DECRETO 28 febbraio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita’ ricettiva superiore a 400 persone.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante “Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante “Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante “Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
Visto il decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I – Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 – Sicurezza in caso di incendio;
Ravvisata la necessita’ di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico – ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacita’ ricettiva superiore a 400 persone;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacita’ ricettiva superiore a 400 persone.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico – ricettive in aria aperta, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e’ approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni riportate al titolo I – capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico – ricettive in aria aperta di cui all’art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
2. Qualora gli interventi, effettuati su attivita’ esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui all’allegato, titolo I – capo I, previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attivita’ oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l’aumento di superficie da destinare ad attivita’ ricettiva e’ superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attivita’, alle disposizioni stabilite per le nuove attivita’.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presenta decreto, applicate all’intero insediamento ricettivo.
4. Le strutture turistico – ricettive in aria aperta di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I – capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:
a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita’, cosi’ come previsto all’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e’ richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia’ sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche’ legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico – ricettive in aria aperta di cui all’art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I – capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;
b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.
2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico – ricettive in aria aperta di cui all’art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
– B.3.2, relativamente al presidio fisso;
– B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
– B.5.1;
b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.
3. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi precedenti.
4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovra’ essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Ministro: Alfano