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domandaBuongiorno, chiedo il vostro parere in merito a una disputa con E-Distribuzione: il cliente ha il contatore di consegna all’interno della proprietà in quanto l’abitazione non è recente ed è posizionato all’interno del box auto, adesso ha realizzato un impianto fotovoltaico e deve connetterlo alla rete di distribuzione. All’atto del ricevimento del preventivo di connessione, oltre a dichiarare lavori complessi per sostituzione della montante della zona, viene richiesto l’esecuzione di nicchia esterna e relativi cavidotti per spostare la consegna lungo la recinzione. È una richiesta lecita?
Grazie, Luca Andrighetto

rispostaPurtroppo le informazioni fornite consentono di fornire una risposta generale. Infatti, andrebbe chiarito:
• se il preventivo di connessione dell’impianto di produzione è contestuale alla richiesta di modifica della potenza contrattualmente impegnata;
• se il locale dov’è installato il contatore (apparato di misura) ha cambiato destinazione nel tempo, lasciando presagire che si tratti di una connessione antecedete il 1985;
• se il box auto si trova in un ambiente classificato a maggior rischio ai fini della prevenzione incendi.

Ad ogni modo, cercando di generalizzare, segnaliamo che le norme che regolamentano la localizzazione del punto di misura sono contenute all’articolo 9 del TIC – Testo Unico delle Connessioni (Allegato C alla Delibera ARERA 616-23/R/eel), secondo il quale:
9.1 Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in posizione accessibile per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale.
9.2 Nel caso di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature di misura sono centralizzate in apposito vano.
9.3 Nel caso di proprietà recintate le apparecchiature di misura vengono localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
9.4 Nel caso l’installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell’ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente”.

Riguardo il locale destinato alla posa delle apparecchiature di misura, la Guida CEI 64-61 ricorda che “L’ubicazione delle apparecchiature di misura di energia elettrica deve essere tale da evitare di dover accedere alle stesse attraverso locali dove si trovino macchinari in movimento o apparecchiature pericolose e non deve essere prevista negli ambienti:
• umidi (muri con manifestazioni saline e macchie di umido)
• bagnati (presenza di vapori o gocce su pareti)
• a temperatura elevata (temperatura costantemente superiore a +40 °C)
• con possibilità di depositi salini
• polverosi (presenza di consistenti polveri in sospensione)
• con emanazioni corrosive (presenza di vapori o gas corrosivi)
• con pericolo di incendio (presenza di materie, pulviscoli o vapori infiammabili)
• con pericolo di esplosioni (presenza di materiali, gas o vapori esplosivi)
• freddi (temperatura costantemente inferiore a -20 °C se all’esterno, o a 0 °C se all’interno)”.

Il fatto che il contatore si trovi in un box singolo, quindi, non è idoneo. Come anticipato in premessa, le connessioni realizzate prima dell’emanazione del Provvedimento CIP 42/86 contemplavano anche la posa delle apparecchiature di misura all’interno delle singole unità immobiliari (pratica in molte aree già abbandonata negli anni ’60). Non è da escludere quindi che uso del locale sia variato nel tempo e, pertanto, oggi il contatore si trova in posizione non idonea.