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Una delle domande ricorrenti da parte dei nostri lettori, negli ultimi mesi, riguarda l’obbligo, o meno, del possesso della patente a crediti da parte dei tecnici verificatori che operano per conto di Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati. Il dubbio è legittimo, soprattutto alla luce delle disposizioni introdotte dal nuovo sistema sanzionatorio collegato alla “patente a punti” nei cantieri temporanei e mobili. Alcune sanzioni irrogate a verificatori hanno creato allarme e ulteriore confusione.

La risposta è fornita direttamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha aggiornato, al 26 giugno 2025, le F.A.Q. sulla patente a crediti.

Il quesito prende in considerazione tre principali ambiti normativi:

Impianti di terra e di protezione contro i fulmini (D.P.R. n. 462/01);
Ascensori e montacarichi (D.P.R. n. 162/1999);
Attrezzature di lavoro (Art. 71 del D.Lgs. 81/2008).

Tutte queste attività possono svolgersi anche all’interno di cantieri temporanei o mobili, ma non si configurano come “lavori” in senso operativo, bensì come attività ispettive, valutative o certificative.

La chiave interpretativa risiede nella natura dell’attività svolta. I verificatori non operano direttamente sulle attrezzature né eseguono manovre materiali. Tutte le prove funzionali, i test e le movimentazioni delle attrezzature sono eseguite dal personale del datore di lavoro (tipicamente il manutentore), mentre il verificatore osserva, valuta e verbalizza l’esito.

In questo senso, l’attività del tecnico ispettivo è assimilabile a una prestazione intellettuale, non a un’attività operativa di cantiere. Non viene quindi esercitato alcun rischio connesso alla sicurezza esecutiva delle opere o all’impiego diretto di attrezzature.

Il ruolo pubblico del verificatore

Ulteriore elemento distintivo è la qualifica di “Incaricato di Pubblico Servizio” attribuita al verificatore, ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale. Questa figura agisce con poteri e responsabilità analoghe a quelle di un pubblico ufficiale, svolgendo un ruolo di vigilanza, controllo e certificazione con valore pubblico. Non è un caso che, in molte Regioni, tali attività siano svolte anche da soggetti quali ASL, INAIL, o Ispettorato del Lavoro.

I tecnici degli Organismi che effettuano verifiche ai sensi del D.P.R. 462/2001, del D.P.R. 162/1999 e dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 non sono quindi tenuti al possesso della patente a crediti, anche se operano in ambito cantieristico.

L’obbligo di patente a crediti è infatti rivolto a chi partecipa direttamente all’esecuzione di attività operative nei cantieri temporanei e mobili, e non a chi esercita una funzione ispettiva, certificativa o di controllo, svolta in maniera autonoma e terza.

Chi ricade nell’obbligo?

Il chiarimento offerto da questo quesito risulta fondamentale per distinguere i diversi ruoli presenti nei cantieri e per evitare indebiti obblighi normativi. Il sistema della patente a crediti, pensato per aumentare la sicurezza nei cantieri, deve infatti essere applicato solo a chi materialmente interviene nelle attività operative, non a chi vigila e certifica secondo procedure codificate e autorizzate dallo Stato. Di seguito il quesito 20 pubblicato sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

20) Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili.

Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.