QUESITO TECNICO
Fulmini in condominio
- 5408
- 11 Febbraio 2020
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E’ obbligatorio, per l’amministratore di un condominio senza portineria e quindi senza lavoratori dipendenti assunti, incaricare un professionista o uno studio tecnico per redigere al valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche?
Carmine Duò
No, non lo è. L’obbligo legislativo discende dall’applicazione dell’articolo 84 del DLgs 81/08, che si applica esclusivamente ai luoghi di lavoro:
Art. 84. Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
In alcuni casi potrebbe essere richiesto ai fini antincendio secondo il decreto 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) – Attività 77: edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m.
Non vuol dire però che non sia utile valutare il rischio contro i fulmini in condominio. Anzi, in caso di danno da fulmine, l’amministratore potrebbe essere chiamato in causa per negligenza.
La valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche secondo le norme CEI 81-10/2 è obbligatoria nel caso in cui nel condominio vi siano inserite attività lavorative ( ad esempio uffici, laboratorio di analisi cliniche, studi dentistici e negozi al piano terra dello stesso condominio . In questo caso vi sono più datori di lavoro. Dal punto di vista economico,non è conveniente che ogni singolo datore di lavoro effettua la valutazione del rischio di cui sopra, ma risulta economico effettuare una sola valutazione consideranto l’intero edificio condominiale, magari trovando degli accordi con l’amministratore.
Con rifermento al punto S.10.6.4 del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015):
S.10.6.4 Protezione contro le scariche atmosferiche
1. Per tutte le attività deve essere eseguita una valutazione del rischio dovuto ai fulmini
Santo si sbaglia.
Ogni datore di lavoro deve effettuare la sua valutazione del rischio. Irrilevante il fattore economico. Come fa l’amministratore a valutare quali attività , quali materiali, quanto personale è presente nelle varie unità immobiliari adibite a luogo di lavoro? E cosa succede se cambia una singola attività? Devono riaggiornare il documento?
L’amministratore può far redigere una valutazione generale dello stabile (obbligatoria nei casi prospettati dalla pregiata redazione) che verrà acquisita dai singoli datori di lavoro per redigere il dVR di ciascuno.
spero di essermi spiegato saluto
Corrado Marini
Buon giorno. Va bene legger le norme ma bisogna applicarle con criterio. Ogni datore di lavoro deve redigere la valutazione, ma se ne esiste già una globale dell’edificio va bene questa. Si se cambia qualcosa va rifatta. Ciò ne dà più validità . Inoltre cosa significa senza portineria o personale assunto. I contratti con aziende di pulizia o manutenzione valgono come presenza lavorativa. Redigere le valutazioni serve sempre.
Si dimentica un fatto importante, ex legge 46/90 e relativo DPR 467/91:
– art. 4 (progettazione impianti) “…..la redazione del progetto è obbligatoria…..”
* comma c) “……..per gli impianti elettrici ……per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI …..”
Questi ambienti potevano essere le centrali termiche condominiali, la autorimesse o la presenza di studi medici
* comma d “…..nonché per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in edifici di volume complessivo superiore a 200mq………..o in edifici con volume pari o superiore ai 200mq con altezza superiore ai cinque metri….”
La verifica e quindi l’eventuale progetto erano già obbligatori dal 1991 senza scomodare il Dlgs 81/08
sig turcato, mi scusi, cosa centra il progetto? qui si parla di valutazione dei rischi.
La lettura del testo della legge e la sua comprensione le rivelerà che nell’articolo citato, l’analisi del rischio da lei evocato è implicito in quanto c’era, per i limiti indicati, l’obbligo del progetto dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (parafulmine) a meno che non si dimostrasse (tramite calcoli) che la struttura era autoprotetta. Tali documenti, progetto o valutazione di autoprotezione venivano richiesti dai Comuni (quelli seri) in virtù della legge di cui sopra, prima di dare la concessione edilizia. E quindi?.
L’analisi del rischio era già previsto e normato.
Un saluto