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Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura.

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Decreta:
Art. 1 Modifiche
1. Gli allegati specifici MI-001, MI-002, MI- 003, MI-004 e MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della
direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformita’ all’allegato al presente decreto.

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° giugno 2011.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2010
Il Ministro ad interim: Berlusconi
Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,registro n. 3 foglio n. 110

Allegato

(art. 1, comma 1)
1. Nell’allegato MI-001, nella parte «Errore massimo tollerato»
dei requisiti specifici e’ aggiunto il seguente punto 6 bis: «6-bis. Il contatore non deve sfruttare l’errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.».
2. L’allegato MI-002 e’ cosi’ modificato:
a) nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la tabella e’ sostituito dal seguente:
«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;
b) nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo e’ aggiunto dopo la nota:
«Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.».
3. Nell’allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici e’ aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.».
4. Nell’allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici e’ aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore termico completo non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.».
5. Nell’allegato MI-005, al punto 2 dei requisiti specifici e’ aggiunto il seguente punto 2.8: «2.8. Il sistema di misura non deve sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.