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Sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 i decreti di recepimento per l’Italia delle direttive europee “compatibilità elettromagnetica (EMC)” e “materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (LV o BT)“.
L’Avvocato Antonio Oddo intervistato presso ANIE (Nuove Direttive LVD e EMC: mercoledì 22 il corso ANIE) ci aiuta a inquadrare il contesto del recepimento in italia delle direttive bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Due direttive fondamentali per il settore in quanto interessano la gran parte delle apparecchiature elettriche e dei materiali utilizzati sia negli ambienti di lavoro sia negli ambienti domestici.
Le direttive riguardano infatti apparecchiature di qualsiasi genere, dagli elettrodomestici agli elettroutensili, dal materiale da installazione ai sistemi di illuminazione, e comportano notevoli novità rispetto al passato, sostituendo direttive in alcuni casi obsolete:

Nuovi obblighi e nuove responsabilità: la “dichiarazione di conformità UE”
Le nuove direttive introducono nuovi obblighi e nuove responsabilità, in quanto non sono più coinvolti sono fabbricanti o importatori ma anche tutta la filiera commerciale con precisi obblighi e precise responsabilità che riguardano anche i distributori.
Cambia profondamente il modo di presentare il materiale elettrico sul mercato in quanto si richiedono a garanzia degli utilizzatori tutta una serie di indicazioni che riguardano:
– l’identificazione del prodotto (modello, numero di prodotto, tipo, lotto, serie ecc.);
– l’identificazione del produttore (nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante o autorizzato);
– l’identificazione dell’importatore;
– la tracciabilità commerciale (ma anche industriale e identificazione fisica del prodotto);
– il riferimento a quale direttiva fa riferimento la dichiarazione e quali norme o specifiche tecniche sono state applicate;
– l’identificazione dei soggetti responsabili.

Sono state introdotte nuove sanzioni, pecuniarie e amministrative anche per violazioni di obblighi formali: mentre in passato apporre con disinvoltura una marcatura CE poteva significare una violazione di tipo generico e non ben individuata, ora  la violazione ha una sanzione specifica.

Non si tratta solo di obblighi, ma anche di opportunità, in quanto la conformità alle norme comunitarie, purchè sia vera e sia effettiva, può comportare un diritto alla libera circolazione del materiale elettrico e quindi alla libera commercializzazione in tutti i paesi europei.

“Vale di più” il testo nazionale o quello comunitario?
Le direttive sono state recepite in italia con notevole ritardo (i testi comunitari sono stati pubblicati nel 2014), per cui è lecito domandarsi se “vale di più” il testo della direttiva comunitaria in quanto tale o il testo nazionale? La risposta è molto semplice nel quadro dell’ordinamento nazionale comunitario ma principalmente nel contesto delle sentenze della Corte di Giustizia: in ogni caso “vale di più” il testo originale comunitario. Anche alla luce dei notevoli e frequenti errori che si trovano nel corpo dei decreti nazionali di recepimento nessun obbligo o nessuna sanzione può essere imposta se non alla luce dei principi di diritto comunitario che prevedono se e quali obblighi si possono imporre alle imprese.

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