Al fine di soddisfare quanto indicato all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i si chiede quali siano le verifiche, le misure e i controlli da eseguire. Si ringrazia anticipatamente.
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L’Articolo 80 – “Obblighi del datore di lavoro” prescrive quanto segue:
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
E’ evidente che per soddisfare l’articolo 80 non è sufficiente eseguire verifiche, misure e controlli, ma a monte, occorre seguire quanto previsto dal Decreto 37/08 per gli impianti (ovvero progettazione e installazione dell’impianto “a regola d’arte”) e di scelta e utilizzo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e direttive comunitarie (marcatura CE, libretto di uso e di manutenzione, scelta dell’apparecchiatura idonea secondo l’impiego ecc.).
Controlli, prove e le misure (controlli di manutenzione) sono invece richiesti dall’articolo 86 dell’81/08:
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
In particolare, per gli impianti elettrici, devono essere eseguiti i controlli previsti dalla Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” (attualmente in revisione al CEI), ovvero esame a vista, prova degli interruttori differenziali, prove di continuità, misura della resistenza di terra ecc. ecc.
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