Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro dell’interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attivita’ produttive che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita’ produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo del n. 14 dell’Allegato 1 alla
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
‘Allegato 1 – n. 14. Procedimento di prevenzione degli
incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 7 dicembre 1984, n. 818.’.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
‘Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di ‘regolamento’, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali
.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.’.
– La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
– Si riporta il testo dell’art. 49 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122:
‘Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di
servizi). – 1. All’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “indice di regola” sono
sostituite dalle seguenti: “puo’ indire”;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
le parole: “ovvero nei casi in cui e’ consentito
all’amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti”.
2. All’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: “La nuova data della riunione puo’ essere fissata
entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta
provenga da un’autorita’ preposta alla tutela del
patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici
per le attivita’ produttive e per l’edilizia, ove
costituiti, o i Comuni, o altre autorita’ competenti
concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti
il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle
conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o
consultivi comunque denominati di competenza del Ministero
per i beni e le attivita’ culturali.”;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. In caso di opera o attivita’ sottoposta anche
ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si
esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di
servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti
di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.”;
b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: “Fermo
restando quanto disposto dal comma 4-bis” e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: “Per assicurare il rispetto
dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei
provvedimenti in materia ambientale puo’ far eseguire anche
da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti
pubblici dotati di qualificazione e capacita’ tecnica
equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le
attivita’ tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal
caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a
esclusivo carico del soggetto committente il progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”;
c) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:
“4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della
conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
d) il comma 6-bis e’ sostituito dal seguente:
“6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.”;
e) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
“7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’, alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta’
dell’amministrazione rappresentata.”;
f) il comma 9 e’ soppresso.
3. All’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “rappresentanti delle
amministrazioni” sono inserite le seguenti: “ivi comprese
quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando
quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumita'”;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti
dal seguente:
“3. Al di fuori dei casi di cui all’art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche’ dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita’, la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell’art.
120 della Costituzione, e’ rimessa dall’amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una
regionale o tra piu’ amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu’ enti locali. Se
l’intesa non e’ raggiunta nei successivi trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo’ essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e’ espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.”.
4. All’art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo la parola “assenso” sono aggiunte le seguenti
“e la conferenza di servizi,”.
4-bis. L’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita’
– Scia). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l’esercizio di attivita’
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche’ di quelli imposti dalla
normativa comunitaria. La segnalazione e’ corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’
personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia
delle imprese di cui all’ art. 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire
le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi
in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi
o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque
salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’
false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche’ di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo’ sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione e’
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla
normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita’
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo’ riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu’ delle norme sul silenzio
assenso previste dall’art. 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con
la reclusione da uno a tre anni”.
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della
concorrenza ai sensi dell’ art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai
sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni
“segnalazione certificata di inizio attivita'” e “Scia”
sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di
inizio attivita'” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come
parte di una espressione piu’ ampia, e la disciplina di cui
al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita’
recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema
produttivo e la competitivita’ delle imprese, anche sulla
base delle attivita’ di misurazione degli oneri
amministrativi di cui all’art. 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e’ autorizzato ad
adottare uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le
associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e
ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle
piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e
criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi
in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di
attivita’, nonche’ alle esigenze di tutela degli interessi
pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,
ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche’ degli adempimenti
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla
dimensione dell’impresa ovvero alle attivita’ esercitate;
c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione,
delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici
abilitati nonche’ delle dichiarazioni di conformita’ da
parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli
per le imprese in possesso di certificazione ISO o
equivalente, per le attivita’ oggetto di tale
certificazione;
f) coordinamento delle attivita’ di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita’ degli stessi in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater
sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con
effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all’ art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
– Si riporta il testo dell’art. 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229), come modificato dal presente
regolamento.:
Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). – 1. Il
certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio nei locali, attivita’, depositi, impianti ed
industrie pericolose, individuati, in relazione alla
detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti che comportano in caso di
incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei
beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a
norma dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi.
2. Il certificato di prevenzione incendi e’ rilasciato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su
istanza dei soggetti responsabili delle attivita’
interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni
in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti
responsabili delle attivita’ ed a carico dei soggetti
responsabili dei progetti e della documentazione tecnica
richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed
attivita’ di tipo complesso, il Comando provinciale dei
vigili del fuoco puo’ acquisire, ai fini del parere di
conformita’ sui progetti, le valutazioni del Comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi,
per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal
Comitato stesso, nonche’ richiedere il parere del Comitato
centrale tecnico scientifico di cui all’art. 21.
4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco
acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita’ di cui
al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti
la conformita’ delle attivita’ alla normativa di
prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o
professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati
ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero
dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e
l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al
possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dell’interno.
5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza
dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione
incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio
del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita’ competenti ai
fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validita’ del
certificato di prevenzione incendi stabilito con il
regolamento di cui al comma 1, l’obbligo di richiedere un
nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di
lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione
dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi
e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni
di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
a norma dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sono dettate
le disposizioni attuative relative al procedimento per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso
disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del
certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del
provvedimento di deroga all’osservanza della normativa di
prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli
impianti e alle attivita’ in essi svolte che presentino
caratteristiche tali da non consentire l’integrale
osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita’.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28
dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
– Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 23
del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione
dell’attivita’). – 1. Chiunque, in qualita’ di titolare di
una delle attivita’ soggette al rilascio del certificato di
prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il
rinnovo del certificato medesimo e’ punito con l’arresto
sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro,
quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione
e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi
pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni, da
individuare con il decreto del Presidente della Repubblica.
previsto dall’art. 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese
ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di
prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero
e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni
medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti, il prefetto puo’ disporre la
sospensione dell’attivita’ nelle ipotesi in cui i soggetti
responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico per i quali i servizi
medesimi sono obbligatori. La sospensione e’ disposta fino
all’adempimento dell’obbligo.
Art. 23 (Oneri per l’attivita’ di prevenzione
incendi). – 1. I servizi relativi alle attivita’ di
prevenzione incendi di cui all’art. 14, comma 2, sono
effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo
quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuate le attivita’ di prevenzione incendi rese a
titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi
di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale.
L’aggiornamento delle tariffe e’ annualmente rideterminato
sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre
dell’anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai
servizi di vigilanza antincendio, che l’onere finanziario
per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria,
in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle
attrezzature necessarie.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101.
– Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
Art. 25 – 1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
del Ministro per la semplificazione normativa, e’ approvato
un programma per la misurazione degli oneri amministrativi
derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate
alla competenza dello Stato, con l’obiettivo di giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per
una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede
europea. Per la riduzione relativa alle materie di
competenza regionale, si provvede ai sensi dell’art. 20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi
attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita’
di misurazione in raccordo con l’Unita’ per la
semplificazione e la qualita’ della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita’
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d’azione per
la semplificazione e la qualita’ della regolazione di cui
al comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo
nonche’ il raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al
comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano,
nell’ambito della propria competenza, sulla base delle
attivita’ di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e’ istituito presso la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell’effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e’ delegato
ad adottare uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all’art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita’ di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e’ data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
– Il decreto del Presidente della Repubblica del 26
maggio 1959, n. 689, abrogato dal presente regolamento,
recava: Determinazione delle aziende e lavorazioni
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, abrogato dal presente regolamento, recava:
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 214, abrogato dal presente regolamento, recava:
Regolamento recante semplificazione delle procedure di
prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in
serbatoi fissi di capacita’ complessiva non superiore a 5
metri cubi.
– Il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio
1982, abrogato dal presente regolamento, recava:
Modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27
settembre 1965, concernente la determinazione delle
attivita’ soggette alle visite di prevenzione incendi.
– Il decreto del Ministro dell’interno 8 marzo 1985
(Direttive sulle misure piu’ urgenti ed essenziali di
prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta
provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818), e’
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1985,
n. 95.
– Il decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998
(Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione ed
al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonche’ all’uniformita’ dei connessi
servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco),
e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998,
n. 104.
– Il decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006
(Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a
pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966), e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87.
– Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione
dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli
impianti all’interno degli edifici), e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo vigente dell’art. 22 del citato
decreto legislativo n. 139 del 2006:
Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione
incendi). – 1. Nell’ambito di ciascuna Direzione regionale
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile e’ istituito un Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo
territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione
degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti
compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa
gli esperti per l’effettuazione delle visite tecniche,
nell’ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di
prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed
attivita’ di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga
all’osservanza della normativa di prevenzione incendi
inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui
attivita’ presentino caratteristiche tali da non consentire
il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all’emanazione da parte delle regioni della
disciplina per l’esercizio delle competenze amministrative
in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato,
nella composizione integrata prevista dall’art. 19 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a
svolgere l’istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell’art.
8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a
formulare le relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di
cui all’art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni
relative alla composizione e al funzionamento del Comitato
di cui al comma 1.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 19 della citata
legge n. 241 del 1990:
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita’
– Scia). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l’esercizio di attivita’
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche’ di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche’ dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita’ da
parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri
di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche’ dei relativi elaborati
tecnici, puo’ essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e’ previsto l’utilizzo esclusivo della modalita’
telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte
dell’amministrazione.
2. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque
salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’
false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche’ di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo’ sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione e’
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla
normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, restano altresi’ ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull’attivita’
urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e alle sanzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 38 del citato
decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112:
Art. 38 (Impresa in un giorno). – 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all’art. 41 della Costituzione, l’avvio di attivita’
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, e’ tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita’ o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta’ fondamentali, l’efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita’ produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall’art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l’unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita’ produttiva e
fornisce, altresi’, una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita’
relative alla costituzione dell’impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall’art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita’ relative alla attivita’ produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per
l’espletamento delle procedure e delle formalita’ per i
prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell’esercizio dell’attivita’ di impresa puo’ essere
affidata a soggetti privati accreditati (Agenzie per le
imprese). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita’ che costituisce titolo autorizzatorio per
l’esercizio dell’attivita’. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita’ discrezionale da
parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita’ istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai
requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni
relative allo sportello unico, delegandole alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume
la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme
di gestione congiunta con l’ANCI;
e) l’attivita’ di impresa puo’ essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita’,
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo’ richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli
strumenti urbanistici, e’ previsto un termine di trenta
giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il
responsabile del procedimento non puo’ essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
2011 prevista dall’art. 12, comma 7, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo
sportello unico per le attivita’ produttive ovvero a
fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio gli elementi
necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi
dell’art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010,
il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e,
sentita la regione competente, nomina un commissario ad
acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli
sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sono individuate le eventuali misure che
risultino indispensabili per attuare, sul territorio
nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more
della sua attuazione, la continuita’ della funzione
amministrativa, anche attraverso parziali e limitate
deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attivita’ produttive, i comuni adottano le misure
organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita’ di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche’ le
modalita’ per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e’ sufficiente
l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all’art. 1
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita’ delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente articolo.
6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
– Per il testo dell’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 2
Finalita’ ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.
3. Le attivita’ sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attivita’, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita’.
4. L’elenco delle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione di cui all’Allegato I del presente regolamento e’ soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell’elenco delle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, e’ effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attivita’ industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l’uniformita’ delle procedure, nonche’ la trasparenza e la speditezza dell’attivita’ amministrativa, le modalita’ di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno.
8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all’art. 2:
– Per il testo dell’art. 17 della citata legge n. 400
del 1988, si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334(Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose):
Art. 8 (Rapporto di sicurezza). – 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita’ uguali o superiori a quelle indicate
nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e’
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all’art. 7, comma 1, e’ parte integrante, deve
evidenziare che:
a) e’ stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per
l’ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all’art.
14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d’emergenza interni
e sono stati forniti all’autorita’ competente di cui
all’art. 20 gli elementi utili per l’elaborazione del piano
d’emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all’allegato II ed indica, tra
l’altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l’inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche’ le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia’ esistenti.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri dell’interno, della sanita’ e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell’allegato II e tenuto conto di quanto gia’
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l’adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche’ i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all’emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche’
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente
articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi,
predisposti in attuazione di altre norme di legge o di
regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e’ inviato all’autorita’
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi’
come previsto all’art. 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell’inizio
dell’attivita’;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti
alle disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l’obbligo di riesame
biennale di cui all’art. 7, comma 4, deve riesaminare il
rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall’art. 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell’ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall’analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all’art. 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita’ di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell’esercizio della facolta’ di cui
all’art. 22, comma 2, il gestore predispone una versione
del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni
riservate, da trasmettere alla regione territorialmente
competente ai fini dell’accessibilita’ al pubblico.
10. Il Ministero dell’ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita’ ai criteri di cui all’allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, dandone
comunicazione alle autorita’ destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla
Commissione europea l’elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni.
– Per il testo dell’art. 23 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 3
Valutazione dei progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche’ dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo’ richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita’ degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
Art. 4
Controlli di prevenzione incendi
1. Per le attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attivita’, mediante segnalazione certificata di inizio attivita’, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attivita’ di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita’ o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’ previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attivita’ di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’ previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita’ di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita’ delle attivita’ di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e’ chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Note all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 5
Attestazione di rinnovo periodico
di conformita’ antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita’ antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento e’ tenuto ad inviare al Comando, e’ effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita’ di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e’ elevata a dieci anni. Art. 6
Obblighi connessi con l’esercizio dell’attivita’
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonche’ di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita’, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attivita’. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
Note all’art. 6:
– Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Deroghe
1. Qualora le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita’ stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita’ di cui al comma 1, anche i titolari di attivita’, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I.
3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne da’ contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e’ stata presentata ed al richiedente.
Note all’art. 7:
– Per il testo dell’art. 22 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note all’art. 1.
Art. 8
Nulla osta di fattibilita’
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilita’ dei progetti di particolare complessita’, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita’.
Art. 9
Verifiche in corso d’opera
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera. Art. 10
Raccordo con le procedure dello sportello unico
per le attivita’ produttive (SUAP)
1. Per le attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attivita’ di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e’ completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
Note all’art. 10:
– Si riporta il testo vigente dell’art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attivita’
produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
Art. 10 (Chiusura dei lavori e collaudo). – 1. Il
soggetto interessato comunica al SUAP l’ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la
quale si attesta la conformita’ dell’opera al progetto
presentato e la sua agibilita’, ove l’interessato non
proponga domanda ai sensi dell’art. 25 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il
certificato di collaudo effettuato da un professionista
abilitato.
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui
alle lettere a) e b) consente l’immediato esercizio
dell’attivita’.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni
della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni
ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad
effettuare i controlli circa l’effettiva rispondenza
dell’impianto alla normativa vigente entro i successivi
novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla
certificazione non risulti la conformita’ dell’opera al
progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle
vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale,
il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli
uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari
assicurando l’irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese
dell’impresa, dandone contestualmente comunicazione
all’interessato entro e non oltre quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1;
l’intervento di riduzione in pristino puo’ essere
direttamente realizzato anche da parte dell’imprenditore
stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza,
le Amministrazioni e le Autorita’ competenti non possono in
questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti
pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all’art. 4,
comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformita’ al procedimento di cui all’art. 7,
l’imprenditore comunica al SUAP l’inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell’impianto produttivo.
– Il citato decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche’ all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita’ complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita’ di cui all’Allegato I, sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.
3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le nuove attivita’ introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia’ previste per le attivita’ di analoga complessita’, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita’ introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita’ di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Note all’art. 11:
– Per il riferimento al citato decreto del Ministero
dell’interno 4 maggio 1998, vedasi nelle note alle
premesse.
– Per il riferimento al citato decreto del Ministero
dello sviluppo economico n. 37 del 2008, si veda nelle note
alle premesse.
– Per il testo dell’art. 23 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
– Per il riferimento al citato decreto del Ministro
dell’interno 3 febbraio 2006, si veda nelle note alle
premesse.
– Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 37 del 1998, si veda nelle note alle
premesse.
– Per il testo dell’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 12
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita’ complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita’ soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2 : dalle parole: a conclusione di un procedimento fino alle parole: attivita’ medesime;
3) comma 4: dalle parole: Ai fini fino alle parole: prevenzione incendi e dalle parole: oltre ad eseguire fino alle parole: accertamenti e valutazioni;
f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Note all’art. 12:
– Per il riferimento al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 689 del 1959, si veda nelle note alle
premesse.
– Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 37 del 1998, si veda nelle note alle
premesse.
– Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 214 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
– Per il testo dell’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente
regolamento, si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come
modificato dal presente regolamento:
Art. 6 (Attivita’ edilizia libera). – 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica nonche’ delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attivita’ di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita’ di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all’esercizio dell’attivita’ agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attivita’ agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle
unita’ immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l’indice di permeabilita’, ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2
allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di
cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati
identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di
inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale
una relazione tecnica provvista di data certa e corredata
degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un
tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il
committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilita’, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all’art.
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,
tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e’ fatto
obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica
di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la
relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori
ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e’
ridotta di due terzi se la comunicazione e’ effettuata
spontaneamente quando l’intervento e’ in corso di
esecuzione.
Art. 13
Clausola di neutralita’ finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita’ previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 1 agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Maroni, Ministro dell’interno
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237