Nel corso degli ultimi anni si è assistito al formarsi di indirizzi giurisprudenziali – in particolare di legittimità – sempre maggiormente puntuali in materia di installazione ed utilizzo di telecamere (palesi od occulte) nel contesto del luogo di lavoro. Il tema, che procede di parti passo con le soluzioni tecnologiche che nel tempo si rendono disponibili, risulta di particolare interesse anche per l’installatore, in quanto si pone sulla sottile e talvolta evanescente linea che separa la giusta preoccupazione per la protezione della sicurezza e del patrimonio aziendale, dalla non meno giustificata ed importante necessità di tutelare la dignità ed i diritti del lavoratore soggetto a controllo.
La stessa normativa in materia – a cominciare dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) – si è nel tempo sviluppata al fine di conciliare tali esigenze ed evitare nel contempo una prematura obsolescenza dovuta al progresso continuo delle maliarde possibilità che il mercato propone ed alla cui tentazione spesso appare difficile resistere da parte dell’imprenditore.
E’ pertanto evidente che per il professionista che opera nel settore sia sempre maggiormente rilevante mantenere un aggiornamento su come i principi fondamentali del diritto fronteggino simili sfide, riuscendo a coglierne gli elementi fondamentali che siano dirimenti anche rispetto alle pronunce giurisprudenziali che talvolta appaiono prima facie in contrasto tra loro. Nell’ultimo numero di GIE avevamo affrontato il tema della liceità dell’utilizzo di una telecamera nascosta al fine di perseguire comportamenti illeciti posti in essere in ambiente lavorativo. Ma, in termini più ampi, quali sono i criteri giuridici che presiedono l’utilizzabilità di immagini raccolte mediante un sistema di videosorveglianza nel caso in cui dovessero essere poste alla base di una contestazione disciplinare? Un’ipotesi diffusa da gestire correttamente, come ci illustra…
Il caso della telecamera autorizzata
La società Alfa aveva installato un sistema di videosorveglianza finalizzato alla protezione del proprio patrimonio aziendale, comprensivo di una telecamera puntata su di una cassa con operatore. Scopo primario della telecamera – al di là della sicurezza immediata – era quello di evitare contestazioni da parte dei clienti in merito alla consegna del resto o comunque tentativi di appropriazione di denaro da parte di terzi. Detto impianto di controllo a distanza era stato da tempo autorizzato dall’Ispettorato del Lavoro ai sensi dell’art. 4 St. Lav. nella versione antecedente alle modifiche successivamente introdotte dal DLgs. 151/2015.
Dall’esame delle riprese la società doveva rilevare che il dipendente Tizio, addetto alla cassa stessa, non era fidato per come ci si sarebbe potuti legittimamente attendere: infatti, le immagini mostravano come lo stesso in occasione di operazioni di cambio del contante avesse fatto scivolare alcune banconote dalla cassa… alla propria tasca. Indipendentemente dal valore – piuttosto limitato – delle somme così trafugate, la società Alfa decideva comunque di intervenire, contestando formalmente a Tizio l’illecito sulla base delle riprese effettuate, ed assumendo i conseguenti gravi provvedimenti disciplinari.
Tizio, tuttavia, contestava la sanzione comminata, in quanto questa si basava esclusivamente sulle riprese del sistema di videosorveglianza – che il dipendente riteneva illecitamente utilizzate da parte del datore di lavoro.
La posizione del lavoratore
A detta di Tizio, i fatti ripresi con le telecamere non potevano in nessun caso costituire oggetto di contestazione disciplinare o motivo di addebito, in quanto il Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro richiamava con riferimento agli impianti audiovisivi le disposizioni dell’Ispettorato che ne regolamentava le modalità di utilizzo – e tale autorizzazione (emanata in vigore della normativa antecedente al 2015) precludeva l’utilizzazione delle riprese a fini disciplinari, anche se in presenza di comportamenti pregiudizievoli del patrimonio aziendale.
Tizio sottolineava inoltre che la finalità dichiarata delle riprese era quella di consentire la pronta ed efficace risoluzione delle contestazioni in tema di resto o cambio di contante e di tutelare il patrimonio di Alfa a fronte di possibili illeciti perpetrati da soggetti terzi – e non, come invece accaduto, esercitare il controllo sui lavoratori.
Occorre sul punto sottolineare che, anche laddove le prescrizioni specifiche di cui all’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro non potessero precludere la possibilità per il datore di lavoro di esercitare un controllo con riferimento a fatti di gravità tale da configurare un reato, nel caso di specie l’attività da parte della società non era avvenuta nel contesto delle indagini difensive, posto che il controllo non era stato effettuato su elementi acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto, ma al contrario su dati precedentemente raccolti e dall’esame dei quali (in un momento solo successivo) il datore di lavoro aveva potuto apprendere del comportamento infedele del proprio dipendente.
In ogni caso, Tizio insisteva sul principio in base al quale dall’inutilizzabilità delle videoriprese derivava la mancanza di prova del fatto illecito contestato al dipendente conseguendone l’illegittimità della sanzione che ne era derivata.
La difesa della Società
Alfa, dal proprio canto, rigettava una simile ricostruzione in quanto ai sensi dei provvedimenti autorizzativi e degli accordi sindacali, l’impianto di videosorveglianza assolveva ad un duplice scopo. Da un lato, questo intendeva effettivamente dirimere prontamente eventuali contestazioni in tema di resto o cambio di contante, ma dall’altro vi era quella – da intendersi in senso ampio – di tutelare il patrimonio aziendale, non potendosi pertanto configurare una finalità di controllo a distanza del dipendente; elemento questo confermato dal carattere sostanzialmente accidentale della scoperta dell’illecito compiuto.
Del resto, rammentava la società, Tizio era stato adeguatamente informato della presenza del sistema di videosorveglianza e delle relative modalità di utilizzo, pertanto questo doveva essere considerato come pienamente legittimo e fonte di prova a carico del dipendente.
Riteneva inoltre che la videosorveglianza potesse essere considerate a scopo difensivo anche se effettuata ex ante rispetto all’evento lesivo, ritenendo ingiustamente riduttivo che questa potesse avere rilevanza solo se generata ex post rispetto all’insorgere dei (giustificati) sospetti che nelle riprese avrebbero poi trovato l’effettiva conferma.
Alla ricerca di un equilibrio
Entrambe le posizioni sopra descritte contengono elementi interessanti sotto il profilo giuridico. Il problema è che – essendo in netto contrasto tra loro – se una delle due proposizioni sarà considerata ammissibile in termini di diritto, l’altra dovrà essere necessariamente rigettata.
Con l’aiuto della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, cerchiamo pertanto di trovare una soluzione giuridicamente valida.
Occorre premettere che dopo la modifica normativa del 2015 il terzo comma dell’art. 4 St. Lav. contiene un’espressa previsione secondo la quale le informazioni raccolte mediante impianti di videosorveglianza lecitamente installati sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in tema di tutela dei dati personali.
A seguito di tale previsione, se ne deve dedurre dalla stessa lettura del testo la piena utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni raccolte per il tramite degli impianti audiovisivi, ovviamente se in presenza degli ulteriori presupposti di legge sopra indicati. In tal senso la Cassazione ha già risolto il problema del possibile contrasto tra detta previsione ed eventuali limitazioni all’utilizzabilità delle immagini derivanti da prescrizioni contenute nell’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato del lavoro rilasciate in precedenza, considerando di regola caducate queste ultime in virtù della nuova disciplina successivamente introdotta.
Nel caso in esame, tale soluzione non sembra potersi automaticamente trasporre. Infatti, se da un lato l’inutilizzabilità delle immagini ai sensi dell’autorizzazione amministrativa appare superabile per i motivi sopra descritti, dall’altro si deve tenere conto dell’espresso recepimento di tali condizioni operato dalle parti in sede di contratto collettivo; in tali termini, l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte dalle videocamere non risulta dovuta alla mera autorizzazione, ma verrebbe a costituire una libera espressione dell’autonomia privata delle parti collettive, meritevole di tutela autonoma quale clausola di maggior favore per il lavoratore.
Tale volontà dell’autonomia collettiva di recepire le clausole dell’autorizzazione amministrativa incluse anche quelle limitative dell’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive, sopravvive pertanto alla caducazione automatica di queste ultime a seguito della riforma di cui al comma 3 dell’art. 4 St. Lav. venendo così a rendere illegittima la contestazione da parte di Alfa nei confronti di Tizio, nonché l’applicazione delle sanzioni conseguenti.
Conclusioni
L’analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, in particolare nel contesto lavorativo, evidenzia sia la notevole complessità giuridica di tale materia sia la necessità che questa sia affrontata e gestita da soggetti – inclusi gli installatori – dotati di specifiche competenze, che accanto a quelle tecniche includano una sensibilità ai profili di diritto. In tale senso, in considerazione del fatto che alla continua evoluzione delle soluzioni applicative si aggiunge anche quella del diritto – in termini sia di sentenze che di nuove disposizioni normative, tra le quali quelle più recenti in tema di intelligenza artificiale – la necessità di un continuo aggiornamento da parte degli operatori del settore si presenta ormai non solo come un requisito evidente ma anche come una sfida ed un’opportunità per presentarsi sul mercato di riferimento quali soggetti competenti ed affidabili.