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Desidererei sapere se il progetto per l’ampliamento di un impianto elettrico in edificio esistente e già dotato di abitabilità/agibilità (art. 11 comma 1) e non connesso ad interventi edilizi (art. 11 comma 2) deve essere presentato in comune e nel caso chi lo deve presentare, il progettista o l’installatore?
La CILA è equivalente a permesso per costruire o alla DIA per cui si rientra nel comma 2 dell’art. 11?

Manlio Balatresi

Questo il comma 1 dell’Art. 11 del decreto 37/08:

Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

La dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori (tra cui il progetto ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 comma 2) doveva essere consegnata dall’impresa installatrice allo Sportello unico per l’edilizia. Questo prima dell’emanazione del Decreto Semplificazione del 2012 (Decreto Legge 9 Febbraio 2012) che non prevede più, nel caso in esame, il deposito della documentazione presso lo sportello unico:

Art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Alcuni comuni tuttavia continuano a richiedere tale documentazione, consigliamo quindi un passaggio preventivo allo sportello unico locale per chiarimenti.

La CILA (Comunicazione Inizio Lavoro Asseverata) non costituisce un permesso di costruire o una denuncia di inizio attività, per le quali si utilizza la procedura della SCIA. A seconda dei casi deve essere presentata la documentazione di progetto degli impianti elettrici ai sensi del comma 2 dell’art. 11.