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Speciali
III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– VEICOLI D.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
– VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall’art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
– CONSEGNATO A: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO del soggetto a cui si consegna il rifiuto (qualora diverso da impianto di destinazione)
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destinoANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
IV. Il delegato dell’azienda di trasporto continua la compilazione dell’Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Speciali
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di trasporto
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI: ove previsto, numero di iscrizione all’ Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi
– LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante
– RESPONSABILE TECNICO: nome e cognome del responsabile tecnico
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Sezione Trasporto
VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto
– CONDUCENTE: conducente che e’ responsabile del trasporto
– TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
– TARGA RIMORCHIO: targa dell’eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto
– CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
– DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto
– PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni Sezione 4 – Sezione rifiuti dall’Estero
VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO PROVENIENTE DALL’ESTERO: indicazione se il rifiuto e’ proveniente da Paese Estero
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e Unita’ Locale dell’impianto di destinazione del rifiuto
– CER: codice CER del rifiuto inviato all’Estero
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto inviato all’Estero
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto inviato all’Estero (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– QUANTITA’ : quantitativo di rifiuti che il produttore invia all’impianto di destinazione e unita’ di misura corrispondente espresso in kg
– N. COLLI: numero dei colli da inviare all’impianto di recupero/smaltimento
– PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– IMPIANTO DI PROVENIENZA: Ragione Sociale dell’impianto estero di provenienza del rifiuto
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde. Sezione 5 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 6 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 7 – Sezione Trasporto Intermodale/Monomodale ferroviario e marittimo
XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale
– E’ PRESENTE UNA TRATTA MONOMODALE (FERROVIARIA O MARITTIMA): eventuale presenza di una tratta monomodale (ferroviaria o marittima).
Nel caso di presenza di una tratta vengono visualizzati i campi seguenti (ripetuti per ciascuna nuova tratta inserita). Sezione Anagrafica relativa all’impresa
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di trasporto
– LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’OPERATIVA: indicazione dell’unita’ operativa coinvolta nel trasporto
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’unita’ operativa
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: eventuale numero di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (se richiesta)
– RESPONSABILE TECNICO: indicazione del responsabile tecnico
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono, fax e indirizzo mail della persona da contattare Sezione relativa ai dati del trasporto
– RESPONSABILE: nome e cognome del responsabile (ad es. capo gestione, nel caso di trasporto ferroviario)
– DATA: data del trasporto
– DATA e ORA DI PRESA IN CARICO DEL RIFIUTO: data e ora di presa in carico del rifiuto
– VETTORE: tipologia di trasporto utilizzato
– N IDENTIFICATIVO VETTORE: numero identificativo del vettore utilizzato
– N IDENTIFICATIVO SECONDARIO: eventuale numero identificativo secondario (ad es. carro ferroviario, nel caso di trasporto ferroviario)
– DESCRIZIONE TRATTA: indicazione del percorso della tratta
– N TRATTA: numero sequenziale della tratta
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
Solo nel caso in cui sia presente un soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento:
– E’ PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa
– LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– UNITA’LOCALE: sede coinvolta nel trasporto intermodale
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono, fax e indirizzo mail della persona da contattare
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
– ULTERIORE TRATTA: eventuale presenza di una nuova tratta.
Solo nel caso di un vettore su gomma:
– MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto
– CONDUCENTE: conducente che e’ responsabile del trasporto
– TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
– TARGA RIMORCHIO: targa dell’eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto
– CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
– DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto
– PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Firma della Scheda Movimentazione – Scheda SISTRI Trasportatore

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Sezione 8 – Sezione Conducente Mezzo di Trasporto
XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:
– DATA PRESA IN CONSEGNA DEI RIFIUTI e ORA: data e ora in cui avviene la presa in consegna dei rifiuti
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni Sezione 9 – Sezione Conducente Mezzo di Trasporto verso Destinatario
XIII. Questa sezione e’ compilata nel momento in cui il delegato dell’azienda di destinazione stessa prende in carico il rifiuto.
XIV. Nella Sezione 9 sono riportati i seguenti campi:
– CONCLUSIONE DEL PROCESSO e ORA: data e ora in cui si conclude la movimentazione del rifiuto
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

IMPORTANTE: nel caso in cui il trasporto coinvolga veicoli di cui al D. Lgs 209/2003 o veicoli di cui all’art. 231 D. Lgs. 152/2006 nel Registro Cronologico del trasportatore verra’ registrata dal sistema la presenza di queste categorie di rifiuti.

IMPORTANTE: nel caso di trasporto intermodale, la sezione 7 deve essere fi rmata da parte di ciascun soggetto che vi accede ed inserisce i dati.
DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI – REGIONE CAMPANIA Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali e’ compilato nel seguente modo:
– in fase di fase “carico” nel momento in cui il conducente del mezzo arriva all’impianto di produzione del rifiuto
– in fase di “scarico” nel momento in cui il delegato dell’azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.
II. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), deve essere inserita nel campo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta. Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania
III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Area Movimentazione Rifiuti Urbani Regione Campania
IV. Le imprese di trasporto che effettuano raccolta di rifiuti urbani nella Regione Campania devono accedere al sistema SISTRI e compilare la specifica Area Movimentazione Rifiuto. Sezione 1 – Identificativo Scheda
V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di trasporto
– LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI: ove previsto, numero di iscrizione all’ Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi
– RESPONSABILE TECNICO: nome e cognome del responsabile tecnico
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto

VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

– CER: codice CER del rifiuto urbano raccolto
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti raccolti espressa in kg
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’. Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio
Sezione 6 – Rifiuti verso l’Estero
X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all’Estero
– QUANTITATIVO: quantita’ del rifiuto prodotto da inviare all’Estero espresso in kg
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde.
Sezione 7 – Sezione Trasporto
XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto
– CONDUCENTE: conducente che e’ responsabile del trasporto
– TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
– TARGA RIMORCHIO: targa dell’eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto
– CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
– DATA: data in cui avviene il trasporto del rifiuto
– PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni Sezione 8 – Destinatario
XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’impresa di destinazione
– CODICE FISCALE: Codice fiscale dell’impresa
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione/registrazione dell’impianto di destinazione
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – PRODUTTORE/TRASPORTATORE DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI 30 KG/lt AL GIORNO E NON PERICOLOSI Area Registro Cronologico
I. Il produttore/trasportatore dei propri rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di 30 kg/lt al giorno e non pericolosi deve annotare nel Registro Cronologico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
II. A seguito della presa in carico dei rifiuti da parte dell’impianto di destinazione e’ compilata la riga del Registro Cronologico corrispondente allo “scarico” effettuato. Registro Cronologico
III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL’UNITA’ LOCALE: indicare la causa di produzione esterna del rifiuto;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
IV. Il produttore, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
a. ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
b. DATA: data inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa
– RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede presso la quale sono localizzati i mezzi di trasporto
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria, classe di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto
VII. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– CER: codice CER del rifiuto trasportato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto trasportato
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto trasportato
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto trasportato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– QUANTITA’ : quantitativo di rifiuti che l’impresa trasporta all’impianto di destinazione espressa in kg
– N. COLLI: numero dei colli trasportati all’impianto di destinazione
– PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato
– PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata
– N. ID CERTIFICATO: numero identificativo del certificato di laboratorio che accompagna il rifiuto
– LABORATORIO: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto
– DATA: data del certificato
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde. Sezione 4 – Sezione Trasporto
VIII. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. fermo del mezzo, trasbordo parziale, imprevisto tecnico), il conducente deve inserire nel campo annotazioni della copia cartacea che accompagna il rifiuto la nota relativa alla variazione intervenuta. Il delegato dell’azienda di trasporto, al ritorno del conducente del mezzo in azienda, deve inserire nel sistema SISTRI la nota e firmare.
IX. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– MEZZO DI TRASPORTO: mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto
– CONDUCENTE: conducente che e’ responsabile del trasporto
– TARGA AUTOMEZZO: la targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
– TARGA RIMORCHIO: targa dell’eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto
– CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
– DATA: data in cui avviene il trasporto del rifiuto
– PERCORSO: percorso identificato
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni Sezione 5 – Destinatario

X. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’impresa di destinazione
– CODICE FISCALE: codice fiscale dell’impresa
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione/registrazione dell’impianto di destinazione.
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO Area Registro Cronologico
I. Il concessionario/gestore case costruttrici/automercato deve annotare nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
II. Deve essere compilata la riga dell’Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata. Registro Cronologico
III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– VEICOLI D.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003
– VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall’art. 231 del D.Lgs. 152/2006
– NUMERO: quantita’ di veicoli conferiti
– PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico/scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– CONFERITO DA: indicazione della tipologia di soggetto (privato/azienda)
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese di destinazione del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto (nel caso conferimento non da privati)
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dall’allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella.
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
IV. Il concessionario/gestore case costruttrici/automercato, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa produttrice del rifiuto
– RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del Legale Rappresentante
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’ LOCALE: sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto
VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– CER: codice CER del rifiuto prodotto
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– TIPOLOGIA VEICOLI: indicazione della categoria di appartenenza (D.Lgs. n. 209/2003 ovvero art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006) dei veicoli e loro numero
– QUANTITA’ : quantita’ espressa in kg
– PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 5 – Rifiuti verso l’Estero
IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTI VERSO L’ESTERO: indicazione se i rifiuti sono inviati all’Estero
– QUANTITATIVO: quantita’ del rifiuto prodotto da inviare all’estero espressa in kg
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall’impianto di destinazione Sezione 6 – Trasportatore
X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di trasporto
– CODICE FISCALE dell’impresa
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali
– E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti
– E’ PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
– E’ PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

IMPORTANTE: Nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell’impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO.
Sezione 7 – Destinatario
I. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di destinazione
– CODICE FISCALE: codice fiscale dell’impresa
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione o di registrazione dell’impianto di destinazione Sezione 8 – Annotazioni
II. ANNOTAZIONI: Eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
FRONTESPIZIO DELLA SCHEDA SISTRI – GESTORI

In base alla tipologia dell’impianto finale di destinazione del rifiuto, il delegato dell’azienda di destinazione deve compilare la Scheda SISTRI relativa allo specifico impianto gestito:
– IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI
– IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO ANCHE MOBILI
– IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO
– R.A.E.E.
– IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO
– IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO
– GESTORE CENTRO DI RACCOLTA di cui all’art. 23, comma 1, del presente regolamento
– SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA (D.M. 8 Aprile 2008)
La “Scheda SISTRI – Gestori” e’ relativa all’attivita’ di gestione di rifiuti prodotti da terzi. Nel caso in cui l’impresa di destinazione produca essa stessa dei rifiuti, ai fini del sistema SISTRI e’ considerata una impresa di produzione di rifiuti e quindi deve compilare la “Scheda SISTRI – Produttore”. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del gestore dell’impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto di discarica prende in carico i rifiuti. Registro Cronologico Impianto di Discarica
II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l’indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
III. Il delegato dell’impianto di discarica continua la compilazione dell’Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI
Sezione 2 – Sezione Anagrafica Impianto di Discarica
V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impianto di discarica
– RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di discarica
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI U.L.: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare
– CLASSIFICAZIONE DELLA DISCARICA (art. 4 D.Lgs. 36/2003): classificazione della discarica in base all’Art.4 del D.Lgs. 36/2003
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi dell’autorizzazione/registrazione rilasciata dall’Ente competente
– NUMERO DI LOTTI: numero di lotti dell’impianto
– VOLUME AUTORIZZATO PER SINGOLO LOTTO: volume autorizzato per il conferimento dei rifiuti espresso in mc Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti
VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– LA SPEDIZIONE E’ IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l’impianto in attesa di verifica analitica
– LA SPEDIZIONE E’ STATA: indicazione se la spedizione e’ stata
– accettata per intero
– accettata parzialmente
– respinta
– QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in kg)
– LOTTO DI ABBANCAMENTO: lotto di abbancamento del contenitore del rifiuto pericoloso (solo nel caso di rifiuti pericolosi).
Sezione 4 – Annotazioni
VII. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Sezione 5 – Sezione impianto
VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi, da comunicare periodicamente:
– QUANTITATIVO DI BIOGAS PRODOTTO SEMESTRALMENTE: quantitativo di biogas prodotto semestralmente
– QUANTITATIVO DI BIOGAS RECUPERATO SEMESTRALMENTE: quantitativo di biogas recuperato semestralmente
– QUANTITATIVO DI PERCOLATO PRODOTTO: quantitativo di percolato che viene prodotto dall’impianto di discarica. Il campo viene compilato in base ai dati inseriti dal gestore nel Registro Cronologico quando accede in veste di produttore del rifiuto
– TRATTAMENTO PERCOLATO: in sito/fuori sito
– CAPACITA’ RESIDUA TOTALE: capacita’ residua in mc al 30/06 e al 31/12.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO ANCHE MOBILE
Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico i rifiuti. Registro Cronologico Impianto di Recupero/Smaltimento
II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l’indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
III. Il delegato dell’impianto di recupero/smaltimento anche mobile continua la compilazione dell’Area Movimentazione della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI
Sezione 2 – Sezione Anagrafica Impianto di Recupero/Smaltimento
V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impianto di recupero/smaltimento
– LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di recupero/smaltimento
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione o registrazione dell’impianto
– POTENZIALITA’ DELL’IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO (kg/anno):quantita’ di rifiuti che l’impianto puo’ recuperare/smaltire in un anno
– NUMERO DI LINEE: numero di linee di trattamento
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti
VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– LA SPEDIZIONE E’ IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l’impianto in attesa di verifica analitica
– LA SPEDIZIONE E’ STATA: indicazione se la spedizione e’ stata
– accettata per intero
– accettata parzialmente
– respinta
– QUANTITATIVO RICEVUTO: l’utente deve indicare il quantitativo accettato (espresso in kg) Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
VII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 6 – Annotazioni
IX. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Sezione 7 – Sezione Impianto
– GIACENZA: quantita’ di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI INCENERIMENTO/ COINCENERIMENTO
Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico i rifiuti. Registro Cronologico Impianto di Incenerimento/Coincenerimento
II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti preso in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l’indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
III. Il delegato dell’impianto di Incenerimento/Coincenerimento continua la compilazione dell’Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Impianto di Incenerimento/Coincenerimento
V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impianto di Incenerimento/Coincenerimento
– LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di incenerimento/coincenerimento
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione o registrazione dell’impianto
– NUMERO DI LINEE: numero di linee di trattamento
– POTENZIALITA’ AUTORIZZATA (kg/anno):quantita’ di rifiuti che l’impianto puo’ gestire in un anno
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti
VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– LA SPEDIZIONE E’ STATA RICEVUTA DALL’IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO: indicazione dell’impianto che ha ricevuto il rifiuto
– LA SPEDIZIONE E’ IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l’impianto in attesa di verifica analitica
– LA SPEDIZIONE E’ STATA: indicazione se la spedizione e’ stata
– accettata per intero
– accettata parzialmente
– respinta
– QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in kg)
– OPERAZIONE DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO: indicare la tipologia di operazione eseguita Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
VII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 6 – Annotazioni

IX. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Sezione 7- Sezione impianto
X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
CAPACITA’ NOMINALE DELL’IMPIANTO (KG/ANNO): capacita’ nominale dell’impianto (kg/anno) di incenerimento/coincenerimento
NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO E POTENZIALITA’ DELLA STESSA (KG/ANNO): numero di linee di trattamento e potenzialita’ per linea
P.C.I. DEI RIFIUTI PERICOLOSI TRATTATI: P.C.I. dei rifiuti trattati
TIPOLOGIA RECUPERO ENERGETICO: indicare la tipologia di recupero (ELETTRICO, TERMICO o TERMICO/ELETTRICO)
GIACENZA: quantita’ di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE R.A.E.E. Area Registro Cronologico
Registro Gestore R.A.E.E.
I. La “Scheda SISTRI – Gestore RAEE” e’ relativa a impianti di trattamento/recupero di RAEE e anche di altre tipologie di rifiuti.
II. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico i rifiuti.
III. Nel Registro Cronologico del Gestore RAEE sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– CATEGORIA RAEE: Categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all’Allegato 1A del D.Lgs. 151/2005
– TIPOLOGIA RAEE: indicazione della tipologia trattata (RAEE domestici/RAEE professionali)
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– RIUTILIZZO APPARECCHIATURA INTERA: indicazione se c’e’ riutilizzo dell’apparecchiatura intera
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE:indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.
Registro Cronologico Altri Rifiuti
IV. Il Registro Cronologico e’ relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai RAEE. E’ compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico un rifiuto.
V. Nel Registro Cronologico del gestore RAEE sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– QUANTITA’: quantita’ del rifiuto preso in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione
VI. Il gestore RAEE continua la compilazione dell’Area Movimentazione della scheda SISTRI aperta dal produttore o dal trasportatore del rifiuto, riempiendo le specifiche sezioni.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

VII. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore RAEE
VIII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di gestione RAEE
– RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di gestione RAEE
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell’impianto
– REGISTRAZIONE EMAS O ISO: registrazione EMAS o ISO
– NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO: numero di linee di trattamento
– POTENZIALITA’ DELL’IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO (kg/anno):quantita’ di rifiuti che l’impianto gestisce in un anno
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti
IX. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– LA SPEDIZIONE E’ IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l’impianto in attesa di verifica analitica
– LA SPEDIZIONE E’ STATA: indicazione se la spedizione e’ stata
accettata per intero
accettata parzialmente
respinta
– QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in kg: Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 6 – Annotazioni

X. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Sezione 7 – Sezione impianto
XI. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– GIACENZA: quantita’ di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del gestore e’ compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico i rifiuti. Registro Cronologico
II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– VEICOLI D.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003
– VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall’art. 231 del D.Lgs. 152/2006
– NUMERO: quantita’ di veicoli conferiti
– PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti in kg
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– CONFERITO DA: soggetto che ha conferito il rifiuto (privato/azienda)
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese di provenienza del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto (solo se diverso da privato)
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dall’allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.
Registro Cronologico Altri Rifiuti
IV. Il Registro Cronologico e’ relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso. E’ compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico un rifiuto.
V. Nel Registro Cronologico del gestore impianto di demolizione e rottamazione sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ del rifiuto preso in carico in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI (solo per impianti di coincenerimento): codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
VI. Il gestore continua la compilazione della scheda SISTRI, nel caso sia stata gia’ aperta dal produttore del rifiuto, riempiendo le specifiche sezioni.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

VII. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore Impianto di Demolizione e Rottamazione Veicoli Fuori Uso
VIII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impianto
– RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’unita’ locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell’impianto
– REGISTRAZIONE EMAS O ISO: numero di registrazione EMAS o ISO.
– POTENZIALITA’ DELL’IMPIANTO (kg/anno):quantita’ di rifiuti che l’impianto puo’ smaltire in un anno
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Sezione Spedizione
IX. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– LA SPEDIZIONE E’ IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l’impianto in attesa di verifica analitica
– LA SPEDIZIONE E’ STATA: indicazione se la spedizione e’ stata
– accettata per intero
– accettata parzialmente
– respinta
– QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in kg.
Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
X. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

XI. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio
Sezione 6 – Annotazioni

XII. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Sezione 7 – Sezione impianto
XIII. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– GIACENZA: quantita’ di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.
– MESSA IN RISERVA: indicazione della quantita’ di rifiuti che al 30/06 e al 31/12 di ogni anno sono stati sottoposti all’operazione di messa in riserva ma non sono stati ancora avviati al successivo trattamento
– QUANTITA’ AL REIMPIEGO SEMESTRALE: quantita’ cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti da rottamazione avviata a reimpiego DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del gestore e’ compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico i rifiuti. Registro Cronologico
II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– VEICOLI D.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003
– VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall’art. 231 del D.Lgs. 152/2006
– NUMERO: quantita’ di veicoli conferiti
– PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti in kg.
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese di provenienza del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dall’allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella.
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.
Registro Cronologico Altri Rifiuti
III. Il Registro Cronologico e’ relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso. E’ compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico un rifiuto.
IV. Nel Registro Cronologico del gestore impianto di frantumazione sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ del rifiuto preso in carico in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
V. Il gestore continua la compilazione della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto riempiendo le specifiche sezioni.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

VI. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore Impianto di Frantumazione Veicoli Fuori Uso
VII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impianto
– RAPPRESENTANTE LEGALE nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di frantumazione veicoli fuori uso
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell’impianto
– REGISTRAZIONE EMAS O ISO: numero di registrazione EMAS o ISO
– POTENZIALITA’ DELL’IMPIANTO(kg/anno):quantita’ di rifiuti che l’impianto puo’ smaltire in un anno
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare. Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti
VIII. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– LA SPEDIZIONE E’ IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l’impianto in attesa di verifica analitica
– LA SPEDIZIONE E’ STATA: indicazione se la spedizione e’ stata
– accettata per intero
– accettata parzialmente
– respinta
– QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in Kg.
Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
IX. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio
Sezione 6 – Annotazioni

XI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Sezione 7 – Sezione impianto
XII. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– GIACENZA: quantita’ di rifiuti in giacenza al 30/6 e al 31/12 in kg
– PROLER PRODOTTO ANNUALMENTE: PROLER prodotto annualmente in kg
– DESTINATARI DEL PROLER:
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del destinatario del PROLER
– CODICE FISCALE: codice fiscale del destinatario del PROLER
– QUANTITA’: quantita’ del PROLER in kg. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI Area Registro Cronologico
I. Il Centro di Raccolta dei rifiuti deve annotare nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto conferito.
Registro Cronologico Centro di Raccolta Rifiuti
II. Nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– TIPOLOGIA RAEE: indicazione della tipologia trattata (RAEE domestici/RAEE professionali)
– RAEE PROFESSIONALI (CATEGORIA ALLEGATO 1A): indicazione della categoria di RAEE professionali secondo l’allegato 1A del D.Lgs. 151/2005
– RAEE DOMESTICI (CATEGORIA ALLEGATO 1A): indicazione della categoria di RAEE domestici secondo l’allegato 1A del D.Lgs. 151/2005
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l’indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto
III. Il delegato del Centro di Raccolta Rifiuti continua la compilazione dell’Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti

V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impianto
– RAPPRESENTANTE LEGALE nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di frantumazione veicoli fuori uso
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell’impianto
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare. Sezione 3 – Rifiuti verso l’Estero
VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all’Estero
– QUANTITATIVO: quantita’ del rifiuto prodotto da inviare all’Estero espresso in kg
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde. Sezione 4 – Sezione Consegna Rifiuti
VII. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– LA SPEDIZIONE E’ STATA: indicazione se la spedizione e’ stata
– accettata per intero
– accettata parzialmente
– respinta
– QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in Kg. Sezione 5 – Destinatario
VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di destinazione
– CODICE FISCALE dell’impresa
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione o registrazione dell’impianto di destinazione Sezione 6 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
IX. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 7 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 8 – Annotazioni

XI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA
Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico i rifiuti. Registro Cronologico Centro di Raccolta Rifiuti Urbani della Regione Campania
II. Nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– RAEE DOMESTICI (CATEGORIA ALLEGATO 1A): indicazione della categoria di RAEE domestici secondo l’allegato 1A del D.Lgs. 151/2005
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– CONFERITO DA: indicazione della tipologia di soggetto (privato/altro soggetto)
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e CODICE FISCALE del Comune o del soggetto rifiuto che ha conferito il rifiuto (nel caso di diverso da privato)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto
III. Il delegato del Centro di Raccolta Rifiuti Urbani della Regione Campania continua la compilazione dell’Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.
Sezione 1 – Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Regione Campania
V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impianto
– RAPPRESENTANTE LEGALE nome e cognome del rappresentante legale
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale.
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’impianto di frantumazione veicoli fuori uso
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: estremi dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare. Sezione 3 – Rifiuti verso l’Estero
VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all’Estero
– QUANTITATIVO: quantita’ del rifiuto prodotto da inviare all’Estero espresso in kg
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde. Sezione 4 – Sezione Consegna Rifiuti
VII. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in Kg. Sezione 5 – Destinatario
VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’azienda di destinazione
– CODICE FISCALE dell’impresa
– AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione o registrazione dell’impianto di destinazione Sezione 6 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
IX. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sara’ iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Sezione 7 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 8 – Annotazioni

XI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE Area Registro Cronologico
I. Il Commerciante/Intermediario di rifiuti speciali senza detenzione deve annotare nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dall’avvenuta transazione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto oggetto della transazione stessa.
II. A seguito della movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza dell’intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione, e’ compilata la riga dell’Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata. Registro Cronologico Intermediario/Commerciante di Rifiuti Speciali senza detenzione
III. Nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti intermediati in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
Nell’Area Movimentazione Rifiuto il Commerciante/Intermediario di rifiuti speciali senza detenzione visualizza le Schede SISTRI – Area Movimentazione nelle quali la movimentazione e’ stata terminata e in cui e’ stato indicato come “Intermediario/Commerciante senza detenzione”.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CONSORZI ISTITUITI PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI Area Registro Cronologico
I. Il Consorzio deve annotare nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dall’avvenuta transazione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto oggetto della transazione stessa.
II. A seguito della movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza del Consorzio, e’ compilata la riga dell’Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

IMPORTANTE: Tale sezione sara’ visualizzata ed eventualmente compilata dal Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti solo quando e’ inserito dal produttore/detentore come intermediario/consorzio
Registro Cronologico Consorzio
I. Nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti intermediati espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati. Area Movimentazione Rifiuto
Nell’Area Movimentazione Rifiuto il Consorzio visualizza le Schede SISTRI – Area Movimentazione nelle quali la movimentazione e’ stata terminata e in cui e’ stato indicato come “Consorzio”. DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETTERE G) ED H) DEL PRESENTE REGOLAMENTO Area Registro Cronologico
I. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico
– DATA: data dell’operazione
– TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
– CONSEGNATO A: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO del soggetto a cui si consegna il rifiuto (qualora diverso da impianto di destinazione)
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell’INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
– COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
Sezione 1 – Identificativo Scheda
II. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI Sezione 2 – Sezione Anagrafica
III. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’: codice identificativo dell’attivita’ economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede dell’Unita’ Locale
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE: numero di dipendenti indicato all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
– ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
– LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante
– PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare Sezione 3 – Sezione rifiuti dall’Estero
IV. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO PROVENIENTE DALL’ESTERO: indicazione se il rifiuto e’ proveniente da Paese Estero
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e Unita’ Locale dell’impianto di destinazione del rifiuto
– CER: codice CER del rifiuto inviato all’Estero
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
– DESCRIZIONE: indicazione dell’aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto inviato all’Estero

– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto inviato all’Estero (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– QUANTITA’ : quantitativo di rifiuti che il produttore invia all’impianto di destinazione e unita’ di misura corrispondente espresso in kg
– N. COLLI: numero dei colli da inviare all’impianto di recupero/smaltimento
– PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata
– COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– IMPIANTO DI PROVENIENZA: Ragione Sociale dell’impianto estero di provenienza del rifiuto
– NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE/MONOMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale/monomodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti
– ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde. Sezione 4 – Sezione movimentazione

V. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
a. DATA e ORA DI PRESA IN CARICO DEL RIFIUTO: data e ora di presa in carico del rifiuto Sezione 5 – Annotazioni
VI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
Firma della Scheda Movimentazione

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.