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Gli impianti fotovoltaici a terra non possono essere costruiti nelle aree di protezione attorno alle riserve naturali, in quanto la loro realizzazione, sebbene possa comportare benefici per l’ambiente, andrebbe a deturpare l’area protetta.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con la sentenza n. 176 del 15 Gennaio 2013, ha infatti rigettato il ricorso proposto da una società per la riforma di una sentenza breve del Tar Abruzzo che ha riconosciuto la legittimità della decisione del Comune interessato di negare la realizzazione di un parco fotovoltaico in un’area attigua ad una riserva naturale.
Secondo i Giudici “la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie irrilevanti.
Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione”.

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