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Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione Frequently asked questions, recentemente aggiornata e relativa allo strumento agevolativo Beni Strumentali – “Nuova Sabatini”, (introdotto dal Decreto-Legge del Fare – articolo 2 del Decreto-Legge n. 69/2013), finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è stata pubblicata una serie di quesiti ricorrenti al Ministero. Segnaliamo in particolare tre quesiti sulle rinnovabili: uno sull’ammissibilità di acquisto degli impianti fotovoltaici, uno sull’eolico e uno sugli impianti di produzione. Eccoli di seguito.

E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico?
L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

Tra le spese ammissibili rientra la realizzazione di un impianto eolico?
L’impianto eolico di qualsivoglia entità non è ammissibile in quanto ai sensi della Circolare 4/T del 2006 dell’Agenzia del Territorio deve essere iscritto nella categoria 1/D Opifici per la quale categoria si applica il coefficiente di ammortamento del 4% “Fabbricati destinati all’industria” e quindi in bilancio è ascrivibile alla voce B.II.1.

Sono agevolabili anche impianti di produzione di energia, oltre al fotovoltaico (es.: impianti di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori)? Se si, i contributi sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?
Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo)e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell’art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con l’agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all’art. 26 D.lgs. 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
Nel paragrafo 7 dell’Allegato 1 (Dati relativi all’investimento) compare una tabella nella quale devono essere inseriti i dati relativi alle “Spese per beni nuovi di fabbrica”. Considerato che è agevolabile anche l’acquisto di beni usati – nel caso di “acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita” – non risulta chiaro dove possano essere inseriti i dati relativi a questo tipo di beni. I beni usati non sono agevolabili. L’acquisizione da parte di un investitore indipendente degli attivi direttamente connessi a un’unità produttiva chiusa o a rischio di chiusura è una delle tipologie di investimento previste dal regolamento 800/2008, ma nel caso di specie può rientrare nelle spese ammissibili esclusivamente l’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione in questione. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)