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Sono residente in un condominio senza dipendenti dove di recente un organismo DPR462/01 commissionato dall’amministratore ha eseguito la verifica periodica biennale con esito negativo senza la mia presenza.
Eseguendo la verifica tale organismo non ha rispettato obblighi del suo contratto ne tanto meno parte del suo regolamento non trasmettendo il verbale entro 48 al cliente ne tanto meno inviandolo ad Organi di Vigilanza.
Cosa assai più grave le motivazioni descritte per giustificare la negativà del verbale sono pure false in quanto da me verificate essendo perito industriale iscritto all’albo verificatore DPR 462/01 (logicamente per un altro organismo).
Ciliegina sulla torta non vengono rispettate le modifiche introdotte il 29 Febbraio 2020, n. 8 Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2020 S.O. n. 10″ DPR 462/01.( Non seguono il tariffario ISPESL tanto meno riconoscono ad INAIL la loro quota). Detto questo il mio obbiettivo sarebbe inizialmente sbarazzarmi di questa società, poco professionale selezionata dall’amministratore che ci lega con loro per altri rinnovi mediante contratti a tacito rinnovo.
Gli inadempimenti dei propri obblighi da parte dell’organismo sono sufficienti per rescindere il contratto.
Per quanto concerne le Violazioni effettuate dall’organismo posso procedere con la segnalazione ad Accredia?
Ultima cosa una Circolare del MISE ha lo stesso valore della Legge?

Anonimo

impianti elettriciIl DPR 462/01 si applica esclusivamente agli impianti (di terra, di protezione contro i fulmini e in luoghi con pericolo di esplosione) degli ambienti di lavoro definiti dal D.Lgs. 81/08.(art. 86):

Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’impianto oggetto della verifica deve essere quello dell’ambiente di lavoro, dove il lavoratore svolge la propria attività. Pertanto ci vuole un lavoratore, un datore di lavoro e un luogo che rispondano alle definizioni dell’art. 2 del D.Lgs.81/08.

Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Il condominio che non ha dipendenti, quale è il Suo, non rientra nell’applicazione del D.Lgs. 81/08 . E’ quindi escluso dall’obbligo di eseguire le verifiche di cui al DPR 462/01.

Resta comunque a discrezione dell’amministratore fare eseguire tali verifiche in maniera volontaria come per altri diversi contesti. In questo caso, non trattandosi di verifica “cogente“, ma di verifica “eseguita su base volontaria“, è quantomeno opportuno che la spesa venga discussa (e votata) in assemblea.

Seguendo il principio per il quale l’amministratore deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli impianti, bisogna piuttosto richiamarsi all’obbligo di eseguire regolare manutenzione, che vale per tutti gli impianti, comprese le verifiche periodiche che possono essere svolte da una impresa installatrice ai sensi dell’art. 8 del D.M. 37/08.

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilita’ delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Inoltre, per quanto riguarda l’organismo, operando al di fuori del contesto del DPR 462/01, non deve necessariamente seguire il tariffario imposto e non è obbligato a segnalare le non conformità alla struttura pubblica di controllo. Circa la condotta “poco professionale“, consigliamo di segnalare l’accaduto ad Accredia (L’Ente Italiano di Accreditamento) ed eventualmente alle associazioni di categoria.

Infine, nel merito delle circolari ministeriali che rispondono in maniera diversa (LINK), si ricorda che i pareri ministeriali non hanno il carattere di ufficialità che è proprio dei documenti legislativi. Tali indicazioni, che rispondono a quesiti specifici (spesso derivanti da casi particolari), non vanno elevati a prescrizioni di legge.