Qual è il panorama legislativo in materia di verifiche di ascensori nei condomini?
La legislazione italiana è sempre stata attenta – in modo crescente a partire dalla seconda metà del secolo scorso – nel richiedere che determinati tipi di impianto e determinati tipi di macchine, per il particolare impatto che potevano avere sulla sicurezza dei lavoratori o dei cittadini , fossero assoggettate ad un regime di verifiche ispettive periodiche da parte di soggetti indipendenti, per tenerne sotto controllo il livello di sicurezza. Gli ascensori installati nei condomini rientrano tra quella tipologia di macchine per cui è previsto un regime di verifiche ispettive periodiche.
Inizialmente le regole che disciplinavano l’installazione, il collaudo e le verifiche periodiche e straordinarie, nonché le prescrizioni tecniche che dovevano essere seguite erano contenute in disposizioni di legge a carattere nazionale. Successivamente, con l’avvento delle nuove regole per la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo, questa materia particolare è stata disciplinata da una direttiva europea ad hoc, la 95/16/CE, meglio nota come “direttiva ascensori“.
Questa direttiva fissa i Requisiti essenziali di sicurezza che devono essere posseduti dagli ascensori per poter circolare nel territorio dell’Unione Europea, nonché le regole per la loro commercializzazione. In Italia la Direttiva ascensori è stata recepita dal DPR 162/99 che, tra le altre cose, disciplina il regime delle verifiche ispettive. Prima dell’entrata in vigore di questo decreto la titolarità dell’effettuazione delle verifiche era di Enti o strutture pubbliche , quali ENPI, ISPESL, ASL o le ARPA.
Il DPR 162/99 ha stabilito che le verifiche possono essere effettuate , oltre che dalle ASL o dalle ARPA a seconda della legislazione regionale, possono essere effettuate anche da Organismi provati abilitati dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Decreto si applica attualmente agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento che rientrano nella definizione di ascensore secondo il DPR 5 Ottobre 2010 n. 214, quali ad esempio le piattaforme elevatrici ed i servoscala per disabili.
E’ da sottolineare che a breve detto decreto sarà ulteriormente modificato per recepire le novità introdotte dalla Direttiva 2014/33/UE che sostituirà pienamente la 95/16/UE a partire dal 20 aprile 2016. Il regime delle verifiche però rimarrà sostanzialmente invariato rispetto a quanto previsto dalle attuali disposizioni.
Quali sono i soggetti coinvolti nelle verifiche degli ascensori nei condomini?
I soggetti coinvolti nel regime delle verifiche periodiche e straordinarie stabilite dal DPR 162/99 sono l’amministratore o il proprietario dello stabile, il manutentore ed il soggetto incaricato delle verifiche.
Partiamo dall’amministratore (ovvero dal proprietario) di uno stabile in cui è installato un ascensore, che ha la responsabilità di :
– trasmettere entro 10 giorni dalla data della Dichiarazione di conformità CE/UE dell’ascensore la documentazione di messa in servizio al Comune competente per territorio o alla Provincia autonoma competente secondo il prorpio statuto ai fini del rilascio del numero di matricola;
– fare effettuare regolari manutenzioni dell’impianto;
– sottoporre lo stesso a verifica periodica ispettiva, ogni due anni, da parte di un soggetto indipendente;
– sottoporre l’ascensore a verifica ispettiva straordinaria nei casi previsti e cioè a seguito di modifiche costruttive, di incidenti o di verbale negativo di verifica periodica;
– comunicare al Comune le eventuali modifiche costruttive cui è stato sottoposto l’ascensore.
Per quanto riguarda le verifiche bisogna sottolineare che l’amministratore o il proprietario sono inoltre tenuti a fornire tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili all’esecuzione delle stesse, quali ad esempio la presenza e la completezza della documentazione degli ascensori e l’accessibilità ai locali. Per quanto riguarda la messa in esercizio invece, va sottolineato che la documentazione trasmessa deve essere conforme a quanto previsto dall’articolo 12 del DPR 162/99 e contenere almeno le seguenti informazioni:
– l’indirizzo dell’edificio dove è installato l’impianto;
– le principali caratteristiche tecniche;
– Il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore;
– Il nominativo o la ragione sociale dell’installatore e del fabbricante nel caso di montacarichi o apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore;
– Il nominativo della ditta incaricata della manutenzione;
– Il nominativo del soggetto incaricato dell’effettuazione delle verifiche periodiche.
Per quanto riguarda la manutenzione, l’amministratore/Proprietario incarica una ditta in possesso dei requisiti di cui al DM 37/2008 art. 1.2 lettera f. Il personale delle ditte che effettua gli interventi di manutenzione deve avere svolto un percorso formativo specifico ed essere in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura e comunemente definito patentino.
La ditta incaricata ai sensi dell’articolo 15 del DPR 162/99 provvede a:
– effettuare regolari manutenzioni al fine di contenere il normale degrado ed il deterioramento dei componenti;
– effettuare verifiche semestrali mirate a controllare le condizioni di sicurezza dell’impianto, (quali ad esempio prove dei componenti di sicurezza, prove di isolamento ecc.) e a riportarne gli esisti in apposito registro che deve essere reso disponibile in occasione delle verifiche ispettive di legge;
– promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate ed a verificarne l’avvenuta corretta esecuzione dei lavori di ripristino.
La ditta di manutenzione è la prima responsabile della sicurezza dell’impianto e , come ricordato sempre dall’articolo 15 del DPR 162/99, è tenuta a fermare l’ascensore e a metterlo in sicurezza qualora ravveda l’esistenza di situazioni di pericolo.
In questo caso la ditta di manutenzione è tenuta ad informare immediatamente il proprietario, il Comune e il soggetto incaricato dell’esecuzione delle verifiche periodiche.
Per quanto riguarda il terzo soggetto si ricorda che alle verifiche provvedono:
– l’Azienda Sanitaria locale competente per territorio;
– in alternativa alle ASL, le ARPA, dove la legislazione regionale lo prevede;
– gli Organismi di Certificazione notificati per la direttiva ascensori ;
– gli Organismi di Ispezione accreditati secondo la Norma ISO 17020, secondo quanto previsto dal DPR 19 gennaio 2015, n° 8.
Le verifiche ispettive periodiche e straordinarie sono onerose e le spese relative sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
Che cosa devono accertare le verifiche periodiche degli ascensori?
Le verifiche periodiche di cui all’art. 13 del Dpr 162/99 sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’ascensore sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente nonché l’ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Nello specifico, il verificatore individuato dall’organismo incaricato dalle verifiche, effettua:
– Un esame a vista finalizzato a valutare l’installazione e la conservazione dei componenti dell’impianto, con particolare riguardo ai componenti di sicurezza (es. verifica dell’integrità e del corretto montaggio del limitatore di velocità, dell’idoneità dell’integrità dei dispositivi di blocco, dell’idoneità e dell’integrità delle difese del vano corsa, dell’integrità delle funi , dell’idoneità degli attacchi delle funi al contrappeso, ecc.).
– Una serie di prove finalizzate a verificare l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi di sicurezza quali la prova degli extracorsa, le prova di intervento del paracadute e , negli impianti idraulici, la prova di intervento della valvola di sovrapressione, e della valvola di blocco.
– Alcune misure strumentali (le misure dell’isolamento dei circuiti , la misura dello scorrimento tra funi e puleggia di frizione ).
A conclusione della verifica ispettiva il verificatore compila il verbale di verifica che ne attesta l’esecuzione e l’esito; il verbale deve contenere almeno i seguenti elementi:
– l’identificazione univoca del documento;
– i riferimenti della normativa applicabile in relazione alla data di collaudo;
– l’identificazione e la firma dell’ispettore con evidenza del proprio numero di iscrizione all’ordine professionale;
– i dati caratteristici dell’ascensore (portata , capienza, corsa, velocità, ecc.)
– l’individuazione delle parti e dei componenti principali sottoposti a verifica;
– I riscontri numerici delle misure effettuate con l’indicazione delle unità di misura;
– l’elenco degli strumenti utilizzati, con i riferimenti di matricola che ne consentano l’identificazione;
– la data di esecuzione della verifica,
– l’esito dell’ispezione (positivo o negativo).
In caso di esito negativo l’Organismo è tenuto a darne notizia tempestivamente al Comune di competenza che provvederà a disporre il fermo dell’ascensore.
Una volta rimosse le cause che hanno determinato il parere negativo, il proprietario (o il legale rappresentante) dovrà richiedere al Soggetto incaricato delle verifiche una verifica straordinaria finalizzata alla rimessa in esercizio dell’ascensore.
Quando si effettuano le verifiche straordinarie degli ascensori e in che cosa consistono?
Le verifiche straordinarie sono disciplinate dall’art. 14 del DPR 162/99 e possono essere richieste dall’amministratore o dal proprietario dello stabile per modifiche costruttive, a seguito di incidente o a seguito di verbale negativo in occasione di verifica ispettiva periodica.
Focalizziamo la nostra attenzione sulle verifiche straordinarie a seguito di modifiche costruttive poiché gli altri due tipi di verifica sono simili alla verifica periodica.
Le verifiche straordinarie a seguito di modifiche costruttive devono essere richieste in occasione :
• del cambiamento della velocità, della portata o dalla corsa
• della sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro pistone, delle porte di paino delle difese del vano o di altri componenti principali.
Il riferimento più recente di buona tecnica per la modifica degli ascensori preesistenti alle norme UNI EN 81-1 81-2 è costituito dalle serie delle norme UNI 10411. Nel corso del 2016 sono anche uscite due norme, sempre della serie UNI 10411, che costituiscono il riferimento di buona tecnica per ascensori rispondenti alla Direttiva.
Nelle Norme sopracitate, oltre alle regole di installazione, viene definita la documentazione che deve accompagnare ciascun tipo di modifica e trasformazione.
La verifica straordinaria parte pertanto dall’acquisizione della documentazione prodotta dalla ditta installatrice che ha eseguito il lavori e dalla verifica della sua congruità e completezza.
La documentazione comprenderà, a seconda degli interventi effettuati, relazioni tecniche, schemi e certificati dei componenti di sicurezza sostituiti.
Il verificatore, oltre a svolgere le operazioni già viste in occasione delle verifica periodica accerta, mediante esame a vista e, se necessario, misure e rilievi, la rispondenza della documentazione a quanto installato.
Il verbale di verifica, oltre a contenere le informazioni già viste per il verbale di verifica periodica, deve contenere l’indicazione delle modifiche effettuate con i riferimenti alla documentazione relativa.