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Pubblicate le prime disposizioni in materia di riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
La Delibera 23 ottobre 2014 518/2014/R/eel, pubblicata sul sito dell’Authority lo scorso venerdì, dispone infatti le modalità applicative di quanto previsto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge n. 116/2014, in relazione alla riduzione degli oneri generali per gli utenti forniti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione.

Ecco il testo:

..omissis..

DELIBERA

Articolo 1 – Modifiche al TIT
1.1 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legislativo n. 93/11”, è aggiunta la seguente definizione:
decreto legge n. 91/14: è il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14;”.
1.2 Dopo il comma 70.9 del TIT sono aggiunti i seguenti commi:
70.10 Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettere c) e d), con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, e di cui al comma 2.2, lettere f) e g), le componenti tariffarie A e UC si applicano in misura ridotta, secondo modalità stabilite dall’Autorità, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legge n. 91/14.
70.11 Quanto previsto al comma 70.10 non si applica ai punti di prelievo di bassa e media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.”.

Articolo 2 – Decorrenza e modalità operative di prima applicazione
2.1 Ciascuna impresa distributrice applica, con decorrenza dal 1 gennaio 2015:
a) ai punti di prelievo in bassa tensione le disposizioni di cui al comma 70.10 del TIT;
b) ai punti di prelievo in media tensione le disposizioni di cui ai commi 70.10 e 70.11 del TIT. 6
2.2 In relazione ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, i benefici derivanti dall’applicazione di quanto previsto al precedente comma 2.1, lettera a), sono annullati a scomputo nell’ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legge 91/14.

Articolo 3 – Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
3.3 Il nuovo testo del TIT, così come risultante dalle integrazioni e modifiche di cui presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it dal 1 gennaio 2015, contestualmente all’entrata in vigore delle medesime modifiche ed integrazioni.