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II decreto 20 dicembre 2012 disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti delle seguenti attività:
a) edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi;
b) impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione;
c) edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
d) depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
e) depositi di soluzioni idroalcoliche”;
f) impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
g) depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

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