Lavoro da circa 10 anni come operaio/impiegato per una azienda di impianti elettrici, e dovrei succedere a mio padre come Responsabile Tecnico e in futuro anche come Titolare. L`azienda opera secondo le lettere a), b) e g), mentre io sono in possesso di una Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. Ho chiesto alla Camera di Commercio provinciale se è possibile la mia nomina a RT ma non hanno saputo darmi una risposta certa, perciò vi chiedo se è possibile ottenere qualche delucidazione in più.
Alessandro Boni
Dispiace apprendere da più lettori che la Camera di Commercio non fornisce risposte certe ai propri utenti. Il riferimento normativo è il decreto 37/08 (decreto 22 gennaio 2008, n.37), che definisce all’articolo 4 le modalità di ottenimento dei requisiti per il responsabile tecnico, la figura “chiave” per l’abilitazione all’attività impiantistica:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Nel Suo caso i 10 anni di attività nell’impresa di famiglia le assicurano ampliamente la possibilità di ereditare i requisiti tecnico professionali, in virtù del comma 2. Comprovando gli effettivi periodi di prestazione lavorativa non avrà problemi ad ottenere il riconoscimento dei requisiti per assumere il ruolo di responsabile tecnico.