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Vorrei avere conferma circa la non obbligatorietà, da parte degli amministratori/proprietari dei condomini senza dipendenti, alla verifica periodica dei dispositivi di messa a terra. Questo perchè circolano due pareri rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive (Ispettorato Tecnico) che allego (qui e qui N.d.R.). Come dobbiamo interpretare la risposta del Ministero?

Mail firmata (MI)

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La circolare del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, risale al 25 febbraio 2005 ed è una interpretazione molto allargata all’applicazione delle Leggi in vigore a quel tempo (DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94).
Uso la parola allargata per intendere che il funzionario che ha sottoscritto la circolare, che rappresenta solo un parere e non fa giurisprudenza, ha voluto favorire la diffusione delle verifiche del DPR 462/01 anche la dove non c’è l’obbligo giuridico giustificandolo col fatto che potrebbe in futuro esserci (non è un luogo di lavoro ma lo può diventare). Se applichiamo questo principio allora vale per tutti gli ambienti, compresa casa nostra. In applicazione all’attuale D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla sicurezza” bisogna applicare la seguente logica:

Il DPR 462/01 si applica agli impianti (di terra, di protezione contro i fulmini e in luoghi con pericolo di esplosione) degli ambienti di lavoro definiti dal D.Lgs. 81/08.(art. 86)

Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di
verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’impianto oggetto della verifica deve essere quello dell’ambiente di lavoro, dove il lavoratore svolge la propria attività.
Pertanto ci vuole un lavoratore, un datore di lavoro e un luogo che rispondano alle definizioni dell’art. 2 del D.Lgs.81/08.

Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Il condominio che non ha dipendenti non rientra nell’applicazione del D.Lgs. 81/08 e, quindi, nell’obbligo di eseguire le verifiche di cui al DPR 462701. Resta comunque a discrezione dell’amministratore fare eseguire tali verifiche in maniera volontaria come per altri diversi contesti.

Seguendo il principio per il quale l’amministratore deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli impianti, bisogna piuttosto richiamarsi all’obbligo di eseguire regolare manutenzione, che vale per tutti gli impianti, comprese le verifiche periodiche che possono essere svolte da una impresa installatrice ai sensi dell’art. 8 del D.M. 37/08.

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilita’ delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.