Definizione delle modalita’ di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni. (17A02691) (GU Serie Generale n.90 del 18-04-2017)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che attribuisce al Ministro dell'ambiente «la competenza a definire le modalita' di inserimento dei dati nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia»; Visto l'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in base al quale le attivita' di realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, dei singoli catasti regionali delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale sono svolte dalla regione; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Visto l'art. 35, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, «Regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative»; Visto il decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132; Considerato che la documentazione inviata dai soggetti a tale fine abilitati ai comuni e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con la presentazione della domanda, di cui all'art. 87, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o della segnalazione certificata di inizio attivita', di cui agli articoli 87, comma 3, e 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' della autocertificazione di cui all'art. 87-ter del medesimo decreto legislativo e dell'art. 35, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, comprende i dati individuati al punto 2.2, dell'allegato al decreto del 13 febbraio 2014; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con la nota prot. 5397/GAB del 28 febbraio 2017; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le modalita' di inserimento dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, comprese, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di telefonia mobile ed esclusi gli impianti dei radioamatori, nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che opera in coordinamento con i catasti regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della stessa legge. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia, le cui modalita' di inserimento dei dati nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono stabilite con gli specifici decreti previsti all'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, valgono le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai punti 2.1 e 2.2. dell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 e si assumono le seguenti definizioni: a. catasto nazionale: base dati informatica relativa alle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico istituita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014; b. gestore: soggetto titolare del diritto all'installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'art. 1, comma 1.
Art. 3 Modalita' di inserimento dei dati 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 i catasti regionali trasmettono al catasto nazionale i dati e le informazioni di competenza regionale in essi presenti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserisce i dati acquisiti nel catasto nazionale secondo procedure elettroniche di interscambio dati tramite internet. Roma, 31 marzo 2017 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda