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Nel 2004 lo scenario legislativo riguardante la sicurezza degli impianti elettrici era costituita dalla Legge 46/90, dal suo regolamento di attuazione (DPR 447/91) e dal “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (DPR 380/01), il cui Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti” sarebbe entrato in vigore il 30 giugno 2005.
In questo scenario e con l’emanazione della Legge 239/04 sul riordino del settore energetico, con relativa delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, sono stati messi in atto dei lavori per la preparazione del testo di modifica del Capo V del DPR 380/01 (in pratica una riscrittura della Legge 46/90) e un nuovo testo per un più efficace sistema di verifica degli impianti.
Un ruolo principale e molto attivo è stato svolto a questo scopo dall’Associazione Prosiel a cui partecipano tutti gli appartenenti alla filiera elettrica: normatori (CEI), associazioni di installatori (tra cui UNAE), progettisti, distributori di energia, ANIE, IMQ, consumatori, ecc.).
Nell’ambito del Ministero delle Attività Produttive (MAP) è stato costituito il Gruppo di Studio Impianti Elettrici, coordinato dall’ing. Alberici del CEI, che ha preparato e consegnato al MAP i due testi di sua competenza (nuova 46/90 e nuovo sistema di verifiche).
Il MAP ha consegnato entro febbraio 2005 i due documenti al Consiglio dei Ministri, che tuttavia non sono stati esaminati e di conseguenza si è fermato tutto.
La Legge 26 luglio 2005 n. 48 ha prorogato al 1 luglio 2006 l’entrata in vigore del famoso Capo V del DPR 380/01, che avrebbe creato non pochi problemi agli operatori del settore elettrico.
Grazie a questa proroga il PROSIEL, d’accordo con il MAP, ha ripreso i lavori precedenti per ridefinire i due documenti.
Un altro intervento legislativo ha consentito un più ampio respiro per i lavori del Prosiel, infatti nella legge finanziaria 2006 (Legge 2 dicembre 2005 n. 248) è riportato l’articolo 11 quaterdiecis che recita:

… omissis …

13) Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive

… omissis …

emana uno o più decreti

… omissis …

volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’intemo degli edifici,
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obieffivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza.

… omissis …

L’attività svolta entro aprile 2006 da Prosiel ha prodotto un testo, inviato al Governo che contiene come elementi qualificanti i seguenti aspetti:
1) gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono associati agli impianti elettrici e non più agli impianti elettronici e di antenna;
2) le prescrizioni della legge si applicano a tutti gli impianti senza la distinzione ad uso civile, terziario e industriale;
3) modello di dichiarazione di conformità specifico per gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici;
4) obbligo del committente o del proprietario di consegnare la dichiarazione di conformità al distributore di energia in caso di nuovi impianti od aumento di potenza dell’impianto esistente;
5) la consegna del progetto allo Sportello Unico prima dell’avvio dei lavori;
6) obbligo di consegnare la dichiarazione di conformità all’atto di trasferimento di un immobile;
7) l’adeguamento degli impianti non soggetti alla Legge 46/90;
8) l’adeguamento degli impianti elettrici costruiti prima dei marzo 1990 (come da DPR 447/91);
9) un attestato di conformità in sostituzione della dichiarazione di conformità per gli impianti realizzati dopo il marzo 1990 e prima dell’entrata in vigore dei nuovo decreto.

Il testo relativo ad un nuovo sistema di verifica è invece ancora in discussione in quanto alcuni punti devono ancora essere condivisi e approvati. Nel documento precedentemente inviato al MAP e non discusso dal Consiglio dei Ministri nel 2005, i punti qualificanti erano:
1) predisposizione di un data-base dei punti di erogazione energia e archivio delle dichiarazioni di conformità;
2) verifiche gestite dai comuni e dalle province con il concorso di liberi professionisti;
3) costituzione di un comitato di coordinamento dell’attività di verifica costituito dai rappresentanti degli operatori delle filiere impiantistiche, dai comuni, dalle province, dai distributori di energia, degli enti normatori, dagli ordini professionali, dal Ministero delle Attività Produttive, dalle associazioni dei consumatori.
Nei prossimi mesi, con l’affinamento dei documenti attualmente in esame, si potranno fornire ulteriori e più puntuali dettagli in merito all’attività in atto.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Ecco come sarà il nuovo decreto
Riportiamo il documento consegnato dal Gruppo di Studio Impianti Elettrici al Consiglio dei Ministri nel febbraio 2005, con le modifiche apportate nella nuova versione presentata in aprile di quest’anno. Il testo ovviamente non ha carattere ufficiale, per comodità di lettura le parti cancellate sono barrate, quelle aggiunte sono evidenziate in grassetto.

Titolo 1
Riordino normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici

Art. 1
Definizioni e individuazione
degli impianti

1. Gli Impianti soggetti all’applicazione del presente decreto, a servizio e nel fondo di pertinenza relativi agli edifici, qualunque ne sia la destinazione d’uso, a partire dal punto di consegna delle forniture se presente, sono quelli di seguito elencati:
Il presente decreto si applica alle tipologie di impianti a servizio e nel fondo di pertinenza relativi agli edifici, qualunque ne sia la destinazione d’uso, a partire dal punto di consegna delle forniture se presente.

2. Gli impianti come definiti al comma 1 sono i seguenti:

a) gli impianti elettrici utilizzatori e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
b) gli impianti radiotelevisivi, comprese le antenne, gli impianti elettronici in genere e gli impianti telefonici;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
d) gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) gli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e vantilazione ed aerazione dei locali;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio;
h) gli impianti di automazione per porte, cancelli e barriere automati-che.
i) impianti di refrigerazione;

2 3. Ai sensi del comma 1 2
si intendono:

a) per impianti di utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Sono compresi i sistemi di autoproduzione di energia fino a 20 kW. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all’interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresi nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all’interno;
b) per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 23 maggio 1992 n. 314 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
c) per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all’apparecchio utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
d) per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, nonché gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e d’incendio.

3. Per gli altri impianti non disciplinati alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede con apposito decreto legislativo regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 44, della legge 24 agosto 2004, n. 239 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2
Ambito di applicazione

Gli impianti di cui all’articolo 1 sono soggetti all’applicazione del presente decreto.

Art. 2
Imprese abilitate

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 5 agosto 1985 n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. L’impresa è abilitata ad esercitare le attività di cui al comma 1 se il titolare imprenditore è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3. Qualora il titolare imprenditore ne sia privo, prepone un responsabile tecnico, dotato di tali requisiti, che svolge tale funzione per una sola impresa.
3. Sono altresì abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, limitatamente ai propri impianti interni, le imprese non installatrici, che dispongano nel proprio organico di uffici tecnici il cui responsabile sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3, relativi alla tipologia dei lavori oggetto dell’intervento.
4. Le imprese abilitate ai sensi dei commi 1 e 2 hanno titolo a conseguire il rilascio di attestazione da una società-organismo di attestazione (SOA), autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per l’esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti di cui all’articolo 1 comprese nei lavori pubblici oggetto di appalto.
5. Le imprese che intendono esercitare le attività di cui al comma 1, presentano, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succesive modificazioni ed integrazioni, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente la lettera e la voce fra quelle elencate all’articolo 1 dichiarando, altresi, il possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 3.
6. Le imprese artigiane presentano denuncia unitamente alla domanda d’iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento nell’albo delle imprese artigiane, ai fini della verifica del possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali e del riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese che provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all’iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d’ufficio del possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali.
7. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro delle attività produttive. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono anche le attività di verifica.

Art. 4 Art. 3
Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 2, in via alternativa, sono i seguenti:
a) diplorna di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; per le attività di cui alla lettera d) dell’art. 1 il periodo è ridotto di un anno;
c) titolo o attestato conseguito, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, previo un periodo di inserimento, di almeno due quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; per le attività di cui alla lettera d) dell’art. 1 il periodo è ridotto di un anno;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato al fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari; in tal caso il periodo di collaborazione tecnica continuativa svolta ai fini della predetta lettera d) non può essere inferiore a sette anni.

Art. 5 Art. 4
Progettazigne degli impianti

1. La redazione del progetto, da parte di professionisti iscritti agli albi secondo le rispettive competenze tecniche o specialistiche, è necessaria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) e h) dell’articolo 1.
2. La redazione del progetto di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati dal comma 4 e dai decreti ministeriali di cui all’articolo 16. L’impresa installatrice è responsabile nei limiti della rispondenza dell’impianto alle prescrizioni di esecuzione contenute nel progetto e alle norme tecniche ivi richiamate.
3. I progetti degli impianti devono essere realizzati a regola d’arte. I progetti, conformi alle norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché della legislazione tecnica vigente, sono considerati realizzati a regola d’arte.
4. Fatta salva l’applicazione di norme che impogono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui al comma 1 è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW, al netto della potenza impegnata per gli impianti termici e di ascensore, e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m2;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;
d) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
e) per gli impianii di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore, a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 50 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
5. I progetti debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei materiali e componenti elettrici da utilizzare.
6. Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

Art. 6 Art. 5
Installazione degli impianti
1. Le imprese sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali e componenti, parimenti costruiti a regola d’arte. Gli impianti, i materiali ed i componenti, realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte,
2. Si intendono altresì costruiti a regola d’arte i materiali ed i componenti elettrici conformi alla Legge 18 ottobre 1977 n. 791, marcati CE ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n.626.
3. Nel caso in cui, per i materiali e i componenti gli impianti, non siano state seguite le norme tecniche dell’UNI e del CEI, l’installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la specifica tecnica adottata.
4. Con riferimento alle attività produttive, si applica l’elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989.

Art. 7 Art. 6
Dichiaraziòne di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 5.
Di tale dichiarazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato I fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 4.
2. Nei casi in cui il progetto non sia previsto, quest’ultimo dovrà essere sostituito dallo schema dell’impianto realizzato, inteso come descrizione dell’opera come eseguita.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità, o l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento. Nella relazione dichiarazione di cui al comma 1, ovvero nel progetto di cui all’articolo 4, ove previsto, deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base del modello di cui all’allegato I del presente decreto.
5. La dichiarazione di conformità è rilasciata, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto, anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, intendendosi per uffici tecnici intemi le strutture aziendali preposte all’impiantistica, che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 3 e che siano preposti alla sicurezza ed alla realizzazione degli impianti aziendali.
6. I contenuti minimi previsti negli allegati I e II possono essere modificati o integrati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
7. Per i committenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano ottenuto la dichiarazione di conformità da parte di un’impresa installatrice abilitata che nel frattempo abbia cessato l’attività, sempre che tali circostanze siano debitamente documentate, la predetta dichiarazione di conformità può essere sostituita da un attestato di conformità alla regola dell’arte rilasciato da un professionista iscritto all’albo professionale, nell’ambito delle rispettive competenze, oppure da un attestato di conformità alla regola d’arte rilasciato, per gli impianti non soggetti all’obbligo del progetto, da un’impresa abilitata di cui all’articolo 2.

Art. 8 Art. 7
Obblighi dei committente o del proprietario

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare, i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 ad imprese abilitate al sensi dell’articolo 2.
2. Il proprietario, o il conduttore, dell’impianto, deve adottare misure necessarie per conservarne le caratterisfiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
3. Prima dell’allacciamento il committente nel caso di nuova fornitura di energia negli edifici civili e non civili o nel caso di richiesta di aumento di potenza disponibile e, nel caso di edifici civili, relativamente ad impianti elettrici, è tenuto a consegnare al distributore di energia copia della dichiarazione di conformità, secondo l’allegato I, dell’impianto elettrico per gli impianti elettrici realizzati dopo il 12 marzo 1990, o copia di una relazione tecnica (nella sua prima pagina) che attesti la conformità dell’impianto al presente decreto rilasciata da un installatore o da un professionista, nell’ambito delle rispettive competenze, per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990.

Art. 9 Art. 8
Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato, previa acquisizione della dichiarazione di conformità, debitamente compilata e completa degli allegati, nonché dell’attestazione di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art. 10 Art. 9
Deposito presso lo sportello
unico del progetto, della dichiarazione di conformità
o dell’attestazione di collaudo
1. Il progetto definitivo di rifacimento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), e h), al di sopra dei limiti indicati dall’articolo 4, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, è depositato dall’impresa installatrice prima dell’inizio dei lavori presso lo sportello unico comunale, di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del comune ove ha sede l’impianto. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l’impresa deposita presso il medesimo sportello unico la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo degli impianti installati, ove previsto, dalle norme vigenti.
2. Per gli interventi non soggetti all’obbligo del progetto di cui all’articolo 4, l’impresa installatrice è tenuta a depositare la dichiarazione di conformità, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico.
3. Lo sportello unico di cui al comma 1 inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, competente per territorio, ove ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Per le opere sottoposte all’obbligo del progetto, di cui all’articolo 4, che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio attività, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, contestualmente alla documentazione ed elaborazione progettuale richiesta deve essere depositato il progetto preliminare degli impianti da realizzare presso lo sportello unico comunale. E’ fatto obbligo di presentare il progetto definitivo prima dell’inizio dei lavori.

Art. 11 Art. 10
Ordinaria manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto e del rilascio dell’attestazione di collaudo quando previsto, nonché dall’obbligo nè l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo quando previsto le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari.
3. Per interventi di ordinaria manutenzione egli impianti si intendono tutti quelli finalizzari a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso, in conformità alle norme tecniche dell’UNI e del CEI.
4. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applicano le disposizioni previste dal DPR 30 aprile 1999, n.162.

Art. 12 Art. 11
Accertamenti tecnici

1. Per eseguire accertamenti tecnici differenti dalle verifiche dello stato degli impianti, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto Superiore per la Sicurezza su luoghi di lavoro (ISPESL) si possono avvalere della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze di cui all’articolo 4, scelti nell’ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata esperienza professionale.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 lettera g) dell’articolo 1, le modalità di esecuzione del collaudo, i requisiti dei soggetti ad esso autorizzati e le modalità di inoltro della documentazione sono stabiiiti con decreto del Ministero dell’Interno.
3. I professionisti di cui al comma 1 non devono essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere sottoposte agli accertamenti tecnici.

Art. 13 Art. 12
Contenuto del cartello informativo

All’atto della costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti di cui all’arficolo 1, il committente o il proprietario affiggono un cartello da cui risulti l’identificazione dell’impresa installatrice e, qualora sia previsto, il progetto, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.

Art. 14 Art. 13
Attività di normazione tecnica

1. L’UNI ed il CEI svolgono l’attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all’articolo 5.

Art. 15 Art. 14
Documentazione

1. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dal presente decreto devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica ivi prevista, nonchè il libretto di uso e manutenzione laddove previsto, e consegnarla all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo; nell’atto di trasferimento deve essere fatta menzione che il venditore garantisce la conformità dell’impianto alla vigente normativa in materia di sicurezza con contestuale consegna all’avente causa della dichiarazione di conformità, salvo patti contrari esplicitamente espressi da riportare nell’arto di trasferimento. Copia della stessa documentazione deve essere consegnata anche alla persona che utilizza i locali, nei casi di locazione o comunque di utilizzazione dell’immobile in base a titolo non traslativo della proprietà.

Art. 16 Art. 15
Norme transitorie

1. Gli impianti di cui all’articolo 1 che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non sono soggetti all’applicazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 devono essere adeguati se non a regola d’arte, a quanto previsto dall’articolo 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.a) Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo, realizzati prima del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dall’articolo 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
b) Si considerano adeguati gli impianti già conformi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
3. Per gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo, realizzati dopo il 12 marzo 1990 e prima dell’entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6 può essere sostituita da un attestato di conformità alla regola d’arte rilasciato da un professionista iscritto all’albo professionale, nell’ambito delle rispettive competenze, oppure, per gli impianti non soggetti all’obbligo del progetto, da un’impresa abilitata di cui all’articolo 2.
4. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel termine prescritto dal comma 1, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza.
5. Le imprese che risultano regolarmente iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per le tipologie di impianti di cui all’articolo 1 non soggetti all’applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono abilitate all’esercizio dell’attività. I soggetti titolari o legali rappresentanti di dette imprese hanno diritto di ottenere il certificato di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 7, previa denuncia da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane competente per territorio, con la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3.
6. I soggetti che dimostrino di avere svolto professionalmente nel corso di periodi pregressi, per una durata non inferiore ad un anno, in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari partecipanti al lavoro di imprese del settore, ancorché le stesse non siano più iscritte, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione egli impianti di cui all’articolo 1, ivi comprese le tipologie di impianti non soggetti all’applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
7. Le imprese di cui all’articolo 2, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita denubcia al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane designando i responsabili dei propri uffici tecnici interni.

Art. 17 Art. 16
Decreti ministeriali

1. Il Ministro delle Attività produttive, sentiti gli ordini e i collegi professionali, e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali dell’installazione di impianti, provvede con propri decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad aggiornare la definizione tecnica delle tipologie di impianti in relazione all’evoluzione tecnologica, sulla base della normazione tecnica definita dall’UNI e dal CEI e per l’adeguamento della normativa comunitaria nonchè a modificare i corrispondenti requisiti tecnico professionali di cui all’art. 3. Con successivi decreti, adottati ai sensi del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, si provvede all’adeguamento dei limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 4, definendo i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso, in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica ed in funzione delle finalità di prevenzione e di sicurezza. I decreti di cui al presente comma nella prima fase di attuazione del presente decreto sono emanati entro 2 anni dalla data di entrata in vigore.
2. I livelli essenziali per lo svolgimento di attività di aggiomamento professionale e di formazione permanente nell’ambito di un programma di formazione continua concernente l’esercizio delle attività previste dal presente decreto, sono definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

Art. 17
Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi deriventi dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 1.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

N.d.R.: seguono i comma da 2 a 6 dell’art. 10 del DPR 447/91, con la seguente modifica: le violazioni della legge sono comunicate alle Camere di Commercio, Industria e Artigianato (comma 3) che provvedono anche all’applicazione delle sanzioni (comma 6).

Art. 18
Norme che rimangono in vigore
Disposizioni finali

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) Legge 5 marzo 1990, n. 46;
b) DPR 6 dicembre 1991, n. 447;
c) Capo V del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

2. Norme che rimangono in vigore

Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) articolo 46, comma 3, legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente la tutela del diritto d’autore riconosciuta agli enti di normazione ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
b) a) art. 8 Legge 5 marzo 1990, n. 46;
b) art. 5 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447;
c) art. 16 legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 19
Efficacia delle disposizioni vigenti

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, la normativa vigente in materia continua ad applicarsi fino alla pubblicazione delle normative regionali e comunali in materia.

Ing. Giuseppe Bosisio
Segretario Tecnico CEI – Settore Impianti e Sicurezza di Esercizio