Non solo Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (l’ 81/08). Passiamo in rassegna tutti i documenti legislativi che prescrivono la registrazione delle verifiche periodiche di manutenzione da parte del datore di lavoro.
Troppo spesso si confonde la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico con gli interventi di riparazione o sostituzione degli apparati guasti. La manutenzione ordinaria (o preventiva) è la somma di tutte le attività volte a prevenire malfunzionamenti o infortuni provocati dal degrado dell’impianto elettrico nel tempo.
L’articolo 86 del DLgs 81/08 ha formalizzato per tutte le attività, l’obbligo di redigere un registro dei controlli sull’impianto elettrico.
Il controllo può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro, il quale può delegare un tecnico “esperto” in materia.
Se il registro non è presente, sono previste sanzioni fino a 1800 euro.
In realtà l’obbligo, per il datore di lavoro, di mantenere efficienti gli impianti elettrici esiste dal 1955,
Il DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” all’art.267. “Requisiti generali degli impianti elettrici” dice “Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio”.
Anche la redazione di un registro dei controlli non è una novità. Vediamo in quali ambiti era già stata introdotta, e da quali provvedimenti.
1. Locali di pubblico spettacolo
I locali di pubblico spettacolo (cinema, discoteche, ecc..) sono soggetti, secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8 sez. 752, a controlli particolarmente rigidi soprattutto per quanto riguarda gli impianti di sicurezza. Segnaliamo in particolare il DM 22/02/1996 ed il DM 19/09/1996:
Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996
Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento (Gazzetta Ufficiale n.113 del 16 giugno 1996)
Art. 8 – Adempimenti di enti e privati
Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché siano mantenuti efficienti l’impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative…
Decreto Ministeriale del 19 Agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n° 214 del 12 settembre 1996)
Art. 18 – Gestione della sicurezza
1.Il responsabile dell’attivita’, o persona da lui delegata, deve provvedere affinche’ nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformita’ a quanto previsto dalle normative vigenti.
6. Il responsabile dell’attivita’, o personale da lui incaricato, e’ tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici di sicurezza.
2. Attività turistico alberghiere
Le attività di controllo sono introdotte da DM 09/04/1994. L’articolo 16 prescrive il registro dei controlli da mantenere a disposizione dei vigili del fuoco.
Decreto Ministeriale 9 aprile 1994
Approvazione Della Regola Tecnica Di Prevenzione Incendi Per La Costruzione E L’esercizio Delle Attività Ricettive Turistico Alberghiere (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994)
Art. 14 – Gestione della sicurezza
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.
Art.16 – Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico … tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
3. Edilizia Scolastica
Il registro dei controlli periodici per le scuole viene introdotto già nel 1992 dall’articolo 12 del Decreto 26 Agosto 1992.
Decreto Ministeriale 26 Agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992)
Art.12 – Norme di esercizio
A cura del titolare dell’attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente.
4. Impianti sportivi
L’attuale legislazione si basa sul DM 06/06/2005, che modifica il DM 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.
Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005)
Art. 11 – Gestione della sicurezza
prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici e dell’illuminazione di sicurezza. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. Edifici di interesse storico/artistico
Sono due i documenti ai quali far riferimento: Il DM 20/05/1992 (edifici destinati a musei, gallerie esposizioni o mostre) ed il DPR 30/06/1995 (edifici destinati a biblioteche o archivi).
Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 569
Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 31 maggio 1992)
Art. 10 – Gestione della sicurezza
Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. Il quale deve verificare che siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell’edificio. In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1995)
Art 9 – Gestione della sicurezza
Per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;