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impianti elettriciScrivo la presente mail per porle un quesito che in questo periodo sembra diventato di moda….
Ho progettato un nuovo impianto elettrico per una concessionaria auto, nel mio incarico tra gli altri impegni c’era anche la D.L. impianto elettrico.
Ormai giunti al termine del cantiere dopo più di 3 anni, mi vengono mosse alcune contestazioni tipo: pochi sopralluoghi in cantiere (fatti oltre 50), inesistente gestione della contabilità della parte elettrica e dei conti dell’installatore.
Le chiedo se esiste una specifica da qualche parte che determini quale sia il minimo di sopralluoghi da fare o quale sia il criterio per determinarli, per completezza specifico che oltre alle visite di cantiere ero in costante contatto telefonico con il responsabile tecnico dell’installatore.
Non avendo ricevuto specifica richiesta e/o incarico dalla Committenza mi ritengo sollevato dal dover verificare e controllare la contabilità di cantiere dell’installatore.

Per. Ind. Colombo Pietro

impianti elettriciPer una precisa risposta al quesito è necessario esaminare nel dettaglio i termini inseriti nell’incarico professionale da lei sottoscritto e gli importi delle opere sui quali è stato determinato l’emolumento professionale.
A titolo di esempio secondo la vecchia, ed abrogata, disciplina delle tariffe dei periti industriali di cui alla Legge Legge 12.03.1957, n° 146 le Tabelle B/4 alla Classe III “Impianti di servizi generali” – “C” la tangente della retta delle tariffe era pari a 0,32. Dall’importo ricavato dall’applicazione delle formule si determinavano i singoli importi parziali delle prestazioni professionali indicate nella Tabella C/4. In questa tabella il valore delle prestazioni di “Direzione tecnica dei lavori“ valeva, circa, in media il 15 % dell’importo dell’intero incarico non considerando le maggiorazioni per incarico parziale.
Da questo importo è possibile quantificare l’importo delle singole prestazioni parziali (sopralluoghi in cantiere). Queste prestazioni potevano essere quantificate anche a discrezione oppure a vacazione secondo una tariffa professionale oraria concordata con il committente. Suddividendo l’importo totale della prestazione di direzione lavori con il numero dei sopralluoghi effettuati è possibile determinare l’importo di ciascuna prestazione e verificarne la congruità economica.
A nostro modesto parere i sopralluoghi svolti nel periodo indicato (circa 1 ogni tre settimane) risultano sufficienti per la direzione lavori di opere di bassa o media complessità, per una esatta determinazione del numero di sopralluoghi è necessario esaminare gli importi e le condizioni dell’incarico professionale.
La tenuta della contabilità dei lavori deve essere esplicitamente citata, e quantificata in termini di tipologia delle prestazioni e di importo ad esse correlati, nell’incarico professionale. Se tali prestazioni non sono inserite nell’incarico professionale il professionista non ha l’obbligo per la relativa esecuzione, salvo pattuizioni posteriori con il committente.
A titolo di verifica può calcolare i compensi professionali sulla base del DM Giustizia 17/06/2016 “Applicazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Detto DM e il DLgs di riferimento si applicano agli appalti pubblici, ma possono essere un buon riferimento anche per i lavori privati.
L’incarico professionale deve essere conforme ai requisiti di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (Gazzett Ufficiale n.189 del 14-8-2017) in vigore dal 29-8-2017.
In ogni caso può richiedere la determinazione delle prestazioni e del relativo onorario professionale al suo Ordine professionale di appartenenza oppure far vidimare dal medesimo la congruità degli importi in parcella riferiti alle prestazioni svolte.