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domandaHo un quesito riguardante l’installazione di AFDD nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio. Nella CEI 64-8 era scritto che le misure per scongiurare gli archi elettrici potevano essere di due tipi: automatiche e quindi installazione di AFDD e/o manutentive con verifiche specifiche. Era quindi possibile optare con dato di progetto controfirmato dal committente per la seconda ipotesi. Questa possibilità è ancora prevista dato che per motivazioni economiche ci si deve spesso scontrare con il committente?

Alessandro Foschini

rispostaLa prescrizione normativa riferita all’installazione degli AFDD è riportata nell’art. 422.7 della Norma CEI 64-8/4 che riportiamo di seguito:

422.7 Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di cui alla Sezione 751 e nei luoghi soggetti a vincolo artistico/monumentale e/o destinati alla custodia di beni insostituibili devono essere adottati provvedimenti contro il pericolo di “guasto serie”.

NOTA: Per guasto serie si intende un qualunque tipo di guasto in serie al circuito che può essere in grado di innescare un incendio per la generazione di elevate temperature e/o scintille e/o archi.

A tale scopo, è possibile procedere ad esempio all’adozione di una delle seguenti misure:
• Installazione di dispositivi in grado di rilevare gli effetti di un guasto serie (temperatura e/o luce), attivare un allarme ed eventualmente un intervento di protezione in modo automatico o manuale quali ad esempio, sonde di temperatura, rivelatori ottici, rivelatori di fiamma, rivelatori di fumo, rivelatori termici.
• Procedure di verifiche e manutenzione periodiche programmate.

Per i circuiti a corrente alternata, l’utilizzo di dispositivi di rilevazione di guasti d’arco (AFDD) costituisce una misura adeguata per la protezione dai guasti arco serie in accordo con la Norma di prodotto CEI EN 62606.

Commento

422.7 Verifiche e manutenzione in accordo a quanto previsto dalle Guide “CEI 64-14 e CEI 0-10”.
Qualora la mancanza di alimentazione ad un circuito protetto da AFDD possa comportare situazioni di pericolo (ad esempio: ambienti medici di gruppo 1 o 2, ambienti affollati, ascensori, scuole) o danni ingenti (ad esempio: sistemi informatici) o sistemi di sicurezza (ad esempio: alimentazione lampade di emergenza, impianti rilevazione fumi o gas) è necessario valutare l’opportunità di installare tali appa¬recchi, o di prevedere soluzioni alternative.

Nel suddetto articolo si considerano misure alternative contro il pericolo di “guasto serie” l’installazione di AFDD o l’esecuzione di verifiche e manutenzioni periodiche programmate secondo determinate procedure. La scelta tra le due è compito del progettista degli impianti in rapporto alla valutazione del rischio e al rapporto costi/benefici imputabile alle due ipotesi e alle altre condizioni tecniche, ambientali e installative al contorno.

Nel caso di installazione di AFDD utile rileggere quanto riportato nell’Allegato A (informativo) alla Norma CEI 64-8/4. Nel caso di inserimento nelle specifiche di progetto dei provvedimenti alternativi costituiti da procedure di verifica e manutenzione programmata, necessario che le stesse siano adeguatamente dettagliate, da parte del progettista degli impianti, nel merito, nella metodologia e nelle tempistiche di esecuzione in rapporto alle caratteristiche e alla consistenza degli impianti. Dette procedure dovranno essere attuate dal responsabile dell’attività e dal manutentore secondo specifici vincoli contrattuali e relative misure di controllo periodico.