Per chi deve vendere un immobile , alcuni notai chiedono la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico . Ricordo però che successivamente alla publicazione della legge 37/08 il ministro Tremonti aveva fatto inserire la clausola che non era obbligatorio produrre tale documento .
Vorrei chiedervi cortesemente di indicarmi i dettagli di tale decreto.
Cremonesini Claudio e Mauro snc
La prescrizione da Lei citata era contenuta nell’articolo 13 del decreto 37/08:
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
Tale articolo è stato abrogato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195). Ecco l’estratto dell’articolo 35, realtivo al decreto 37/08:
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e’ soppresso.