Vorrei chiarimenti in merito al decreto affitti brevi (Decreto Legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito in Legge n. 191). I quesiti sono :
1) Chi installa i dispositivi di controllo/prevenzione? (lettera G dm 37/08)
2) Se all’ interno della casa o camera non vi è nessuna fonte, che possa creare monossido di carbonio (stufe, ecc.) è comunque obbligatorio installare i rilevatori?
Grazie, Bruno De Stefano
L’art. 13 ter del DL n. 145 18.10.203 convertito con Legge n. 191 del 15.12.2023 “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale” ha introdotto, a carico del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, gli obblighi in materia di richiesta di CIN (codice identificativo nazionale) e di installazione di estintori di componenti per il controllo dell’atmosfera interna alle unità locate. Riportiamo il comma 3 e il comma 7 dell’articolo 13 del suddetto decreto:
3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico- ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:
7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché’ di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
1) I dispositivi di rivelazione CO e gas combustibili (metano o GPL) ed eventuali rivelatori di fumo/fiamma vanno installati da impresa abilitata ai sensi DM 37/08 in possesso dei requisiti per l’installazione degli impianti di cui alla lettera g) art. 1 comma 2 così come definiti all’art. 2 comma 1 lettera h)
2) I rivelatori di gas combustibile devono essere installati nei pressi degli apparecchi alimentati dagli stessi ad altezze rapportate ai centri di emissione. I rivelatori di CO vanno installati nei locali ove sono installati detti apparecchi e precauzionalmente negli altri locali.
La norma di riferimento è UNI 11522 “Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici e similari – Installazione e manutenzione”. Nella suddetta norma sono indicati i criteri di posizionamento, le altezze di installazione in rapporto alla tipologia di gas combustibile.
Gli impianti tecnici a servizio delle unità immobiliari (elettrici, di illuminazione, elettronici, di riscaldamento, di alimentazione apparecchi a gas, etc.) dovranno presentare la dichiarazione di conformità, con i relativi allegati obbligatori, e verificati secondo le scadenze periodiche indicate dalla legislazione e dalla normativa tecnica di riferimento. Anche le nuove installazioni prescritte dal citato DL dovranno presentare la relativa dichiarazione di conformità.