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Uno dei principali argomenti oggetto di profonda revisione all’interno della nuova edizione della Norma è senza dubbio rappresentato dagli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
L’aggiornamento del documento nasce non solo da esigenze normative, ma anche legislative. Con il decreto ministeriale 3 agosto 2015 emanato ai sensi dell’art.15 comma 3 del D.Lgs. 139/06, e la regola tecnica ad esso allegata, il noto “Codice di Prevenzione Incendi”, è cambiato radicalmente l’approccio alla progettazione in materia di prevenzione incendi.
Inoltre la Norma ha richiesto diversi aggiustamenti legati all’introduzione del Regolamento Prodotti da Costruzione (il cosiddetto “CPR” – Regolamento UE 305/2011) in materia di cavi, introdotto nel 2017.
Nell’ottava edizione della Norma CEI 64-8 convergono quindi i contenuti dei seguenti documenti:
– Variante V3 (marzo 2017), il documento che ha introdotto le prime modifiche alla Sezione 422 (Protezione contro gli incendi) e introdotto le Sezioni 532 (Dispositivi per la protezione contro il rischio di incendio) e 538 (Dispositivi di controllo;
– Variante V4 (maggio 2017), che ha considerato per la prima volta l’impiego dei cavi rispondenti alle classi di reazione al fuoco previste dalla Norma EN 50575 recependo il Regolamento UE 305/2011 (CPR).
– Variante V5 (febbraio 2019), con i primi lineamenti sulla protezione degli impianti dalle sovratensioni di manovra.
– Progetti di Norma C.1229 e C.1258 , battezzati “Variante Fuoco” in inchiesta pubblica nel 2019, e, dopo l’esame dei commenti ricevuti, di nuovo inchiesta pubblica nel corso del 2020.
L’introduzione di questi nuovi contenuti ha apportato numerose e sostanziali modifiche, non solo alla sezione 751, ma anche alla parti 4 e 5 della Norma. Vediamo alcune delle novità più interessanti:

Nella sezione 422 “protezione contro gli incendi” la Tabella per i prodotti non normati viene aggiornata con l’introduzione fra i componenti elettrici gli “elementi lineari” e, per la resistenza al riscaldamento, la “prova di termopressione con biglia” (Tabella 1). La stessa tabella riporta informazioni aggiornate relative alla prova al filo incandescente, che saranno affrontate nella Sezione 511.
Viene inserito, leggermente rimaneggiato rispetto all’inchiesta pubblica, il seguente commento agli articoli 422.2 e 422.3:

“Se i componenti elettrici, che possono raggiungere temperature superficiali pericolose o che sono tali da produrre archi o scintille nel loro funzionamento ordinario, sono posti in vicinanza di elementi di materiale facilmente infiammabile, si devono prendere precauzioni per limitare il riscaldamento di questi elementi: se si ricorre alla interposizione di schermi termicamente isolanti, questi devono venire realizzati con i materiali aventi un adeguato grado di reazione al fuoco, secondo D.M. del 26 giugno 1984 Min. Int., D.M. del 10 marzo 2005 e D.M. del 15 marzo 2005 Min. Int..
Si devono interporre elementi realizzati con gli stessi materiali anche quando i componenti elettrici sono da collocare su elementi che non siano in grado di resistere ad elevate temperature (come per es. nel caso di apparecchi di illuminazione) o ad archi o scintille: tuttavia, nel caso di apparecchi dí illuminazione dotati di ballast e marchiati con il simbolo F questi elementi addizionali non sono necessari”.

Tabella 1 – In accordo con la Sezione 422 della nuova Norma CEI 646-8, per i prodotti non normati, possono essere applicati i criteri di prova indicati nella presente Tabella.

Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Nella Sezione 511 dal titolo “Conformità alle Norme e corretta installazione”, vengono meno alcune limitazioni all’utilizzo della schiuma poliuretanica contenute nella precedente edizione della Norma. E’ concesso quindi l’utilizzo di schiume poliuretaniche senza particolari restrizioni, in conformità alle istruzioni del produttore, a patto che rispettino determinate caratteristiche (devono superare la prova del filo incandescente a 850 gradi se utilizzate in pareti cave, a 650 gradi in tutti gli altri casi): In caso di pareti cave la schiuma, eventualmente utilizzata in aggiunta ai mezzi di fissaggio della cassetta o scatola alla parete cava (mezzi normalmente presenti nelle cassette o scatole per pareti cave), deve superare la prova di Glow-wire a 850 °C anziché a 650 °C.

Nella nuova edizione della norma i termini “otturazioni” e “otturati” sono stati sostituiti da “sigillature” e “sigillati”. Inoltre spariscono le prescrizioni relative alle modalità di posa “standard” delle barriere tagliafiamma per garantire il rispristino della resistenza al fuoco dell’elemento attraversato, e rimanda ai libretti di uso dei costruttori dei singoli dispositivi, che sarà necessario archiviare insieme alla documentazione di progetto.

527.2 Sigillature
527.2.1 Quando una conduttura attraversa elementi costruttivi di separazione classificati ai fini della resistenza al fuoco, le aperture che restano tra l’elemento costruttivo e la conduttura dopo il passaggio devono essere sigillate in modo da ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo attraversato.

527.2.2 Gli elementi da incasso non devono alterare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo attraversato.

Commento
527.2.2 A tal fine si faccia riferimento alla certificazione di prova dei prodotti da costruzione rilasciati dal fabbricante o alle indicazioni contenute al punto S.2.15, comma 4 del DM 18/10/2019.

Il punto 527.2.4 (spazi interni alle canalizzazioni) è stato completamente riscritto “le condutture che attraversano elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza al fuoco devono essere sigillate per ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento attraversato se e come previsto dal sistema di sigillatura impiegato di cui all’articolo 527.2.1 e 527.2.3”.
Riferimenti alle sigillature e agli sbarramenti tagliafiamma sono riportati anche nel successivo articolo 527.3 “influenze esterne”.

527.3 Influenze esterne
527.3.1 Le sigillature di cui agli articoli 527.2.1 e 527.2.2 nonché gli sbarramenti tagliafiamma devono essere in grado di resistere alle influenze esterne cui sono sottoposti.
NOTA per sbarramenti tagliafiamma si intendono barriere in materiale incombustibile disposte sui percorsi dei cavi aventi forma e dimensione adatte ad impedire lo scavalcamento (propagazione) della fiamma (vedasi punto 5.7.3 CEI 11-17)

Dispositivi di protezione
Nei luoghi in cui, secondo la Norma CEI 64-8, Sezione 751, esiste un rischio particolare di incendio, sono richieste misure di protezione preventive contro il rischio di incendio. Ciò si può applicare anche ad altri luoghi dell’impianto elettrico, a seconda dell’analisi del rischio.
Per la scelta dei dispositivi di protezione e di comando, si deve tener conto del possibile impatto sulla funzione prevista, per es. correnti di guasto di frequenze più elevate, correnti continue di guasto o aumento delle correnti di dispersione. La nuova Norma considera come dispositivi di protezione contro l’incendio: interruttori differenziali con Idn inferiore a 300 mA; dispositivi di rilevamento del guasto dovuto all’arco (gli AFDD); i dispositivi di protezione contro le interferenze d’arco; indicatori di corrente di guasto verso terra e controllori di isolamento nei sistemi IT.
In caso di impedimenti tecnici, in alternativa alle misure riportate da 532.2 a 532.6, si possono usare i seguenti sistemi:
– Dispositivi destinati a fornire una protezione automatica:
– Dispositivi destinati a fornire una segnalazione di allarme;
Questo è molto importante perché consente, ad esempio, in caso di necessità di selettività (impedimento tecnico), di omettere la protezione da 300 mA in presenza di un sistema di rivelazione incendi.

La protezione contro il sovraccarico, prescritta in 473.1 della Parte 4, può essere omessa quando la perdita di alimentazione potrebbe causare un rischio maggiore. È raccomandato non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza; in tal caso, la Norma richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare la protezione per un cortocircuito a fondo linea.
Ai fini dell’omissione della protezione dai sovraccarichi, la corrente nominale (o di regolazione) dell’eventuale dispositivo di protezione contro i sovraccarichi può essere scelta in accordo con
la condizione:
IB ≤ IZ < In
Laddove dovesse risultare necessaria, secondo valutazione dei rischi, la protezione dai sovraccarichi, è raccomandata l’installazione di un dispositivo di segnalazione di intervento rinviata ad un luogo presidiato.
I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere scelti ed installati in modo da evitare che una sovracorrente in un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti dei servizi di sicurezza.

Disposizione degli SPD in funzione della protezione contro la sovracorrente
La posizione del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti utilizzato per proteggere gli SPD può avere un’influenza sulla continuità dell’alimentazione dell’impianto e sull’effettivo livello
di protezione della tensione al suo interno.
a) Se il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti dell’SPD è collegato all’interno del circuito di derivazione dell’SPD, la continuità dell’alimentazione non risente del guasto dell’SPD, ma né l’installazione né l’apparecchiatura sono protette da possibili sovratensioni successive dopo l’intervento di detto dispositivo di protezione. In un tale allestimento, il livello effettivo di protezione che identifica Uprot = Up + ΔU, dove ΔU è la caduta di tensione sulla linea e sull’OCPD (se in serie all’SPD), risulta aumentato, a seguito della caduta di tensione nel dispositivo esterno di protezione contro le sovracorrenti collegato in serie all’SPD.

Nel caso in cui dovesse risultare necessario proteggere dalla sovratensione apparecchi facenti parte dei servizi di sicurezza, questa dovrebbe essere realizzata impiegando configurazioni che garantiscano la continuità dell’alimentazione; OCPD e SPD dovrebbero essere corredati di segnalazione di intervento/guasto rinviata a distanza.