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Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’, il quale prevede che il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o piu’ decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;
Visto l’art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale stabilisce che per l’elettricita’ prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l’incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, con i quali e’ stata data prima attuazione a quanto disposto dall’art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007 (nel seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007), con il quale, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati ridefiniti i criteri e le modalita’ per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che reca disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW, prevedendo la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
Visto l’art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
Visto l’art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, il quale prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unita’ immobiliari o edifici, possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora siano effettuati interventi di efficienza energetica sull’edificio con le modalita’ e alle condizioni riportate nello stesso art. 7;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consentire che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW operanti in scambio sul posto possano accedere al premio incentivante di cui all’art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, alle condizioni fissate dal medesimo art. 7;
Visto che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha presentato alcune difficolta’ applicative per cui e’ opportuno intervenire tramite interpretazioni del medesimo decreto;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 gennaio 2009;
Decreta:

Art. 1.
Estensione e modalita’ applicative del premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia
1. Nell’art. 2, comma 1, lettera r), del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 dopo le parole «ed eventuali successivi aggiornamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ di cui all’art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come disciplinato dai successivi provvedimenti di attuazione».

Art. 2.
Interpretazione dell’art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007
1. L’art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 si interpreta nel senso che per «componenti non gia’ impiegati in altri impianti» si intende che i medesimi componenti non sono gia’ stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate all’art. 9 dello stesso decreto interministeriale 19 febbraio 2007.

Roma, 2 marzo 2009
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo