Per una caldaia condominiale dove la potenza non supera i 6 kw per quanto riguarda il sistema elettrico, e la superficie dei locali è ridotta sussiste obbligo di progetto da parte di professionista abilitato?
Mauro DeAngelis
L’impianto da Lei descritto se funzionalmente collegato ad un impianto elettrico condominiale soggetto ad obblighi di progetto rientra tra quelli soggetti così come prescritto nel decreto 37/08 “Art. 5. Progettazione degli impianti”, del quale riportiamo le parti applicabili al caso in oggetto:
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Negli altri casi, il progetto è previsto dal decreto 37/08 declinato secondo quanto indicato a comma 2 dell’art. 5:
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;