DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
LETTERA CIRCOLARE Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Prot. n 0015909 del 18/12/2012
Alle Direzioni Regionali Vigili del Fuoco – LORO E-MAIL
Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco – LORO E-MAIL
Al Ministero Sviluppo Economico
OGGETTO: Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n.7 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Il D.P.R. 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624” (attività n.7 dell’Allegato I).
In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall’area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell’ambito di titoli minerari esistenti.
In considerazione del fatto che l’abrogato D.M. 16 febbraio 1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979”, cioè gli impianti a mare cosiddetti off-shore (ex attività 96), si rende necessario fornire chiarimenti finalizzati a coordinare le procedure di prevenzione incendi per tutte le attività ora incluse al punto 7 dell’Allegato I al D.P.R.151/2011 con i procedimenti autorizzativi per tali attività, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 e del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i. Si evidenzia che le attività in argomento non costituiscono una ordinaria attività produttiva e che per esse non si applica il D.P.R.160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che all’art. 2, comma 4, esclude dal campo di applicazione la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
In attuazione del principio di razionalizzazione dell’azione amministrativa, già presente nel D.Lgs.624/1996 ed avendo a riferimento, in particolare, gli artt. 84, 85, 90, 92 e 93 del D.Lgs. 624/1996, si indicano di seguito le procedure per gli adempimenti di prevenzione incendi relative alle attività di cui al punto 7 in argomento, definite di intesa con la Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla produzione e all’esercizio di tali attività.
1. ATTIVITA’ NUOVE: ESAME PROGETTO
Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del D.Lgs.624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve dall’U.N.M.I.G, il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del DLgs 624/1996, e con gli effetti dell’art. 3 del D.P.R.151/2011.
Il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l’ U.N.M.I.G.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R.151/2011, e trasmette il proprio parere all’U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs. 624/1996.
2. ATTIVITA’ NUOVE: SOPRALLUOGO
Ad ultimazione dei lavori e prima dell’esercizio il titolare presenta all’U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs.624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell’art.4 del D.P.R.151/2011.
Il Comando riceve dall’U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012. Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R.151/11 e del D.Lgs.624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.
3. ATTIVITA’ ESISTENTI
Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs.624/96, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell’art.11 del D.P.R.151/2011 e s.m.i.. (esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il responsabile al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l’attività siano state completate le procedure della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A. di cui all’art. 4 del D.P.R.151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente all’U.N.M.I.G.
In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell’attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R.151/11. Nel caso in cui l’attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs.624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.151/2011.
Si ricorda, inoltre, che per le attività a mare, in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato una tantum ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le scadenze temporali per il rinnovo periodico di conformità antincendio sono indicate all’art.11, comma 6, del DPR 151/2011.
Si evidenzia che per tutte le attività annoverabili al punto 7 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’art.5 dello stesso decreto deve essere trasmessa con cadenza decennale dal titolare dell’attività al Comando che ne dà comunicazione all’U.N.M.I.G.
Si rammenta, da ultimo, che nel caso in cui l’attività sia annoverabile tra quelle a rischio di incidente rilevante si applica il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; in particolare, per gli stoccaggi sotterranei di gas in giacimenti esauriti devono essere espletati i procedimenti definiti con nota interministeriale (Interno, Sviluppo Economico e Ambiente) n.13302 del 21 ottobre 2009.
La presente nota sostituisce la lettera circolare prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997 che si intende abrogata.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DL FUOCO