A fine giugno è stata pubblicata la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26/06/2013 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 29 giugno 2013) che sostituisce la Direttiva 2004/40/CE. Il termine di recepimento del nuovo documento è stato fissato al 1° luglio 2016. Di conseguenza è rinviata al primo luglio del 2016 l’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo IV, del DLgs 81/08.
Il Titolo VIII “Agenti fisici”, Capo IV, del DIgs 81/08 riporta infatti le misure di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici contenute nella direttiva 2004/40/CE.
In base all’art. 306, comma 3, del DLgs 81/08, l’entrata in vigore del suddetto Titolo VIII, Capo IV era prevista per il 31 ottobre 2013, a pochi mesi dall’entata in vigore ecco il rinvio; il legislatore dovrà quindi aggiornare l’81/08 per seguire la nuova direttiva (le modifiche non sono eclatanti).
Resta comunque invariato l’obbligo della valutazione del rischio:
“Art. 181. Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e’ programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e’ aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi e’ riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.“.