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CELa marcatura CE è obbligatoria, essa è stata disposta dalla Direttiva 73/23/CEE, comunemente chiamata “Direttiva bassa tensione”, attuata in Italia dalla Legge 791/1977, successivamente modificata dai Decreti Legislativi 626/1996 e 277/1997, al fine della libera circolazione nei paesi della Comunità Economica Europea dei prodotti conformi alla “regola dell’arte”.
Ciò nonostante è opportuno che il materiale elettrico riporti anche il Marchio di Qualità, in quanto, mentre la marcatura CE è apposta a cura e responsabilità del costruttore, l’apposizione del Marchio di Qualità è ammesso da ente terzo, che attesta la corrispondenza alle rispettive norme tecniche e costituisce prova, eventualmente liberatoria in giudizio, di adempimento all’obbligo posto a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, quando sono destinati ad essere utilizzati, ed in particolare dal personale subordinato.
In ogni caso ai sensi della legislazione vigente i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, sono soggetti al rispetto della “regola dell’arte”; se sono conformi alle norme CEI, si ritiene che lo siano in quanto le norme CEI, beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 il che presume una sicurezza convenzionalmente accettabile pur non assicurando la sicurezza assoluta, il rischio zero non esiste.
I relativi riferimenti legislativi, riportati nel box, sono estratti da: il D. Lgs. 81/2008, la Legge 791/1977, i Decreti Legislativi 626/1996 e 277/1997, il DM 37/2008 e la Legge 186/1968.
Va pure precisato che:
• qualora il materiale sia prodotto in una nazione extracomunitaria, il costruttore si identifica in chi lo immette sul mercato;
• Il costruttore ha l’obbligo di redigere una documentazione tecnica, contenete la dichiarazione di conformità del prodotto alla pertinente normativa tecnica, da tenere a disposizione degli organismi di controllo, ma non ha specifica d’acquisto può per lo meno chiedere che dichiari a quali norme il prodotto è conforme;
• l’obbligo di redigere un più complesso “fascicolo tecnico”, da fornire agli acquirenti, ricorre per le macchine soggette alla relativa direttiva comunitaria.

La marcatura CE di conformità è costituita dalleiniziali “CE” secondo il simbolo grafico in figura.  - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le pro- porzioni indicate dal simbolo graduato di cui so- pra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verti- cale che non può essere inferiore a 5 mm.
La marcatura CE di conformità è costituita dalle
iniziali “CE” secondo il simbolo grafico in figura. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono
avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 integrato e corretto con il Decreto Legislativo n.106/2009

Articolo 70 – Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V.
omissis
Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
omissis
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,” provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
omissis
Articolo 81 – Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo pertinenti norme tecniche”

LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791
“Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”.
Art. 1
Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.
Art. 2
Il materiale elettrico che rientra nel campo dell’articolo I può essere posto in commercio solo se – costruito a regola d’arte in materia di sicurezza – non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell’allegato alla presente legge.
Omissis
Art. 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti 
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta
esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626
Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

Articolo 1 – Marcatura CE
1 L’articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito dal seguente:
“Art. 6. – 1. Prima dell’immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all’articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall’articolo 7, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente legge
Omissis

Decreto Legislativo 31 luglio 1997, n. 277
Modificazioni al decreto legislativo 25.11.1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
Art. 2.
1. Il materiale elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è sottoposto alle misure di
vigilanza di cui all’art. 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come sostituito dall’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1996.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non conforme alle pre-
scrizioni di sicurezza di cui alla citata legge n. 791 del 1977 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.

DECRETO 22 gennaio 2008 , n. 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta
esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
Omissis

LEGGE 1° marzo 1968, n. 186
“Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.
Art. 1.
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
Art. 2.
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte.

Giancarlo Colombo
Docente Corsi CEI, Segretario del Comitato “PrevenzioneRischio Elettrico” AIAS

Tratto da Informatore AIAS “Monografia rischio elettrico” con il consenso degli autori. Riproduzione riservata.
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