Ultime news

Con il termine “verifica” si intende il complesso delle operazioni finalizzate ad accertare la rispondenza dell’opera realizzata ai dati di progetto ed alla regola dell’arte. Le verifiche si distinguono in verifiche iniziali (Verifiche iniziali ai fini della sicurezza e della funzionalità; Collaudi; Omologazioni) e verifiche periodiche (Verifiche periodiche manutentive; Verifiche periodiche ispettive).
Le verifiche iniziali e periodiche, hanno la finalità comune del controllo della sicurezza e della funzionalità dell’impianto, dalla messa in esercizio sino alla demolizione (smontaggio).

Verifiche iniziali ai fini della sicurezza e della funzionalità effettuate prima della messa in esercizio a cura dell’installatore
Sono un obbligo di legge in quanto previste in attuazione del D.M. 37/08.
Nella dichiarazione di conformità l’installatore, tra l’altro, dichiara: “di avere controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richiesta dalle norme e dalle disposizioni di legge”.
Tra le verifiche iniziali ci sono anche quelle ispettive “a campione” ai sensi dell’art. 3 del DPR 462/01, svolte cura della struttura pubblica (INAIL).

Collaudi
Il collaudo, previsto per alcuni lavori pubblici, ha, soprattutto, una valenza tecnico-amministrativa.  Una definizione di “collaudo” è contenuta nel DPR 19/3/56 n. 302, “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative” che all’art. 40 (Definizione di collaudo), tra l’altro, si legge: “Sono considerati collaudi: a) Le prove eseguite per controllare la rispondenza del funzionamento degli impianti o dei macchinari ai risultati di studi o progetti ovvero alle clausole dei contratti di fornitura.”
….omissis….

Omologazioni
Per omologazione si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale si verifica la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti dalla normativa (art. 2.5.2 Guida CEI 0-14). Procedura confacente più a macchine che a impianti, ma spesso utilizzata per indicare la prima verifica dopo la messa in servizio (L’ISPESL omologava gli impianti di terra ed i parafulmini).
Si ricorda che per gli impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini “La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione” come prescritto dal DPR 462/01. Per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, è prevista una omologazione/prima verifica da parte di ASL/ARPA ai sensi dell’art. 5 dello stesso DPR 462/01.

Verifiche periodiche di manutenzione
La manutenzione degli impianti elettrici negli ambienti di lavoro è resa obbligatoria ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08 e deve essere documentata tramite la registrazione dei risultati che devono essere tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza.
La manutenzione degli impianti elettrici è oggetto di Norme specifiche CEI EN, Norme CEI e guide CEI (CEI EN 50110/1, Guida CEI 0-10) e di particolari prescrizioni nelle Norme impianti (CEI 64-8 e CEI 11-1)
La verifica periodica degli impianti elettrici, finalizzata ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza, è un momento non secondario della manutenzione.

Verifiche periodiche ispettive
Sono verifiche, imposte dalle prescrizioni del D.Lgs. 81/08, di macchine e/o impianti ritenuti particolarmente pericolosi. Sono affidate ad Enti pubblici o organismi “terzi” che svolgono un pubblico servizio. Riguardano, ad esempio: gru, ascensori, apparecchi a pressione, impianti di terra, parafulmini, impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Tabella I - "chi fa cosa" secondo quanto disposto dal DPR 462/01
Tabella I – “chi fa cosa” secondo quanto disposto dal DPR 462/01
Sicurezza degli impianti – Caratteristiche degli impianti elettrici

Per essere sicuro un impianto elettrico deve: Essere “pensato (progettato) e costruito in maniera corretta”; Essere “installato bene” usando “buoni componenti” (installatori ed impianto); Essere “regolarmente manutenuto”; Essere “Utilizzato bene”.

Identificazione e compiti dei verificatori

La Guida CEI 0-14 definisce, ai sensi del DPR 462/01:
– Verificatore la persona, dotata di specifica professionalità, incaricata dall’Ente verificatore alla effettuazione della verifica. Quando necessario, per gli impianti complessi, i verificatori possono essere coordinati dal Preposto alle verifiche (art. 5.2.16)
– Coadiutori alle verifiche le persone nominate dal committente per aiutare il Verificatore durante l’effettuazione della verifica (stesura cavi, apertura e chiusura di involucri, predisposizione delle attrezzature, ecc.). Nei casi più semplici il coadiutore alle verifiche, il Responsabile dell’impianto ed il Preposto ai lavori del committente possono coincidere. (art. 5.2.17)
Compete a loro:
Eseguire le verifiche con le procedure previste dalla regola dell’arte, ovverosia seguendo le prescrizioni specifiche inserite nelle Norme impiantistiche (CEI 64-8 e CEI 11-1, soprattutto) e le raccomandazioni contenute nelle guide (CEI 0-10, CEI 0-11, CEI 0-14, CEI 64-14, CEI 64-56, ecc.)
Dal punto di vista pratico le verifiche iniziali non differiscono molto da quelle periodiche se non per la situazione operativa che permette una maggiore discrezionalità nell’effettuazione delle verifiche iniziali in quanto l’impianto non è ancora in servizio.

Contenuti della verifica

La verifica deve essere condotta in maniera da consentire l’emanazione di un parere affidabile da parte del verificatore.
Esame a vista dell’impianto
Scopo dell’esame è quello di:
. controllare che i componenti siano: conformi alla regola dell’arte; scelti e messi in opera correttamente;  non danneggiati.
. controllare che l’impianto sia installato a regola d’arte esso comprende: esame a vista ordinario (senza uso di utensili o attrezzi) e/o esame a vista approfondito (con uso di utensili ed attrezzi). La scelta va fatta in funzione dello stato di conservazione dell’impianto, della gravosità del servizio, delle condizioni ambientali, della qualità della documentazione.

Prove e misure sull’impianto
Lo scopo delle misure o altre operazioni è quello di verificare che l’impianto risponda alle norme CEI. La misura comporta l’accertamento di valori mediante l’uso di appropriati strumenti.

Verifica dell’impianto
Per l’effettuazione occorre: assistenza (persona responsabile), periodicità (come da DPR 462/02 per ispettive, con valutazione aziendale per manutentive), campionatura (dipende dal tipo di impianto e dalla sua gestione), Dichiarazione di conformità (D.M. 37/08), documentazione di progetto, schemi elettrici e planimetrie, impianti preesistenti.
Le figure professionali interessate sono: a. Responsabile dell’impianto; b. Preposto alla verifica del committente; c. Coadiutori alle verifiche; Negli impianti semplici le 3 figure possono coincidere d. Preposto alle verifiche (PV); e. Verificatore (V).
Negli impianti semplici le 2 figure possono coincidere.

In riferimento alla Guida CEI-ISPESL 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”:
Per gli impianti preesistenti occorre accertarsi dell’esistenza di un livello di sicurezza accettabile. In diversi casi le norme indicano quando le norme precedenti assicurano un livello di sicurezza equivalente alle norme attuali.
Le norme CEI, alla luce del D.M. 37/08 e della Legge 1 marzo 1968 n. 186, devono essere considerate regola d’arte.
Le norme CEI rappresentano una evoluzione delle norme di prevenzione degli infortuni.

IL Decreto 37/08

Fra le tante leggi che disciplinano la realizzazione degli impianti elettrici, fondamentale è IL D.M.37/08. Questo Decreto regolamenta l’attività impiantistica definendo delle procedure di sicurezza da rispettare nella realizzazione degli impianti.

Articolo 1: Ambito di applicazione (elettrico e dintorni)

Si applica agli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile quali:
a) impianti di:  produzione;  trasporto;  distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

Articolo 6: Realizzazione ed Installazione degli impianti
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza e del dell’Ente Italiano di unificazione (UNI) Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.

Art. 7: Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte deve essere rilasciata dall’impresa installatrice secondo l’art. 7 del D.M. 37/08. Con essa il costruttore dell’impianto elettrico, dichiara:
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: rispettato il progetto; seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego; installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione; controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Art. 14 Legge 46/90: Verifiche
Questo articolo, ancora in vigore poiché non abrogato dal successivo D.M. 37/08, prevede delle “verifiche”. (quasi) MAI VISTE.
Le verifiche avrebbero dovuto essere eseguite dai comuni aventi più di 10.000 abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente (anche avvalendosi di professionisti) da: Comuni; USL; Comandi Provinciali VVF; ISPESL.

Legislazione della sicurezza: la manutenzione

La manutenzione di un impianto elettrico, realizzato a regola d’arte, è finalizzata a mantenere l’impianto secondo le condizioni di progetto e le indicazioni dei costruttori dei componenti e ad assicurarne, per quanto possibile, nel tempo di vita utile, oltre alla funzionalità anche a sicurezza (CEI 0-10). Il fine della manutenzione è quello di far si che le condizioni di installazione permangano nel tempo relativamente alla: tutela dei beni; funzionalità degli impianti; sicurezza delle persone.
Quando lo Stato ha voluto tutelare le persone o i beni lo ha detto esplicitamente (DM e DPR specifici). La manutenzione, ad esempio, è
obbligatoria per gli impianti: degli “edifici pubblici”; degli “edifici pregevoli per arte o storia”; dei “servizi pubblici”; dei luoghi di lavoro.
La manutenzione, invece, “non è obbligatoria”, ma appartiene al mondo della regola dell’arte, ad esempio, per gli impianti: degli edifici residenziali; dei luoghi di lavoro nei quali non operano lavoratori subordinati.
Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità, civile e penale, derivante dalla mancata manutenzione.
Legislazione della sicurezza: la manutenzione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le manutenzioni degli impianti elettrici dei luoghi di lavoro sono regolamentate sia dalle norme tecniche che da disposizioni legislative D.Lgs. 81/08.

DPR 22 ottobrre 2001, N. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Il regolamento è riferito agli ambienti di lavoro e più compiutamente alle attività soggette al D.Lgs. 81/08.
Procedure introdotte dal DPR 462/01
a) abrogazione delle disposizioni relative agli articoli 40 e 328 del DPR 27 aprile 1955 n. 547
b) abrogazione dei modelli a, b e c allegati al DM 12/9/59
Le verifiche del DPR 462/01 sono VERIFICHE PERIODICHE ISPETTIVE.

Principali novità

L’omologazione per gli impianti di messa a terra e le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, è fatta dall’installatore con il rilascio della dichiarazione di conformità al datore di lavoro.
L’INAIL (ex ISPESL) effettua a campione la prima verifica sulla conformità (solo per parafulmini e imp. di terra).
La periodicità per le verifiche periodiche passa da due a cinque anni per gli ambienti ordinari.
Vi sono più soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche oltre a ASL o ARPA (organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico).
Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere tutti omologati da ASL/ARPA.

Ambito di applicazione DPR 462/01
“Art. 1 – Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.”
Si promettono, poi, “uno o più decreti….di concerto” tra i Ministeri per definire gli impianti di cui sopra.
I Ministeri coinvolti sono:
• Ministero della Sanità
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico)
In attesa dei decreti, quali sono gli impianti a cui si applica il DPR 462/01, cioè da denunciare e verificare?
1- Parafulmini: ex art. 38 e 39 DPR 547/55 e DPR 689/59 (tab. A e B); solo LPS esterni no impianti autoprotetti risultanti dalla valutazione del rischio eseguita in conformità alla Norma CEI 81-10; no impianti con solo LPS interni (SPD).
2 – Impianti di terra per la protezione contro i contatti indiretti; no impianti di terra esclusivamente funzionali; no altre protezioni contro i contatti indiretti.
3 – Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione: art. 88 undecies; zone 0 e zone 1 per gas; zone 20 e zone 21 per polveri; no zone 2 (gas); no zone 22 (polveri)
Identificazione ai fini della periodicità biennale PARAFULMINI e IMPIANTI DI TERRA
(tocca al datore di lavoro)
Luoghi a maggior rischio in caso di incendio. (CEI 64-8 sez. 751).
• Forte affollamento (cinema, discoteche, spettacoli…)
• Difficile sfollamento (carceri, ospedali, alberghi, luoghi protetti per…)
• Strutture portanti combustibili
Cantieri edili.
• CEI 64-8 sez. 704.
• D.Lgs. 494/96, (Direttiva 92/57/CEE).
Locali ad uso medico.
• CEI 64-8 sez. 710 (ospedali, dentisti, ambulatori, estetisti, ….).
TUTTI GLI ALTRI SONO LUOGHI ORDINARI.

Sicurezza degli impianti: verifiche degli impianti elettrici DPR 462/01

Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell’impianto di terra i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e contro le correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti

Scopo
Scopo della Guida CEI 0-14 è quello di uniformare, per quanto possibile, sul territorio nazionale, l’interpretazione del DPR 462/01 e di fornire indicazioni chiare relativamente ai compiti degli Enti verificatori (ASL, ARPA e Organismi abilitati), ai contenuti delle documentazioni tecniche relative all’omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del citato Decreto.

Inadempienze
I tecnici degli Enti verificatori possono avere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (alcune ARPA e ASL) oppure la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (Organismi). In presenza di violazioni di Norme di legge penalmente sanzionate, limitatamente all’oggetto della verifica per cui è incaricato, il tecnico verificatore, con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal DLgs 758/94, l’altro, non UPG, provvederà a informare i soggetti competenti ai sensi dell’art. 331 del C.P.P. (Codice di Procedura Penale)

Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
……omissis ….

Alcuni chiarimenti

Il DPR 462/01 dice che il datore di lavoro deve far effettuare la verifica periodica ogni cinque (due) anni. A partire da quando?
Dice qualcuno: Elementare! Da quando è nato l’impianto, cioè dalla data della dichiarazione di conformità.
Se il Datore di lavoro fa effettuare le verifiche previste dal DPR 462/01 è a posto per quanto riguarda le verifiche sugli impianti elettrici e non deve fare (far fare) null’altro? In altre parole le verifiche imposte dal DPR 462/01 e le verifiche previste dalle Norme CEI sono la stessa cosa?
Chiarimento opportuno n. 1/2
NO, NON sono la stessa cosa! NON sono intercambiabili. Il DPR 462/01, dà, infatti, un duplice obbligo: L’art. 4 dice: “Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni …….”
Chiarimento opportuno n. 2/2
Il DPR 462/01, riguarda: 1. Parafulmini 2. Impianti di terra 3. Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (con le grosse limitazioni previste dal D.Lgs. 233/03, art 88 undecies). Cioè solo alcuni degli aspetti della sicurezza elettrica, riesumati dal vecchio DPR 547/55. Resta l’obbligo generale di garantire la sicurezza elettrica, che è cosa ben più vasta!
Periodicità CEI, che è?
Talvolta le Norme CEI danno indicazioni di periodicità di interventi, ad es. 64-8 sez. 710. Ad es. la Norma CEI 11-1, all’art. 9.9 dice:
“L’efficienza di un impianto di terra deve essere verificata mediante esami a vista e prove prima della messa in servizio dell’impianto e, successivamente, ad intervalli non superiori a: • 6 anni per le stazioni elettriche degli impianti del distributore pubblico. • 3 anni per gli impianti utilizzatori. Ad es. la Norma CEI 11-1, all’art. 9.8.1 dice: “La condizione di alcuni elementi componenti gli impianti di terra, particolarmente interessati da condizioni corrosive, deve essere controllata mediante ispezione periodica (ad esempio ogni 5 anni).”
Nota: Generalmente è buona regola, per l’ispezione, scavare in pochi punti (ad esempio in corrispondenza di giunti, di zone di discontinuità del terreno).
Ad es. la Norma CEI 64-8, all’art. 710.62 prescrive verifiche periodiche:
a) Prova dispositivi di controllo isolamento (sei mesi).
b) Controllo tarature (un anno)
c) Collegamenti equipotenziali (3 anni)
d) Due prove gruppi elettrogeni (1 e 4 mesi)
e) Prova batterie servizi di sicurezza (6 mesi)
f) Prova interruttori differenziali (1 anno)

Per. Ind. Giampiero Bonardi
Tecnico verificatore DPR 462/01, Membro CT 64 CEI