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DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2012 38/2012/R/EEL

Disposizioni urgenti in materia di regolazione tariffaria delle connessioni temporanee, per usi di abitazione, alle reti di distribuzione dell’energia elettrica in media e bassa tensione.

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 febbraio 2012

VISTI:
– la legge 14 novembre 1995, n. 481;
– il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (di seguito: decreto n. 1444);
– il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
– l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas(di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07;
– la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
–  l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità n. 348/07, recante disposizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC 2008-2011);
– la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
– la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2010, ARG/elt 82/10;
– l’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11(di seguito: TIC);
– la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità, del 25 novembre 2010, n. 8/10 (di seguito: determinazione n. 8/10);
– il documento per la consultazione 9 febbraio 2012, 37/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 37/2012/R/eel).

CONSIDERATO CHE:
– con la deliberazione ARG/elt 67/10, l’Autorità ha modificato le disposizioni di cui al TIC 2008-2011, prevedendo, in particolare, in relazione alla misura dei consumi e alla limitazione della potenza, l’applicazione alle connessioni temporanee delle disposizioni previste per la generalità dell’utenza, secondo cui i consumi di energia elettrica devono essere misurati; con la determinazione n. 8/10, l’Autorità ha disposto che, per le richieste di connessione temporanea, da eseguirsi mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio, è possibile l’effettuazione della connessione, senza posa del gruppo di misura, nei seguenti casi:

– richieste di connessioni temporanee, di potenza non superiore a 30 kW e relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, qualora situate in centri storici individuati in base al decreto n. 1444;
– richieste di connessioni temporanee relative a luminarie.
– in riferimento alle disposizioni introdotte con la deliberazione ARG/elt 67/10 sono pervenute segnalazioni di criticità sia da parte di associazioni di spettacoli viaggianti, sia da associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti ulteriori rispetto a quelle trasmesse in occasione del processo di consultazione finalizzato alla deliberazione ARG/elt 67/10;
– in particolare, le segnalazioni da parte di associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti hanno evidenziato forti criticità connesse all’elevato impatto economico derivante dall’attuazione delle disposizioni in materia di misura dei consumi per le utenze alimentate mediante connessioni temporanee destinate a usi di abitazione;
– i consumi di energia elettrica per usi di abitazione, nei casi di connessioni temporanee, possono essere molto elevati, in quanto il fabbisogno energetico di tali abitazioni è soddisfatto prevalentemente attraverso la fornitura di energia elettrica;
– l’individuazione di eventuali soluzioni alternative per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in condizioni di sicurezza, richiede un certo tempo di attuazione e comporta costi anche rilevanti;
– secondo quanto riferito dalle associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti, le nuove modalità di gestione dei contratti di fornitura con la misura dei consumi ha fatto insorgere situazioni di criticità, anche in relazione al rischio di distacco della fornitura e alle conseguenti situazioni di grave disagio connesse alle condizioni climatiche.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
– la misura dei consumi dell’energia elettrica appare, in ogni caso, imprescindibile anche nell’ottica di favorire un utilizzo efficiente delle risorse;
– con il documento per la consultazione 37/2012/R/eel, l’Autorità propone, per la consultazione, alcune modifiche alla regolazione delle connessioni temporanee volte al superamento delle criticità segnalate.

RITENUTO OPPORTUNO:
– nelle more delle modifiche alla regolazione, che potranno essere intraprese a seguito del documento per la consultazione 37/2012/R/eel, in ragione delle esigenze di sicurezza, prevedere disposizioni urgenti volte a differire l’efficacia delle disposizioni in materia di misura dei consumi, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l’erogazione del servizio, fatto salvo quanto disposto da altre normative
DELIBERA
1. fino a successivo provvedimento, per i punti di prelievo alimentati a mezzo di connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione, i quantitativi di energia elettrica consumata sono determinati a forfait, ai fini della regolazione delle condizioni economiche e delle tariffe relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica, sulla base della potenza richiesta e di una durata di utilizzo pari a 6 ore/giorno;
2. restano in ogni caso in vigore gli obblighi di misura dei consumi, che vengono rilevati e resi disponibili ai clienti finali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
9 febbraio 2012 IL PRESIDENTE
Guido Bortoni