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Approvazione del testo del Codice Civile. (Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942).
Art. 2050.
RESPONSABILITA` PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA` PERICOLOSE
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attivita` pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e` tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art. 2087.
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’imprenditore e` tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita` del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita` fisica e la personalita` morale dei prestatori di lavoro.