Gli amministratori della mia provincia hanno preso l’abitudine di far fare la verifica dell’impianto di terra ad un organismo abilitato anche in assenza di lavoratori subordinati: prima dicendo che l’obbligo scaturiva da una circolare del MISE (che consigliava di effettuare le verifiche del 462 anche negli ambiti civili); poi hanno cambiato registro dicendo che era su base volontaria per dimostrare la corretta gestione della sicurezza. Ultimamente l’organismo abilitato ha modificato la modulistica (prima l’intestazione riportava 462/01 adesso “misura di terra di parte terza”). Ho assistito ad una verifica effettuata con sistema TT, inserendo lo strumento a monte del primo dispositivo (che sia sezionatore, magnetotermico e differenziale poco importa) e la prova dei differenziali schiacciando il pulsante di test. Hanno redatto verbale indicando solo il valore di terra misurato. Non hanno effettuato la prova strumentale sui differenziali, non hanno verificato la continuità del conduttore di protezione, non hanno effettuato nessuna verifica sull’impianto come richiesto dalla CEI 64-8 e 64-14; normative che richiamano nel loro report. Dichiarano di aver ottemperato alle verifiche richiamate dalla normativa. Per gli amministratori questo documento è valido ai fini della sicurezza elettrica del condominio.
Le domande sono due:
– è ammissibile per un organismo abilitato effettuare le verifiche periodiche? Non rientra in quelle altre attività a loro precluse quali consulenza, progettazione, ecc.?
– che validità può avere una verifica effettuate in questo modo in caso di incidente?
M. Colombo
La prassi è radicata su tutto il territorio nazionale e per assurdo registriamo maggiore solerzia nell’eseguire controlli di parte terza (non cogenti) che eseguire i controlli di manutenzione (cogenti secondo decreto 37/08). La famosa circolare ministeriale non raccomanda tale prassi ma sostiene in sostanza che “male non fa”.
A prescindere dalle modalità di esecuzione del controllo, che varia da organismo a organismo, ci sentiamo di rispondere alle Sue domande osservando in primo luogo che tali attività dovrebbero a nostro parere passare per approvazione dall’assemblea condominiale e non disposte dall’amministratore (spesso vengono contabilizzate erroneamente come obblighi di legge):
– E’ un’attività molto al limite ed è ammissibile in quanto Accredia (l’ente unico di accreditamento degli organismi) non interviene a limitarne l’effettuazione.
– In caso di incidente non ha nessuna validità effettiva.