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~DDevo controllare se è sufficiente la luce di emergenza in  una grossa Azienda soggetta CPI> di 10.000 m². In una nota pubblicazione si dice che per le Norme Europee deve essere > 1lux al centro delle vie di fuga, viceversa in relazione a Leggi Italiane si usa 5 lx . Da 1 a 5 c’è un abisso. Chi ha ragione?

Ing. Giulio Dall’Olio via mail

~RNelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco solitamente il valore dell’illuminamento di sicurezza è definito dalle specifiche Regole tecniche di prevenzione incendi. Nel caso prospettato per dare una risposta esaustiva si deve preventivamente classificare l’attività soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, determinare la Regola tecnica di prevenzione incendi applicabile e quale sia il valore dell’illuminamento di sicurezza indicato nella stessa.

Ad esempio se si tratta di un luogo di lavoro con attività n° 70. C del DM 151/11″Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg e superficie oltre 3000 m² “, non vi è una specifica regola di prevenzione incendi che imponga un livello minimo di illuminazione lungo le vie di uscita.
Per converso negli edifici a uso uffici (attività n° 71 del DM 151/11) nel D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” al Cap 9.3.1. comma 5 è prescritto che:
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno un’ora“;
Ritornando alle attività non normate da una specifica Regola tecnica di prevenzione incendio sono da applicare:
a) le prescrizioni generali di prevenzione e protezione indicate dal D.Lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO ai seguenti paragrafi:
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
b) le prescrizioni del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” al Cap. 3.13 – “illuminazione delle vie di uscita”:
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
c) le prescrizioni di cui al DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” al Cap. S.4.5.9 – Illuminazione di sicurezza:
1.Deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a garantire l’esodo degli occupanti.
2. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l’esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente.
Pertanto nella determinazione del livello di illuminamento garantito dall’impianto di illuminazione di sicurezza ove non sia indicato uno specifico valore in lux nella Regola tecnica di prevenzione incendi si devono applicare le indicazioni della Norma UNI EN 1838 o altra norma equivalente su indicazione del progettista. Nello specifico il Par. 4.2.1 della Norma UNI EN 1838:
Per le vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 lx. La banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, deve avere un illuminamento non minore del 50% del precedente valore. Vie di esodo di larghezza maggiore devono essere considerate come insieme di percorsi di larghezza pari a 2 m, oppure essere fornite di illuminazione antipanico“.
Vi è da notare come il valore dell’illuminamento (non minore di 1 lux) deve essere calcolato al suolo e non come usualmente ad 1 metro dal piano di calpestio. Il calcolo dell’illuminamento deve considerare le altre prescrizioni riportate nella UNI EN 1838.
A completamento di quanto sopra riportato può essere utile leggere quanto indicato nella nostra risposta del 13 luglio 2015.
Ha risposto per NT24:
Roberto De Girardi

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