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Non hanno trovato spazio nel testo approvato dal Senato gli emendamenti, proposti in sede di discussione, relativi alla disciplina della prevenzione incendi nelle strutture ricettive e dell’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
E’ passato oggi all’esame della Camera il maxiemendamento al disegno di legge di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, approvato dal Senato con voto di fiducia.
Nel testo approvato nei giorni scorsi in Senato con 162 voti favorevoli e 126 contrari non si fa però riferimento al possibile differimento per le norme in materia di installazione di impianti negli edifici.
Restano confermati nel documento in esame alla Camera, molti emendamenti soprattutto per quanto riguarda l’edilizia ed i lavori pubblici. In particolare, per il nostro settore:

Impianti energetici e permesso di costruire
È stata differita di un anno esatto, ovvero al primo gennaio 2010, la scadenza entro cui i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. 5 kW per i fabbricati industriali.

Norme tecniche per le costruzioni
È prorogato al 30 giugno 2010 (quindi di un ulteriore anno) il regime transitorio relativo alle nuove norme tecniche per le costruzioni. Fino alla suddetta data sarà dunque consentita l’applicazione facoltativa delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 settembre 2005, e dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Ing. Luca Vitti
Direttore Tecnico di Consted.com